OPPOSIZIONE A D.I.: requisiti per istanza ex art.649 c.p.c. per sospensione provvisoria esecuzione

Pubblicato il da Avv. Viviana Villanova

Testo massima

Si ringrazia per la segnalazione l’Avv. Luca Darbesio del Foro di Torino In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, l’istanza proposta ai sensi dell’art. 649 c.p.c. non può essere intesa né come volta ad un riesame della sussistenza dei presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione ex art. dell’art. 642 c.p.c., né come implicante la valutazione circa la ricorrenza, in negativo, dei presupposti di cui all’art. 648 c.p.c.. La sussistenza del periculum in mora non è provata allorquando vengano esposte generiche ordinarie ed eventuali conseguenze negative che potrebbero derivare al patrimonio dell’opponente dall’esecuzione dell’opposto decreto, non supportate da alcuna allegazione in ordine alla specifica gravità. Così si è pronunciato il Tribunale di Asti, dott.ssa Monica Mastandrea, con l’ordinanza del 24.02.2016. In materia di opposizione a decreto ingiuntivo, ai sensi dell’art. 649 c.p.c. il giudice istruttore sospende l’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo concessa a norma dell’art. 642 c.p.c. quando ricorrono “gravi motivi”. Nella fattispecie in esame, il Tribunale adito, nel rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto formulata dall’opponente, ha chiarito che l’istanza proposta ai sensi dell’art. 649 c.p.c. in sede di opposizione a decreto ingiuntivo non possa essere intesa né come un riesame della sussistenza dei presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione ex art. 642 c.p.c., né come implicante la valutazione circa la ricorrenza, in negativo, dei presupposti di cui all’art. 648 c.p.c. e che, pertanto, i “gravi motivi”, posti a fondamento della (pur discrezionale) sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, devono concernere solo il pericolo che l’esecuzione forzata dello stesso possa danneggiare in modo grave il debitore, con necessario riferimento alla verosimiglianza della fondatezza dell’opposizione. Ciò premesso, il G.I. ha rilevato che nel caso di specie non si ritiene provata la sussistenza del periculum in mora tale che dalla esecuzione del decreto possa derivare un danno grave al patrimonio della società debitrice, essendo state esposte soltanto generiche, ordinarie ed eventuali conseguenze negative che potrebbero derivare al patrimonio dell’opponente dall’esecuzione dell’opposto decreto, non supportate da alcuna allegazione in ordine alla specifica gravità. Pertanto, il Tribunale di Asti ha concluso per il rigetto della richiesta dell’opponente di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto.

Testo del provvedimento

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