ISSN 2385-1376In materia di cessioni in blocco ex art. 58 TUB, la mancata iscrizione all’albo ex art. 106 TUB dello Special Servicer concretamente incaricato alla riscossione dei crediti non comporta alcuna invalidità civilistica della procura conferita.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Bergamo, Giudice Giuseppe Liotta, con la sentenza n. 2 del 1 gennaio 2026.
Nel procedimento di opposizione a precetto promosso dal debitore contro la mandataria di una Società Veicolo, cessionaria ai sensi dell’art. 58 TUB, il ricorrente ne contestava la legittimazione a esigere il pagamento di un credito derivante da un finanziamento di euro 32.640, garantito da una polizza assicurativa a copertura del rischio di perdita di impiego. L’opponente sosteneva che la mancata iscrizione della mandataria nell’albo speciale degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB ne avrebbe invalidato la capacità di agire.
Il Tribunale di Bergamo ha respinto tale eccezione, chiarendo che la normativa dell’art. 106 TUB non si applicava, in quanto la mandataria non esercitava attività finanziaria, ma era esclusivamente delegata alla gestione e al recupero dei crediti della società mandante. In linea con la Corte di Cassazione (ordinanza n. 7243/2024 richiamando le Sezioni Unite n. 33719/2022), il Tribunale ha confermato che l’omessa iscrizione nell’albo non comporta alcuna invalidità del diritto di agire.
La decisione ribadisce che, nel contesto del recupero crediti, la legittimazione della mandataria sussiste anche in assenza di iscrizione nell’albo degli intermediari finanziari, purché la sua attività sia limitata alla gestione dei crediti per conto del mandante. Il caso evidenzia l’importanza di distinguere tra attività finanziaria soggetta a requisiti di abilitazione e mera gestione esecutiva dei crediti, sancendo un principio di legittimazione operativa per le società delegate alla riscossione.
Per tali motivi il Giudice ha rigettato l’opposizione ex art. 615, con condanna del debitore al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
LE PREVISIONI DELL’ART. 106 T.U.B. NON HANNO ALCUNA VALENZA CIVILISTICA, MA ATTENGONO ALLA REGOLAMENTAZIONE (AMMINISTRATIVA) DEL SETTORE BANCARIO
Sentenza | Corte di Appello di Palermo, Pres. Porracciolo – Rel. Maisano | 07.01.2026 | n.30
LA MANCATA ISCRIZIONE RILEVA SOLO SUL PIANO DEL RAPPORTO CON L’AUTORITÀ E NON INCIDE SULLA VALIDITÀ DELLA PROCURA RILASCIATA DALLA SPV
Sentenza | Tribunale di Varese, Giudice Ida Carnevale | 10.02.2025 | n.103
L’ART. 2 C. 6 DELLA L. N. 130/99 SUL PIANO CIVILISTICO NON HA NATURA DI NORMA IMPERATIVA INDEROGABILE
Sentenza | Tribunale di Mantova, Giudice Alessandra Venturini | 30.05.2025 | n.33
NON ESISTE ALCUNA DISPOSIZIONE DI CARATTERE IMPERATIVO RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RECUPERO DEL CREDITO
Sentenza | Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Giudice Linda Catagna | 16.12.2025 | n.4062
NON ESISTE ALCUNA NORMA IMPERATIVA PER LE CONCRETE ATTIVITÀ DI RECUPERO
Sentenza | Corte Di Appello Di Milano, Pres. Aponte – Rel. Barberis | 23.12.2025 | N.3577
OMESSA ISCRIZIONE ALBO EX ART 106 TUB SERVICER: NON SI VERIFICA ALCUNA INVALIDITÀ CIVILISTICA
TALE MANCANZA PUÒ ASSUMERE RILIEVO SUL DIVERSO PIANO DEL RAPPORTO CON L’AUTORITÀ DI VIGILANZA
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Travaglino – Rel. Fanticini | 18.03.2024 | n.7243
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