OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO: la mancata produzione integrale degli estratti conto non comporta necessariamente la revoca
Pubblicato il da Redazione
In caso di mancata produzione integrale degli estratti conto nell’ambito del giudizio di opposizione – anche per i contratti bancari in cui sia accertata l’invalidità di talune pattuizioni influenti nella determinazione del saldo – il Giudice può utilizzare ulteriori mezzi di prova atti all’individuazione del saldo finale, purché siano idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all’inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti.
Tale prova può essere, dunque, rinvenuta dalle contabili bancarie riferite alle singole operazioni o dalle altre risultanze emergenti dalle scritture bancarie e senza escludere gli argomenti di prova desumibili dalla condotta processuale tenuta dalle parti; il tutto nel quadro di quella più generale ripartizione dell’onere probatorio che identifica nel criterio dell’azzeramento del saldo un rimedio residuale a cui ricorrere solo quando il saldo non sia altrimenti documentabile.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Di Marzio – Rel. Marulli, con l’ordinanza n. 11232 del 29 aprile 2025.
Il fideiussore di una società proponeva opposizione al decreto ingiuntivo notificato dalla Banca per scoperto di conto corrente.
A seguito del rigetto dell’opposizione, il garante proponeva appello, il quale veniva accolto limitatamente al motivo riguardante il computo degli interessi anatocistici antecedenti al terzo trimestre dell’anno 2000.
Il fideiussore proponeva il ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello, sulla base di cinque motivi.
Nel primo motivo di ricorso si censurava la decisione di appello con riguardo all’art. 2697 cod. civ. perché la Corte territoriale, riconoscendo nei limiti di quanto deciso la fondatezza della pretesa creditoria, avrebbe disatteso i principi giurisprudenziali secondo cui si rende necessario che la domanda della banca sia suffragata dall’integrale produzione in giudizio degli estratti conto relativi alla posizione, imponendosi diversamente il ricorso al criterio del “saldo zero”.
La Suprema Corte ha ritenuto infondato tale motivo in quanto la giurisprudenza di legittimità ha da tempo enunciato il principio secondo cui, nei casi in cui sia accertata l’invalidità di talune pattuizioni presenti nei contratti bancari influenti nella determinazione del saldo, sebbene la produzione in giudizio degli estratti conto costituisca di regola una prova privilegiata, nondimeno la pretesa azionata, laddove si riscontri la mancanza di una parte degli estratti conto, non possa per questo rigettarsi, all’individuazione del saldo finale, non essendo questa prova legale esclusiva, potendo infatti addivenirsi anche con l’impiego di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete, che diano giustificazione del saldo maturato all’inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto, a cominciare, tra l’altro, dalle contabili bancarie riferite alle singole operazioni o dalle altre risultanze comunque emergenti dalle scritture bancarie e senza escludere gli argomenti di prova desunti pure dalla condotta processuale tenuta dalle parti, il tutto nel quadro di quella più generale ripartizione dell’onere probatorio che identifica nel criterio dell’azzeramento del saldo un rimedio residuale a cui ricorrere solo quando il saldo non sia altrimenti documentabile.
Sulla base di tali motivi la Corte ha respinto il ricorso, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
LA PRODUZIONE PARZIALE NON IMPEDISCE L’ACCERTAMENTO GIUDIZIALE DEL DARE E DELL’AVERE FRA LE PARTI
Sentenza | Corte di Cassazione, Pres. Bisogni – Rel. Zuliani | 09.02.2023 | n.4083
RIPETIZIONE INDEBITO: ONERE DEL CORRENTISTA PRODURRE CONTRATTO ED ESTRATTI CONTO INTEGRALI
IN MANCANZA NON È POSSIBILE RICOSTRUIRE L’INTERO RAPPORTO BANCARIO E DETERMINARE IL SALDO FINALE
Sentenza | Tribunale di Sulmona, Giudice Angelo di Francescantonio | 09.02.2021 | n.39
RIPETIZIONE INDEBITO: LA MANCATA PRODUZIONE DEGLI ESTRATTI CONTO COMPORTA IL RIGETTO DELLA DOMANDA
IL CORRENTISTA DEVE PROVARE IN GIUDIZIO L’INTERA ED INTEGRALE SEQUENZA
Sentenza | Tribunale di Potenza, Giudice Amleto Pisapia | 03.12.2019 | n.996
NELLA PRIMA IPOTESI PUÒ IMPIEGARE ULTERIORI MEZZI DI PROVA VOLTI A FORNIRE INDICAZIONI CERTE E COMPLETE
Sentenza | Corte di Cassazione, I Sez. Civile, Pres. De Chiara – Rel. Falabella | 02.05.2019 | n.11543
LA MANCATA PRODUZIONE IMPONE IL RIGETTO DELLA DOMANDA
Sentenza | Tribunale di Napoli, Giudice Francesca Gomez de Ayala | 16.02.2018 | n.1683
RIPETIZIONE INDEBITO: È ONERE DEL CORRENTISTA PRODURRE INTEGRALMENTE GLI ESTRATTI CONTO
LA PRODUZIONE PARZIALE TESTIMONIA IL REGOLARE INVIO DEGLI ESTRATTI CONTO ED IL CLIENTE HA L’ONERE DI CONSERVAZIONE
Sentenza | Tribunale di Bari, Dott. Sergio Cassano | 22.03.2017 | n.1585