ISSN 2385-1376In tema di cessione in blocco dei crediti ai sensi dell’art. 58 TUB, la produzione dell’avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, unitamente alla dichiarazione espressa del creditore cedente attestante l’inclusione dello specifico rapporto nel perimetro dell’operazione, integra prova sufficiente della titolarità del credito in capo al cessionario, non occorrendo la produzione del contratto di cessione né l’elencazione nominativa dei singoli rapporti, purché gli elementi identificativi consentano di ricondurre con certezza il credito azionato tra quelli trasferiti.
Questi sono i principi espressi dal Tribunale di Siracusa, Giudice Giuseppe Solarino, con la sentenza n. 109 del 21 gennaio 2026, con la quale ha rigettato l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla società debitrice avverso il decreto ingiuntivo con il quale era stato intimato il pagamento della somma di euro 82.077,37 in favore della società mandataria della cessionaria del credito.
L’opponente aveva preliminarmente eccepito il difetto di legittimazione attiva della creditrice, contestando la prova della continuità delle cessioni intervenute ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. 385/1993 e sostenendo l’inidoneità della documentazione prodotta a dimostrare l’inclusione dello specifico credito nel perimetro delle operazioni di cessione in blocco. Nel merito, aveva inoltre dedotto l’erroneità delle poste contabili, l’applicazione di interessi e commissioni illegittime e l’intervenuta prescrizione.
Il Tribunale affronta in via prioritaria la questione della legittimazione attiva, ricostruendo i principi ormai consolidati in giurisprudenza secondo cui la prova della cessione del credito non è soggetta a particolari requisiti di forma e può essere fornita con qualsiasi mezzo, anche indiziario. In tale prospettiva, assumono particolare rilievo la disponibilità della documentazione relativa al rapporto ceduto e, soprattutto, la dichiarazione proveniente dal cedente attestante l’avvenuta cessione in favore del soggetto che agisce in giudizio.
Nel caso concreto, la società opposta aveva prodotto, oltre alla documentazione contrattuale relativa al conto corrente da cui era scaturito il saldo debitore, gli avvisi di cessione pubblicati in Gazzetta Ufficiale in occasione delle due operazioni di trasferimento intervenute nel 2019 e nel 2020, nonché le dichiarazioni delle rispettive cedenti. In particolare, una dichiarazione del 13 aprile 2023 attestava espressamente che l’esposizione debitoria dell’opponente, identificata mediante il relativo numero di pratica (NDG), rientrava nel perimetro della cessione.
Il Giudice valorizza in modo significativo tale dichiarazione, richiamando l’orientamento secondo cui l’espressa attestazione del cedente costituisce una “prova liquida” della titolarità del credito in capo al cessionario, in quanto proveniente da un soggetto che non avrebbe interesse a rendere una dichiarazione a sé sfavorevole. La dichiarazione, inoltre, si pone come elemento integrativo e rafforzativo della pubblicazione dell’avviso ex art. 58 TUB, assicurando al debitore la concreta possibilità di verificare l’effettivo trasferimento del proprio rapporto.
La sentenza ribadisce altresì che, nell’ambito delle cessioni in blocco disciplinate dall’art. 58 TUB, non è necessaria l’elencazione nominativa dei singoli crediti, essendo sufficiente che l’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale individui categorie di rapporti con caratteristiche tali da consentire, alla luce delle risultanze processuali, la riconducibilità del credito azionato tra quelli trasferiti. La specificazione contenuta nella dichiarazione della cedente, con indicazione del numero identificativo della posizione debitoria, consente di superare ogni incertezza in ordine alla continuità delle cessioni e alla legittimazione sostanziale della cessionaria.
Alla luce di tali elementi, il Tribunale ha ritenuto pienamente provata la titolarità del credito in capo alla società opposta, disattendendo l’eccezione di difetto di legittimazione attiva. Sono state parimenti rigettate le ulteriori doglianze relative alla prescrizione e alla contestazione delle poste contabili, reputate generiche e non supportate da adeguata prova, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La decisione si inserisce nel solco dell’orientamento giurisprudenziale che riconosce alla dichiarazione del cedente, ove specifica e riferita al singolo rapporto, un’efficacia probatoria determinante ai fini della dimostrazione della cessione ex art. 58 TUB, anche in assenza della produzione del contratto di trasferimento.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
COMPLETA IL QUADRO PROBATORIO INSIEME ALLA PRODUZIONE DELL’AVVISO DI PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA UFFICIALE
Sentenza | Tribunale di Cosenza, Giudice Anna Rombolà | 02.01.2026 | n.2
ANCHE SE COMUNICATA SUCCESSIVAMENTE ALLA PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO DI CESSIONE IN GAZZETTA UFFICIALE
Tribunale di Parma, Giudice Cristina Ferrari | 14.01.2026 | n.52
NON È NECESSARIO PRODURRE IL CONTRATTO DI CESSIONE
Sentenza | Tribunale di Imperia, Giudice Pasquale Longarini | 04.02.2026 | n.61
CONCORRE, UNITAMENTE ALL’AVVISO PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE, A INTEGRARE UN COMPENDIO PROBATORIO GRAVE, PRECISO E CONCORDANTE
Sentenza | Corte di Appello di Torino, Pres. Orlando – Rel. Conca | 27.01.2026 | n.130
INTEGRA ELEMENTO INDIZIARIO GRAVE, PRECISO E CONCORDANTE, IDONEO A DIMOSTRARE L’AVVENUTA INCLUSIONE DEL CREDITO NELLA CESSIONE
Sentenza | Tribunale di Ferrara, Giudice Maria Marta Cristoni | 01.09.2026 | n.765
VI CONCORRE INSIEME ALLA PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO IN GAZZETTA UFFICIALE
Tribunale di Ascoli Piceno, Giudice Roberto Ricci | 04.02.2026 | n.61
INTEGRA E RAFFORZA LA VALENZA DELL’AVVISO DI CESSIONE PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE
Sentenza | Tribunale di Nola, Giudice Elisabetta Bernardel | 14.12.2025 | n.336
LEGITTIMAZIONE EX ART. 58 TUB: la dichiarazione del cedente è un elemento presuntivo decisivo
NON È SUFFICIENTE PRODURRE IL SOLO AVVISO IN GAZZETTA UFFICIALE
Tribunale di Torre Annunziata, Giudice Emanuela Musi | 09.10.2025 | n.2192
LA PROVA DELLA TITOLARITÀ PUÒ ESSERE FORNITA SENZA VINCOLI FORMALI, ANCHE MEDIANTE ELEMENTI PRESUNTIVI
Sentenza | Tribunale di Ragusa, Giudice Claudio Maggioni | 16.09.2025 | n.1300
TALE DICHIARAZIONE PONE IL DEBITORE AL RIPARO DAL RISCHIO DI ESSERE CHIAMATO A PAGARE DUE VOLTE PER LO STESSO DEBITO
Sentenza | Tribunale di Pavia, Giudice Giacomo Rocchetti | 23.07.2025 | n.881
OCCORRE CHE VI SIA L’ESPLICITAZIONE DEI POTERI DI RAPPRESENTANZA DEL CEDENTE CON IL DETTAGLIO DEL CREDITO CEDUTO
Sentenza | Tribunale di Napoli, Giudice Fabiana Ucchiello | 11.07.2025 | n.7016
OCCORRE CHE VI SIA IL NUMERO DI NDG E GLI ESTREMI DELL’AVVISO IN GU
Ordinanza | Tribunale di Nuoro, Giudice Riccardo De Vito | 09.07.2025 |
LA NOTIFICA AL DEBITORE CEDUTO PUÒ AVVENIRE UTILMENTE E SUCCESSIVAMENTE ALLA PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA UFFICIALE
Ordinanza | Tribunale di Novara, Giudice Veronica Zanin | 18.01.2023 |
CESSIONE EX ART. 58 TUB: per la ripetizione di indebito è legittimato passivamente il cedente
LA CARTOLARIZZAZIONE DEL CREDITO COMPORTA IL SOLO TRASFERIMENTO DEL LATO ATTIVO DELLE OBBLIGAZIONI E NON DEL CONTRATTO
Sentenza | Tribunale di Cosenza, Giudice Fulvia Piro | 27.12.2022 | n.2190
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