ISSN 2385-1376“E’ parimenti infondato il motivo di opposizione con il quale l’opponente eccepisce il difetto di legittimazione attiva della convenuta opposta a svolgere attività di riscossione per mancata iscrizione all’albo di cui all’art. 106 t.u.b., tenuto conto dell’orientamento anche recentemente espresso dalla Corte di Cassazione (Cass. n. 7243 del 18.03.2024) secondo il quale l’eventuale mancata iscrizione all’Albo 106 t.u.b. del mandatario, procuratore del creditore procedente e/o comunque rappresentante della società veicolo cessionaria di credito bancario cartolarizzato, non ha rilevanza “civilistica”, bensì meramente interna all’ordinamento bancario, poiché: dal combinato disposto degli artt. 2, co. 6, della L. 30.4.1999, n. 130, e 106 t.u.b. – secondo cui il servizio di riscossione dei crediti ceduti nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione può essere svolto da banche o da intermediari finanziari iscritti nell’albo degli intermediari finanziari – non deriva la nullità del conferimento dell’incarico di recupero (anche forzoso) dei crediti ad un soggetto diverso dai predetti; tale invalidità, che affligge il mandato, si ripercuote sugli atti compiuti nell’esercizio dell’attività. Considerato, pertanto, che secondo l’interpretazione della Corte di Cassazione le succitate norme non hanno alcuna valenza civilistica, ma attengono alla regolamentazione (amministrativa) del settore bancario (e, più in generale, delle attività finanziarie), la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all’autorità di vigilanza (cioè, alla Banca d’Italia) e presidiati anche da norme penali e che “conseguentemente, non vi è alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale (o persino sugli atti di riscossione compiuti) le conseguenze delle condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva (precetti, pignoramenti, interventi, ecc.), asseritamente viziati da un’invalidità ‘derivata’”. In altri termini, dall’omessa iscrizione nell’Albo ex art. 106 t.u.b. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l’autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (titolo VIII, capo I, del t.u.b.)”.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Crotone, Giudice Emmanuele Agostini, con la sentenza n. 17 del 12 gennaio 2026.
IL FATTO
Con atto di citazione, il fideiussore proponeva opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c., avverso l’atto con cui la società cessionaria di un credito bancario gli aveva intimato il pagamento di una somma pari a euro 165.655,95, in forza di una sentenza di condanna pronunciata nei confronti della società debitrice principale, successivamente dichiarata fallita dal Tribunale di Roma.
Il credito azionato traeva origine da un rapporto di finanziamento garantito da fideiussione prestata dall’opponente, ed era stato oggetto di plurime cessioni fino al trasferimento nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione ai sensi della l. n. 130/1999. L’azione esecutiva era stata intrapresa dalla società cessionaria per il tramite di una mandataria incaricata della gestione e della riscossione del credito.
Tra i motivi di opposizione, l’attore deduceva in via preliminare il difetto di legittimazione attiva della creditrice e della sua mandataria, assumendo che il soggetto incaricato dell’attività di recupero non fosse iscritto nell’Albo degli intermediari finanziari previsto dall’art. 106 TUB. Secondo la prospettazione dell’opponente, l’assenza del requisito dell’iscrizione avrebbe precluso lo svolgimento dell’attività di riscossione giudiziale dei crediti cartolarizzati, determinando l’invalidità dell’atto di precetto e l’illegittimità dell’azione esecutiva intrapresa.
L’eccezione veniva formulata valorizzando il combinato disposto dell’art. 2, comma 6, l. n. 130/1999 e dell’art. 106 TUB, ritenuti espressione di norme imperative poste a presidio della corretta gestione dei crediti cartolarizzati e, come tali, idonee a incidere sulla validità degli atti compiuti in loro violazione.
La società opposta contestava la fondatezza della censura, sostenendo, in via principale, la regolare iscrizione all’Albo e, in ogni caso, l’irrilevanza civilistica dell’eventuale omissione, trattandosi di prescrizione attinente alla disciplina pubblicistica della vigilanza sugli intermediari finanziari. Nel merito, la convenuta deduceva la piena legittimità dell’azione esecutiva, fondata su titolo giudiziale definitivo e sulla provata titolarità del credito.
Il Tribunale di Crotone ha rigettato integralmente l’opposizione, escludendo che la mancata iscrizione nell’Albo ex art. 106 TUB del soggetto incaricato della riscossione potesse determinare invalidità degli atti di recupero o difetto di legittimazione ad agire. Richiamando l’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione (Cass., 18 marzo 2024, n. 7243), il Giudice ha affermato che l’obbligo di iscrizione ha natura esclusivamente pubblicistica e rileva sul piano dei rapporti con l’autorità di vigilanza, senza riflessi sul piano civilistico o processuale degli atti di tutela del credito.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
OMESSA ISCRIZIONE ALBO EX ART 106 TUB SERVICER: NON SI VERIFICA ALCUNA INVALIDITÀ CIVILISTICA
TALE MANCANZA PUÒ ASSUMERE RILIEVO SUL DIVERSO PIANO DEL RAPPORTO CON L’AUTORITÀ DI VIGILANZA
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Travaglino – Rel. Fanticini | 18.03.2024 | n.7243
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Sentenza | Tribunale di Spoleto, Giudice Federico Falfari | 08.01.2024 | n.10
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Ordinanza | Tribunale di Torino, Giudice Simona Gambacorta | 10.01.2024 |
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LA MANCATA ISCRIZIONE NON DETERMINA NULLITÀ DELLA PROCURA SOSTANZIALE E PROCESSUALE DEL SUB-SERVICER
Sentenza | Tribunale di Bergamo, Giudice Tommaso Del Giudice | 24.05.2023 | n.1081
In senso difforme:
NON TRATTANDOSI DI MERO ATTO ESECUTIVO, IL PRECETTO SI PONE IN UNA FASE STRAGIUDIZIALE DI RISCOSSIONE “ORDINARIA”, CHE RICHIEDE LO SVOLGIMENTO DI UNA SERIE DI ATTIVITÀ “RISERVATE”
Sentenza | Tribunale di Civitavecchia, Giudice Francesco Vigorito | 27.12.2023 | n.1516
VA ASSEGNATO UN TERMINE PER SANARE IL DIFETTO DI RAPPRESENTANZA PROCESSUALE CHE È RILEVABILE DI UFFICIO
Decreto | Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Giudice Emiliano Vassallo | 06.03.2024 |https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/recupero-crediti-cartolarizzati-lo-special-servicer-non-e-legittimato-ad-agire-in-executivis-se-non-iscritto-allalbo-ex-art-106-tub
TALE DISPOSIZIONE HA LA FUNZIONE PREMINENTE DI TUTELARE I RISPARMIATORI E LA STABILITÀ DEL MERCATO
Decreto | Tribunale di Siena, Giudice Clara Ciofetti | 12.02.2024 |
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