CESSIONE EX-ART. 58 TUB :la dichiarazione del cedente, attestante l’avvenuto trasferimento del singolo rapporto, prova la legittimazione ad agire del cessionario

Pubblicato il da Avv. Lucia Cocozza

CESSIONE EX-ART. 58 TUB :la dichiarazione del cedente, attestante l’avvenuto trasferimento del singolo rapporto, prova la legittimazione ad agire del cessionario

In tema di cessione in blocco dei crediti ex art. 58 TUB, la produzione dell’avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale recante l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti, ove idoneo a consentire l’individuazione senza incertezze del credito azionato, integra prova sufficiente della titolarità in capo al cessionario; tale quadro probatorio risulta ulteriormente corroborato dalla dichiarazione proveniente dal cedente, anche se prodotta nel corso del giudizio, la quale, come documento attestante l’avvenuto trasferimento del singolo rapporto, è elemento rilevante e potenzialmente decisivo ai fini della dimostrazione della legittimazione attiva.

Questi sono i principi espressi dal Tribunale di Parma, Giudice Cristina Ferrari, con la sentenza n. 52 del 14 gennaio 2026 con la quale ha rigettato l’opposizione all’esecuzione proposta dalla debitrice avverso la procedura esecutiva immobiliare promossa dalla società cessionaria di un credito già azionato con decreto ingiuntivo del 2011, soffermandosi in modo articolato sul tema della prova della cessione in blocco ai sensi dell’art. 58 TUB e, in particolare, sull’idoneità della dichiarazione del cedente a dimostrare l’inclusione del credito nel perimetro delle operazioni di cartolarizzazione.

Il Giudice ha ricostruito analiticamente i passaggi di cessione intervenuti nel tempo, evidenziando come il credito originariamente vantato dalla Banca nei confronti della debitrice fosse stato dapprima ceduto nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione del 2013, con pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale ai sensi del combinato disposto dell’art. 4 l. n. 130/1999 e dell’art. 58 TUB, e successivamente trasferito, nel 2018, ad altra società veicolo, anch’essa mediante cessione in blocco debitamente pubblicizzata.

Il Tribunale ha richiamato l’orientamento della Corte di cassazione secondo cui, in materia di cessione in blocco, non è necessario il deposito del contratto di cessione, essendo sufficiente la produzione dell’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, purché gli elementi ivi indicati – quali la tipologia dei crediti, la data di origine, la classificazione a sofferenza e gli ulteriori criteri identificativi – consentano di individuare senza incertezze il rapporto oggetto di causa. In tale prospettiva, il giudice di merito è tenuto a verificare, alla luce delle caratteristiche del credito azionato, se esso rientri nelle categorie descritte nell’avviso.

Nel caso concreto, gli avvisi prodotti individuavano i crediti ceduti con riferimento alla loro natura, alla classificazione a sofferenza e alla data di origine, elementi ritenuti compatibili con il credito derivante dal decreto ingiuntivo azionato. A ciò si aggiungeva la produzione di specifiche “dichiarazioni di cessione” relative al rapporto identificato mediante numero di NDG e borrower key, nelle quali si attestava espressamente che tra i crediti acquistati era compreso quello cristallizzato nel decreto ingiuntivo del Tribunale di Cosenza.

Particolare rilievo è stato attribuito alla dichiarazione proveniente dalla Banca originaria cedente, la quale attestava che, con il contratto di cessione del 19 dicembre 2013, era stato trasferito pro soluto un portafoglio di crediti classificati a sofferenza, tra i quali quello specificamente individuato nei confronti della debitrice, con indicazione del numero di conto corrente e del decreto ingiuntivo di riferimento.

Il Tribunale ha ritenuto tale documento coerente con le precedenti dichiarazioni già versate in atti e con gli avvisi pubblicati, osservando che esso non introduceva elementi nuovi, ma si limitava a confermare un quadro probatorio già completo.

Richiamando la giurisprudenza di legittimità che qualifica la dichiarazione del cedente, notiziata al debitore mediante produzione in giudizio, come elemento documentale rilevante e potenzialmente decisivo ai fini della prova della cessione, il Giudice ha affermato che la dimostrazione dell’intervenuto trasferimento può avvenire anche attraverso documentazione prodotta successivamente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, non essendo la notifica al debitore requisito costitutivo del negozio di cessione, ma soltanto condizione di opponibilità ai sensi dell’art. 1264 c.c.

Alla luce dell’intero compendio documentale – costituito dagli avvisi ex art. 58 TUB, dalle dichiarazioni di cessione riferite al singolo rapporto e dalla dichiarazione proveniente dalla Banca cedente – il Tribunale ha ritenuto pienamente dimostrata la legittimazione attiva della società cessionaria ad agire esecutivamente nei confronti dell’opponente. Ne è conseguito il rigetto dell’opposizione all’esecuzione e la condanna della debitrice alla rifusione delle spese di lite, liquidate secondo i parametri di cui al D.M. n. 147/2022.

Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:

CESSIONI EX ART. 58 TUB: LA DICHIARAZIONE DEL CEDENTE COSTITUISCE PROVA IDONEA DELLA CESSIONE DEL CREDITO E DELLA INCLUSIONE DEL CREDITO STESSO NELLA CESSIONE IN BLOCCO

ANCHE SE COMUNICATA SUCCESSIVAMENTE ALLA PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO DI CESSIONE IN GAZZETTA UFFICIALE

Tribunale di Parma, Giudice Cristina Ferrari | 14.01.2026 | n.52

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/cessioni-ex-art-58-tub-la-dichiarazione-del-cedente-costituisce-prova-idonea-della-cessione-del-credito-e-della-inclusione-del-credito-stesso-nella-cessione-in-blocco

LEGITTIMAZIONE EX ART. 58 TUB: LA DICHIARAZIONE DELLA BANCA CEDENTE ATTESTANTE L’AVVENUTO TRASFERIMENTO DEL CREDITO PROVA LA LEGITTIMAZIONE ATTIVA DEL CESSIONARIO

NON È NECESSARIO PRODURRE IL CONTRATTO DI CESSIONE

Sentenza | Tribunale di Imperia, Giudice Pasquale Longarini | 04.02.2026 | n.61

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/legittimazione-ex-art-58-tub-la-dichiarazione-della-banca-cedente-attestante-lavvenuto-trasferimento-del-credito-prova-la-legittimazione-attiva-del-cessionario

CESSIONE EX ART. 58 TUB: LA DICHIARAZIONE DELLA BANCA CEDENTE ATTESTANTE L’INTERVENUTA CESSIONE DEL RAPPORTO CONTROVERSO PROVA LA LEGITTIMAZIONE ATTIVA DEL CESSIONARIO

CONCORRE, UNITAMENTE ALL’AVVISO PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE, A INTEGRARE UN COMPENDIO PROBATORIO GRAVE, PRECISO E CONCORDANTE

Sentenza | Corte di Appello di Torino, Pres. Orlando – Rel. Conca | 27.01.2026 | n.130

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/cessione-ex-art-58-tub-la-dichiarazione-della-banca-cedente-attestante-lintervenuta-cessione-del-rapporto-controverso-prova-la-legittimazione-attiva-del-cessionario

ART. 58 TUB: LA DICHIARAZIONE DEL CEDENTE DI AVVENUTA CESSIONE PROVA LA TITOLARITÀ DEL CREDITO IN CAPO ALLA CESSIONARIA

INTEGRA ELEMENTO INDIZIARIO GRAVE, PRECISO E CONCORDANTE, IDONEO A DIMOSTRARE L’AVVENUTA INCLUSIONE DEL CREDITO NELLA CESSIONE

Sentenza | Tribunale di Ferrara, Giudice Maria Marta Cristoni | 01.09.2026 | n.765

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/art-58-tub-la-dichiarazione-del-cedente-di-avvenuta-cessione-prova-la-titolarita-del-credito-in-capo-alla-cessionaria

 CESSIONI EX ART. 58 TUB: LA DICHIARAZIONE DEL CEDENTE SULL’INCLUSIONE DEL CREDITO TRA I RAPPORTI CEDUTI È IDONEA A PROVARE LA LEGITTIMAZIONE ATTIVA DEL CESSIONARIO

VI CONCORRE INSIEME ALLA PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO IN GAZZETTA UFFICIALE

Tribunale di Ascoli Piceno, Giudice Roberto Ricci | 04.02.2026 | n.61

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/cessioni-ex-art-58-tub-la-dichiarazione-del-cedente-sullinclusione-del-credito-tra-i-rapporti-ceduti-e-idonea-a-provare-la-legittimazione-attiva-del-cessionario

CESSIONE IN BLOCCO EX ART. 58 TUB: LA DICHIARAZIONE PROVENIENTE DALL’ISTITUTO CEDENTE PROVA LA TITOLARITÀ DEL CREDITO IN CAPO AL CESSIONARIO

INTEGRA E RAFFORZA LA VALENZA DELL’AVVISO DI CESSIONE PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE

Sentenza | Tribunale di Nola, Giudice Elisabetta Bernardel | 14.12.2025 | n.336

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/cessione-in-blocco-ex-art-58-tub-la-dichiarazione-proveniente-dallistituto-cedente-prova-la-titolarita-del-credito-in-capo-al-cessionario

LEGITTIMAZIONE EX ART. 58 TUB: la dichiarazione del cedente è un elemento presuntivo decisivo

NON È SUFFICIENTE PRODURRE IL SOLO AVVISO IN GAZZETTA UFFICIALE

Tribunale di Torre Annunziata, Giudice Emanuela Musi | 09.10.2025 | n.2192

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/legittimazione-ex-art-58-tub-la-dichiarazione-del-cedente-e-un-elemento-presuntivo-decisivo

CESSIONI ART. 58 TUB: LA DICHIARAZIONE DEL CEDENTE È IDONEA A DIMOSTRARE LA LEGITTIMAZIONE ATTIVA DEL CESSIONARIO AD AGIRE IN EXECUTIVIS

LA PROVA DELLA TITOLARITÀ PUÒ ESSERE FORNITA SENZA VINCOLI FORMALI, ANCHE MEDIANTE ELEMENTI PRESUNTIVI

Sentenza | Tribunale di Ragusa, Giudice Claudio Maggioni | 16.09.2025 | n.1300

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/cessioni-art-58-tub-la-dichiarazione-del-cedente-e-idonea-a-dimostrare-la-legittimazione-attiva-del-cessionario-ad-agire-in-executivis

CESSIONE IN BLOCCO EX ART. 58 TUB: LA DICHIARAZIONE DELLA BANCA CEDENTE È UN ELEMENTO INDIZIARIO RILEVANTE CHE PROVA LA TITOLARITÀ

TALE DICHIARAZIONE PONE IL DEBITORE AL RIPARO DAL RISCHIO DI ESSERE CHIAMATO A PAGARE DUE VOLTE PER LO STESSO DEBITO

Sentenza | Tribunale di Pavia, Giudice Giacomo Rocchetti | 23.07.2025 | n.881

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/cessione-in-blocco-ex-art-58-tub-la-dichiarazione-della-banca-cedente-e-un-elemento-indiziario-rilevante-che-prova-la-titolarita

TITOLARITÀ DEL CREDITO: LA DICHIARAZIONE DELLA CEDENTE, IN CASO DI CESSIONE IN BLOCCO DEI CREDITI DA PARTE DI UNA BANCA AI SENSI DELL’ART. 58 TUB, È PIENAMENTE VALIDA

OCCORRE CHE VI SIA L’ESPLICITAZIONE DEI POTERI DI RAPPRESENTANZA DEL CEDENTE CON IL DETTAGLIO DEL CREDITO CEDUTO

Sentenza | Tribunale di Napoli, Giudice Fabiana Ucchiello | 11.07.2025 | n.7016

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/titolarita-del-credito-la-dichiarazione-della-cedente-in-caso-di-cessione-in-blocco-dei-crediti-da-parte-di-una-banca-ai-sensi-dellart-58-tub-e-pienamente-valida

CESSIONE IN BLOCCO: L’ATTESTATO DI CESSIONE SOTTOSCRITTO DALLA CEDENTE COMPROVA LA TITOLARITÀ DEL CREDITO

OCCORRE CHE VI SIA IL NUMERO DI NDG E GLI ESTREMI DELL’AVVISO IN GU

Ordinanza | Tribunale di Nuoro, Giudice Riccardo De Vito | 09.07.2025 |

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/cessione-in-blocco-lattestato-di-cessione-sottoscritto-dalla-cedente-comprova-la-titolarita-del-credito

LEGITTIMAZIONE AD AGIRE DEL CESSIONARIO: LA DICHIARAZIONE DEL CEDENTE NOTIZIATA DAL CESSIONARIO INTIMANTE AL DEBITORE CEDUTO È PROVA DELL’INTERVENUTA CESSIONE

LA NOTIFICA AL DEBITORE CEDUTO PUÒ AVVENIRE UTILMENTE E SUCCESSIVAMENTE ALLA PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA UFFICIALE

Ordinanza | Tribunale di Novara, Giudice Veronica Zanin | 18.01.2023 |

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/legittimazione-ad-agire-del-cessionario-la-dichiarazione-del-cedente-notiziata-dal-cessionario-intimante-al-debitore-ceduto-e-prova-dellintervenuta-cessione

CESSIONE EX ART. 58 TUB: per la ripetizione di indebito è legittimato passivamente il cedente

LA CARTOLARIZZAZIONE DEL CREDITO COMPORTA IL SOLO TRASFERIMENTO DEL LATO ATTIVO DELLE OBBLIGAZIONI E NON DEL CONTRATTO

Sentenza | Tribunale di Cosenza, Giudice Fulvia Piro | 27.12.2022 | n.2190

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/cessione-ex-art-58-tub-per-la-ripetizione-di-indebito-e-legittimato-passivamente-il-cedente

 

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