ISSN 2385-1376Nelle operazioni di cartolarizzazione, l’obbligo di iscrizione all’albo degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB riguarda esclusivamente il servicer o master servicer e non si estende allo special servicer incaricato delle attività operative di recupero del credito.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Arezzo, Giudice Marina Rossi, con la sentenza n. 13 del 15 gennaio 2026.
IL FATTO
Nel contesto di una procedura esecutiva immobiliare fondata su titolo giudiziale passato in giudicato, il debitore proponeva opposizione all’esecuzione deducendo il difetto di legittimazione del soggetto incaricato del recupero del credito cartolarizzato, per asserita violazione dell’art. 106 TUB e dell’art. 2 l. n. 130/1999.
Il Tribunale ha respinto integralmente l’opposizione, muovendo da due direttrici argomentative di particolare rilievo per la tutela del credito.
In primo luogo, viene riaffermato il principio per cui, in presenza di un titolo esecutivo giudiziale, non è consentito al debitore rimettere in discussione, in sede esecutiva, profili relativi alla titolarità del credito già accertati nel giudizio di cognizione. Ogni diversa impostazione si risolverebbe in un inammissibile controllo retrospettivo del titolo, in contrasto con i principi di stabilità del giudicato.
In secondo luogo – ed è questo il passaggio centrale della decisione – il Tribunale chiarisce che l’obbligo di iscrizione all’albo ex art. 106 TUB riguarda esclusivamente il Servicer (o Master Servicer) dell’operazione di cartolarizzazione, mentre non si estende allo Special Servicer, cui possono essere legittimamente delegate attività operative, incluso il recupero giudiziale dei crediti.
Richiamando espressamente le pronunce della Corte di Cassazione più recenti, il Giudice sottolinea come le norme invocate dal debitore non abbiano natura civilistica, bensì pubblicistica, essendo poste a presidio del sistema di vigilanza bancaria. Ne discende che l’eventuale inosservanza degli obblighi di iscrizione non determina nullità, inefficacia o improcedibilità dell’azione esecutiva, ma può rilevare esclusivamente sul piano amministrativo o sanzionatorio.
Sulla base di tali argomentazioni, il Giudice ha rigettato l’opposizione all’esecuzione immobiliare, con condanna del debitore alla refusione delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
OMESSA ISCRIZIONE ALBO EX ART 106 TUB SERVICER: NON SI VERIFICA ALCUNA INVALIDITÀ CIVILISTICA
TALE MANCANZA PUÒ ASSUMERE RILIEVO SUL DIVERSO PIANO DEL RAPPORTO CON L’AUTORITÀ DI VIGILANZA
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Travaglino – Rel. Fanticini | 18.03.2024 | n.7243
È SUFFICIENTE IL CONFERIMENTO DELLA LICENZA EX ART. 115 TULPS
Sentenza | Tribunale di Catania, Giudice Mariano Sciacca | 12.01.2026 | n.153
LA SUA EVENTUALE VIOLAZIONE ASSUME RILIEVO SOLTANTO NEI RAPPORTI CON L’AUTORITÀ DI VIGILANZA E NON DETERMINA NULLITÀ O CARENZE DI LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE
Sentenza | Tribunale di Crotone, Giudice Emmanuele Agostini | 12.01.2026 | n.17
LA SUA EVENTUALE VIOLAZIONE ASSUME RILIEVO SOLTANTO NEI RAPPORTI CON L’AUTORITÀ DI VIGILANZA E NON DETERMINA NULLITÀ O CARENZE DI LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE
Sentenza | Tribunale di Alessandria, Giudice Antonella Dragotto | 08.01.2026 | n.2
L’ART. 2, COMMA 6, DELLA L. N. 130 DEL 1999 NON HA IMMEDIATA VALENZA CIVILISTICA, MA ATTIENE ALLA REGOLAMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE BANCARIO E FINANZIARIO
Sentenza | Tribunale di Brindisi, Giudice Francesco Giliberti | 08.01.2026 | n.22
LA VIOLAZIONE DELLA NORMA HA RILIEVO SOLO NEL CONTESTO DELL’ORDINAMENTO BANCARIO
Sentenza | Tribunale di Lecce, Giudice Catello Maresca | 05.01.2026 | n.24
L’ART. 2 COMMA 6 DELLA L. N. 130 DEL 1999 NON HA IMMEDIATA VALENZA CIVILISTICA, MA ATTIENE, PIUTTOSTO ALLA REGOLAMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE BANCARIO E FINANZIARIO
Sentenza | Tribunale di Bergamo, Giudice Angela Randazzo | 02.01.2026 | n.4
LE NORME CONTENUTE NEL TUB NON HANNO ALCUNA VALENZA CIVILISTICA, MA ATTENGONO ALLA REGOLAMENTAZIONE (AMMINISTRATIVA) DEL SETTORE BANCARIO
Sentenza | Tribunale di Cosenza, Giudice Anna Rombolà | 02.01.2026 | n.2
PUÒ ASSUMERE RILIEVO SUL DIVERSO PIANO DEL RAPPORTO CON L’AUTORITÀ DI VIGILANZA O PER EVENTUALI PROFILI PENALISTICI
Sentenza | Tribunale di Palermo, Giudice Daniela Galazzi | 03.01.2026 | n.21
L’ART. 2, COMMA 6, DELLA L. N. 130 DEL 1999 NON HA IMMEDIATA VALENZA CIVILISTICA
Sentenza | Tribunale di Caltanissetta, Giudice Vincenza Virone | 02.01.2026 | n.2
NON SI CONFIGURA ALCUNA INVALIDITÀ CIVILISTICA
Sentenza | Tribunale di Bergamo, Giudice Giuseppe Liotta | 01.01.2026 | n.2
LE PREVISIONI DELL’ART. 106 T.U.B. NON HANNO ALCUNA VALENZA CIVILISTICA, MA ATTENGONO ALLA REGOLAMENTAZIONE (AMMINISTRATIVA) DEL SETTORE BANCARIO
Sentenza | Corte di Appello di Palermo, Pres. Porracciolo – Rel. Maisano | 07.01.2026 | n.30
LA MANCATA ISCRIZIONE RILEVA SOLO SUL PIANO DEL RAPPORTO CON L’AUTORITÀ E NON INCIDE SULLA VALIDITÀ DELLA PROCURA RILASCIATA DALLA SPV
Sentenza | Tribunale di Varese, Giudice Ida Carnevale | 10.02.2025 | n.103
L’ART. 2 C. 6 DELLA L. N. 130/99 SUL PIANO CIVILISTICO NON HA NATURA DI NORMA IMPERATIVA INDEROGABILE
Sentenza | Tribunale di Mantova, Giudice Alessandra Venturini | 30.05.2025 | n.33
NON ESISTE ALCUNA DISPOSIZIONE DI CARATTERE IMPERATIVO RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RECUPERO DEL CREDITO
Sentenza | Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Giudice Linda Catagna | 16.12.2025 | n.4062
NON ESISTE ALCUNA NORMA IMPERATIVA PER LE CONCRETE ATTIVITÀ DI RECUPERO
Sentenza | Corte Di Appello Di Milano, Pres. Aponte – Rel. Barberis | 23.12.2025 | N.3577
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