ISSN 2385-1376In tema di cessione in blocco dei crediti ex art. 58 TUB, la produzione dell’avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale recante l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti, ove idoneo a consentire l’individuazione senza incertezze del credito azionato, integra prova sufficiente della titolarità in capo al cessionario; tale quadro probatorio risulta ulteriormente corroborato dalla dichiarazione proveniente dal cedente, anche se prodotta nel corso del giudizio, la quale, come documento attestante l’avvenuto trasferimento del singolo rapporto, è elemento rilevante e potenzialmente decisivo ai fini della dimostrazione della legittimazione attiva.
Questi sono i principi espressi dal Tribunale di Parma, Giudice Cristina Ferrari, con la sentenza n. 52 del 14 gennaio 2026 con la quale ha rigettato l’opposizione all’esecuzione proposta dalla debitrice avverso la procedura esecutiva immobiliare promossa dalla società cessionaria di un credito già azionato con decreto ingiuntivo del 2011, soffermandosi in modo articolato sul tema della prova della cessione in blocco ai sensi dell’art. 58 TUB e, in particolare, sull’idoneità della dichiarazione del cedente a dimostrare l’inclusione del credito nel perimetro delle operazioni di cartolarizzazione.
Il Giudice ha ricostruito analiticamente i passaggi di cessione intervenuti nel tempo, evidenziando come il credito originariamente vantato dalla Banca nei confronti della debitrice fosse stato dapprima ceduto nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione del 2013, con pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale ai sensi del combinato disposto dell’art. 4 l. n. 130/1999 e dell’art. 58 TUB, e successivamente trasferito, nel 2018, ad altra società veicolo, anch’essa mediante cessione in blocco debitamente pubblicizzata.
Il Tribunale ha richiamato l’orientamento della Corte di cassazione secondo cui, in materia di cessione in blocco, non è necessario il deposito del contratto di cessione, essendo sufficiente la produzione dell’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, purché gli elementi ivi indicati – quali la tipologia dei crediti, la data di origine, la classificazione a sofferenza e gli ulteriori criteri identificativi – consentano di individuare senza incertezze il rapporto oggetto di causa. In tale prospettiva, il giudice di merito è tenuto a verificare, alla luce delle caratteristiche del credito azionato, se esso rientri nelle categorie descritte nell’avviso.
Nel caso concreto, gli avvisi prodotti individuavano i crediti ceduti con riferimento alla loro natura, alla classificazione a sofferenza e alla data di origine, elementi ritenuti compatibili con il credito derivante dal decreto ingiuntivo azionato. A ciò si aggiungeva la produzione di specifiche “dichiarazioni di cessione” relative al rapporto identificato mediante numero di NDG e borrower key, nelle quali si attestava espressamente che tra i crediti acquistati era compreso quello cristallizzato nel decreto ingiuntivo del Tribunale di Cosenza.
Particolare rilievo è stato attribuito alla dichiarazione proveniente dalla Banca originaria cedente, la quale attestava che, con il contratto di cessione del 19 dicembre 2013, era stato trasferito pro soluto un portafoglio di crediti classificati a sofferenza, tra i quali quello specificamente individuato nei confronti della debitrice, con indicazione del numero di conto corrente e del decreto ingiuntivo di riferimento.
Il Tribunale ha ritenuto tale documento coerente con le precedenti dichiarazioni già versate in atti e con gli avvisi pubblicati, osservando che esso non introduceva elementi nuovi, ma si limitava a confermare un quadro probatorio già completo.
Richiamando la giurisprudenza di legittimità che qualifica la dichiarazione del cedente, notiziata al debitore mediante produzione in giudizio, come elemento documentale rilevante e potenzialmente decisivo ai fini della prova della cessione, il Giudice ha affermato che la dimostrazione dell’intervenuto trasferimento può avvenire anche attraverso documentazione prodotta successivamente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, non essendo la notifica al debitore requisito costitutivo del negozio di cessione, ma soltanto condizione di opponibilità ai sensi dell’art. 1264 c.c.
Alla luce dell’intero compendio documentale – costituito dagli avvisi ex art. 58 TUB, dalle dichiarazioni di cessione riferite al singolo rapporto e dalla dichiarazione proveniente dalla Banca cedente – il Tribunale ha ritenuto pienamente dimostrata la legittimazione attiva della società cessionaria ad agire esecutivamente nei confronti dell’opponente. Ne è conseguito il rigetto dell’opposizione all’esecuzione e la condanna della debitrice alla rifusione delle spese di lite, liquidate secondo i parametri di cui al D.M. n. 147/2022.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
ANCHE SE COMUNICATA SUCCESSIVAMENTE ALLA PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO DI CESSIONE IN GAZZETTA UFFICIALE
Tribunale di Parma, Giudice Cristina Ferrari | 14.01.2026 | n.52
NON È NECESSARIO PRODURRE IL CONTRATTO DI CESSIONE
Sentenza | Tribunale di Imperia, Giudice Pasquale Longarini | 04.02.2026 | n.61
CESSIONE EX ART. 58 TUB: LA DICHIARAZIONE DELLA BANCA CEDENTE ATTESTANTE L’INTERVENUTA CESSIONE DEL RAPPORTO CONTROVERSO PROVA LA LEGITTIMAZIONE ATTIVA DEL CESSIONARIO
CONCORRE, UNITAMENTE ALL’AVVISO PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE, A INTEGRARE UN COMPENDIO PROBATORIO GRAVE, PRECISO E CONCORDANTE
Sentenza | Corte di Appello di Torino, Pres. Orlando – Rel. Conca | 27.01.2026 | n.130
INTEGRA ELEMENTO INDIZIARIO GRAVE, PRECISO E CONCORDANTE, IDONEO A DIMOSTRARE L’AVVENUTA INCLUSIONE DEL CREDITO NELLA CESSIONE
Sentenza | Tribunale di Ferrara, Giudice Maria Marta Cristoni | 01.09.2026 | n.765
VI CONCORRE INSIEME ALLA PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO IN GAZZETTA UFFICIALE
Tribunale di Ascoli Piceno, Giudice Roberto Ricci | 04.02.2026 | n.61
INTEGRA E RAFFORZA LA VALENZA DELL’AVVISO DI CESSIONE PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE
Sentenza | Tribunale di Nola, Giudice Elisabetta Bernardel | 14.12.2025 | n.336
LEGITTIMAZIONE EX ART. 58 TUB: la dichiarazione del cedente è un elemento presuntivo decisivo
NON È SUFFICIENTE PRODURRE IL SOLO AVVISO IN GAZZETTA UFFICIALE
Tribunale di Torre Annunziata, Giudice Emanuela Musi | 09.10.2025 | n.2192
LA PROVA DELLA TITOLARITÀ PUÒ ESSERE FORNITA SENZA VINCOLI FORMALI, ANCHE MEDIANTE ELEMENTI PRESUNTIVI
Sentenza | Tribunale di Ragusa, Giudice Claudio Maggioni | 16.09.2025 | n.1300
TALE DICHIARAZIONE PONE IL DEBITORE AL RIPARO DAL RISCHIO DI ESSERE CHIAMATO A PAGARE DUE VOLTE PER LO STESSO DEBITO
Sentenza | Tribunale di Pavia, Giudice Giacomo Rocchetti | 23.07.2025 | n.881
OCCORRE CHE VI SIA L’ESPLICITAZIONE DEI POTERI DI RAPPRESENTANZA DEL CEDENTE CON IL DETTAGLIO DEL CREDITO CEDUTO
Sentenza | Tribunale di Napoli, Giudice Fabiana Ucchiello | 11.07.2025 | n.7016
OCCORRE CHE VI SIA IL NUMERO DI NDG E GLI ESTREMI DELL’AVVISO IN GU
Ordinanza | Tribunale di Nuoro, Giudice Riccardo De Vito | 09.07.2025 |
LA NOTIFICA AL DEBITORE CEDUTO PUÒ AVVENIRE UTILMENTE E SUCCESSIVAMENTE ALLA PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA UFFICIALE
Ordinanza | Tribunale di Novara, Giudice Veronica Zanin | 18.01.2023 |
CESSIONE EX ART. 58 TUB: per la ripetizione di indebito è legittimato passivamente il cedente
LA CARTOLARIZZAZIONE DEL CREDITO COMPORTA IL SOLO TRASFERIMENTO DEL LATO ATTIVO DELLE OBBLIGAZIONI E NON DEL CONTRATTO
Sentenza | Tribunale di Cosenza, Giudice Fulvia Piro | 27.12.2022 | n.2190
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