ISSN 2385-1376In tema di cessione in blocco dei crediti bancari ex art. 58 TUB, la dichiarazione proveniente dall’istituto cedente, sottoscritta da soggetto munito dei relativi poteri rappresentativi e attestante l’inclusione dello specifico rapporto nell’operazione di cartolarizzazione, costituisce elemento probatorio idoneo a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, integrando e rafforzando la valenza dell’avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Questi sono i principi espressi dal Tribunale di Nola, Giudice Elisabetta Bernardel, con la sentenza n. 336 del 14 dicembre 2025
Il giudizio trae origine da un’opposizione a precetto proposta avverso un atto intimato sulla base di un decreto ingiuntivo emesso nel 2011 dal Tribunale di Nola. Gli opponenti eccepivano, tra l’altro, la carenza di legittimazione attiva della società procedente, assumendo che non fosse stata fornita prova adeguata della cessione del credito e del conseguente mandato al recupero. In particolare, veniva contestata l’idoneità della documentazione prodotta a dimostrare il trasferimento del rapporto controverso nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione.
La società opposta, costituitasi in giudizio, allegava l’estratto della Gazzetta Ufficiale recante l’avviso di cessione ex art. 58 TUB, nonché una dichiarazione proveniente dalla banca cedente attestante l’avvenuto trasferimento del credito, oltre alle procure notarili conferite alla mandataria per l’attività di recupero.
Il Tribunale, nel rigettare l’opposizione, affronta in via preliminare la questione della titolarità del credito, ritenendola adeguatamente provata. La decisione afferma espressamente che l’attuale titolarità in capo alla cessionaria risulta dimostrata non solo dall’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ma anche – e soprattutto – dall’espressa dichiarazione della cedente. Tale dichiarazione, secondo il giudice, è pienamente valida ai fini della sicura identificazione del credito ceduto nell’ambito dell’operazione di cessione in blocco, in quanto sottoscritta da un soggetto riferibile all’istituto bancario cedente con esplicitazione dei relativi poteri di rappresentanza.
La pronuncia si pone nel solco di un orientamento di merito che valorizza la natura non formalistica della cessione del credito e, conseguentemente, la libertà dei mezzi di prova idonei a dimostrarne l’esistenza e il contenuto. In questa prospettiva, la dichiarazione del cedente non si esaurisce in una mera attestazione unilaterale del cessionario, ma rappresenta un elemento documentale proveniente dal soggetto originariamente titolare del rapporto, idoneo a confermare l’effettività del trasferimento e a individuare con certezza il credito oggetto dell’operazione di cartolarizzazione.
Il Tribunale supera, dunque, l’eccezione di difetto di legittimazione attiva, ritenendo che la combinazione tra avviso di cessione pubblicato ai sensi dell’art. 58 TUB e dichiarazione della banca cedente consenta di raggiungere un livello di certezza sufficiente circa l’inclusione del rapporto controverso nel perimetro della cessione. In tal modo, la decisione attribuisce alla dichiarazione del cedente una funzione integrativa e rafforzativa rispetto alla pubblicità legale, ponendola quale elemento qualificato di prova della titolarità sostanziale del credito.
Rigettate le ulteriori eccezioni, tra cui quella di prescrizione – disattesa alla luce degli atti interruttivi e degli effetti sospensivi connessi alla precedente procedura esecutiva – il Tribunale conclude per l’integrale rigetto dell’opposizione, con condanna degli opponenti alle spese di lite.
La sentenza assume rilievo sistematico perché conferma che, nell’ambito delle cessioni in blocco disciplinate dall’art. 58 TUB, la prova della titolarità del credito non richiede necessariamente la produzione integrale del contratto di cessione, potendo essere validamente fornita attraverso un compendio documentale nel quale la dichiarazione del cedente, ove proveniente da soggetto legittimato e specificamente riferita al rapporto dedotto in giudizio, assume un ruolo centrale nell’accertamento della legittimazione attiva del cessionario.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
ART. 58 TUB: LA DICHIARAZIONE DEL CEDENTE DI AVVENUTA CESSIONE PROVA LA TITOLARITÀ DEL CREDITO IN CAPO ALLA CESSIONARIA
INTEGRA ELEMENTO INDIZIARIO GRAVE, PRECISO E CONCORDANTE, IDONEO A DIMOSTRARE L’AVVENUTA INCLUSIONE DEL CREDITO NELLA CESSIONE
Sentenza | Tribunale di Ferrara, Giudice Maria Marta Cristoni | 01.09.2026 | n.765
CESSIONI EX ART. 58 TUB: LA DICHIARAZIONE DEL CEDENTE SULL’INCLUSIONE DEL CREDITO TRA I RAPPORTI CEDUTI È IDONEA A PROVARE LA LEGITTIMAZIONE ATTIVA DEL CESSIONARIO
VI CONCORRE INSIEME ALLA PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO IN GAZZETTA UFFICIALE
Tribunale di Ascoli Piceno, Giudice Roberto Ricci | 04.02.2026 | n.61
TALE DICHIARAZIONE PONE IL DEBITORE AL RIPARO DAL RISCHIO DI ESSERE CHIAMATO A PAGARE DUE VOLTE PER LO STESSO DEBITO
Sentenza | Tribunale di Pavia, Giudice Giacomo Rocchetti | 23.07.2025 | n.881
OCCORRE CHE VI SIA L’ESPLICITAZIONE DEI POTERI DI RAPPRESENTANZA DEL CEDENTE CON IL DETTAGLIO DEL CREDITO CEDUTO
Sentenza | Tribunale di Napoli, Giudice Fabiana Ucchiello | 11.07.2025 | n.7016
OCCORRE CHE VI SIA IL NUMERO DI NDG E GLI ESTREMI DELL’AVVISO IN GU
Ordinanza | Tribunale di Nuoro, Giudice Riccardo De Vito | 09.07.2025 |
LA NOTIFICA AL DEBITORE CEDUTO PUÒ AVVENIRE UTILMENTE E SUCCESSIVAMENTE ALLA PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA UFFICIALE
Ordinanza | Tribunale di Novara, Giudice Veronica Zanin | 18.01.2023 |
CESSIONE EX ART. 58 TUB: per la ripetizione di indebito è legittimato passivamente il cedente
LA CARTOLARIZZAZIONE DEL CREDITO COMPORTA IL SOLO TRASFERIMENTO DEL LATO ATTIVO DELLE OBBLIGAZIONI E NON DEL CONTRATTO
Sentenza | Tribunale di Cosenza, Giudice Fulvia Piro | 27.12.2022 | n.2190
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