 ISSN 2385-1376
ISSN 2385-1376Articolo a cura dell’Avv. Paolo Calabretta, del Foro di Catania
Il Tribunale di Savona, con ordinanza del 21 ottobre 2025, quale Giudice dell’Esecuzione, ha statuito che nell’ambito della procedura esecutiva esattoriale instaurata da parte di Agenzia delle Entrate-Riscossione ai sensi dell’art. 72 bis d.p.r. n. 602/1973, non sia accoglibile l’istanza di conversione del pignoramento ex art. 495 c.p.c., disponendone il rigetto.
In tal guisa, il G. E. ha aderito al dictum della Corte di legittimità, così motivando:
“rilevato più in particolare che la Suprema Corte, con sentenza n. 20706 del 09/08/2018, dopo avere messo in evidenza le peculiarità di tale procedura espropriativa (“Come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. 4 ottobre 2011, n. 20294; 13 febbraio 2015, n. 2857), l’ordine di pagamento diretto ai sensi dell’art. 72 – bis d. P. R. n. 602 del 1973 rappresenta una forma speciale di espropriazione presso terzi nell’ambito del procedimento esecutivo esattoriale, la cui caratteristica è che qualora l’ordine di pagamento sia spontaneamente adempiuto dal terzo, i suoi effetti sono equiparabili a quelli dell’esecuzione dell’ordinanza di assegnazione. Il pagamento da parte del terzo pignorato completa la vicenda espropriativa, determinando non solo e non tanto il trasferimento del diritto di credito dal debitore esecutato all’agente della riscossione procedente, con l’estinzione del credito del terzo pignorato nei confronti dell’esecutato, quanto piuttosto l’immediato effetto satisfattivo che consegue alla riscossione delle somme dovute. Il procedimento manca sia
dell’udienza di comparizione dinanzi al giudice dell’esecuzione che della dichiarazione del terzo; manca inoltre dell’ordinanza di assegnazione. In questo procedimento si viene a determinare una sorta di sovrapposizione tra la fase espropriativa e la fase satisfattiva, laddove, queste due fasi, nelle altre forme di espropriazione esattoriale sono distinte, essendo la prima affidata all’agente della riscossione e la seconda al giudice dell’esecuzione. L’intervento di quest’ultimo non è previsto nel procedimento ai sensi dell’art. 72 bis, a meno che non vengano proposte le opposizioni all’esecuzione o agli atti esecutivi. Nel caso di inottemperanza all’ordine di pagamento si procede, previa citazione ai sensi dell’art. 543 cod. proc. civ., secondo gli schemi del codice di rito”), ha precisato che “la sovrapposizione di espropriazione e satisfazione, con l’esclusione del provvedimento giudiziale di assegnazione del credito e di qualsivoglia presenza del giudice dell’esecuzione, se non adito nelle forme dell’opposizione, impedisce di configurare l’applicabilità nel rito speciale dell’ordine di pagamento diretto ai sensi dell’art. 72 – bis dell’istituto della conversione di cui all’art. 495 cod. proc. civ.”;
ritenuto di condividere l’impostazione richiamata, considerate le peculiarità dell’espropriazione presso terzi, come evidenziate dalla Suprema Corte”.
Nel caso in esame, il Tribunale ha rigettato l’istanza di conversione del pignoramento, revocato la sospensione dell’esecuzione in precedenza disposta, ha disposto la restituzione alla debitrice (che darà indicazione dell’IBAN su cui effettuare l’accredito) delle somme versate sul conto corrente intestato alla procedura e la conseguente estinzione del conto.
RIFERIMENTO NORMATIVO
art. 72 bis d.p.r. n. 602/1973
Pignoramento dei crediti verso terzi
- Salvo che per i crediti pensionistici e fermo restando quanto previsto dall’articolo 545, commi quarto, quinto e sesto, del codice di procedura civile, e dall’articolo 72 ter del presente decreto, l’atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all’articolo 543, secondo comma, numero 4, dello stesso codice di procedura civile, l’ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede:
- a) nel termine di sessanta giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica;
- b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme.
1-bis. L’atto di cui al comma 1 può essere redatto anche da dipendenti dell’agente della riscossione procedente non abilitati all’esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione e, in tal caso, reca l’indicazione a stampa dello stesso agente della riscossione e non è soggetto all’annotazione di cui all’articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
- Nel caso di inottemperanza all’ordine di pagamento, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 72, comma.
Art. 543 cod. proc. civ
Forma del pignoramento
Il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi, si esegue mediante atto notificato [personalmente] al terzo e al debitore a norma degli articoli 137 e seguenti.
L’atto deve contenere, oltre all’ingiunzione al debitore di cui all’articolo 492:
1) l’indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto;
2) l’indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute e la intimazione al terzo di non disporne senza ordine del giudice;
3) la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente [26, 28] nonché l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata del creditore procedente;
4) la citazione (6) del debitore a comparire davanti al giudice competente, con l’invito al terzo a comunicare la dichiarazione di cui all’articolo 547 al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata (7); con l’avvertimento al terzo che in caso di mancata comunicazione della dichiarazione, la stessa dovrà essere resa dal terzo comparendo in un’apposita udienza e che quando il terzo non compare o, sebbene comparso, non rende la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore, nell’ammontare o nei termini indicati dal creditore, si considereranno non contestati ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione.
Nell’indicare l’udienza di comparizione si deve rispettare il termine previsto nell’articolo 501.
Eseguita l’ultima notificazione, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l’originale dell’atto di citazione. Il creditore iscrive a ruolo il processo presso il tribunale competente per l’esecuzione depositando copie conformi dell’atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto entro trenta giorni dalla consegna, a pena di inefficacia del pignoramento. La conformità di tali copie è attestata dall’avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell’esecuzione.
Il creditore, entro la data dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento, notifica al terzo l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l’avviso notificato nel fascicolo dell’esecuzione. La mancata notifica dell’avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell’esecuzione determina l’inefficacia del pignoramento. Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l’inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l’avviso. In ogni caso, ove la notifica dell’avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del terzo cessano alla data dell’udienza indicata nell’atto di pignoramento.
Se il creditore riceve il pagamento prima della scadenza del termine per il deposito della nota di iscrizione a ruolo, lo comunica immediatamente al debitore e al terzo. In tal caso, l’obbligo del terzo cessa alla data di ricezione della comunicazione.
Quando procede a norma dell’articolo 492 bis, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il verbale, il titolo esecutivo ed il precetto, e si applicano le disposizioni di cui al quarto comma. Decorso il termine di cui all’articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere l’assegnazione o la vendita delle cose mobili o l’assegnazione dei crediti. Sull’istanza di cui al periodo precedente il giudice fissa l’udienza per l’audizione del creditore e del debitore e provvede a norma degli articoli 552 o 553. Il decreto con cui viene fissata l’udienza di cui al periodo precedente è notificato a cura del creditore procedente e deve contenere l’invito e l’avvertimento al terzo di cui al numero 4) del secondo comma.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
CONVERSIONE DEL PIGNORAMENTO: IL LEGISLATORE RENDE PIÙ CONVENIENTE LA RATEIZZAZIONE
AL DEBITORE È CONCESSA UNA DILAZIONE IN 48 MESI PER IL VERSAMENTO DELLA SOMMA DA SOSTITUIRE AL BENE PIGNORATO
Articolo Giuridico | Il Mattino, Legalmente | 24.03.2019 |
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