LEGITTIMAZIONE EX ART. 58 TUB: la dichiarazione della Banca cedente attestante l’avvenuto trasferimento del credito prova la legittimazione attiva del cessionario

Pubblicato il da Avv. Guendalina Gais

LEGITTIMAZIONE EX ART. 58 TUB: la dichiarazione della Banca cedente attestante l’avvenuto trasferimento del credito prova la legittimazione attiva del cessionario

In tema di cessione in blocco dei crediti ex art. 58 TUB, qualora non sia specificamente contestata l’esistenza del contratto di cessione ma soltanto l’inclusione del singolo credito azionato nel perimetro dell’operazione, l’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ove sufficientemente dettagliato, può integrare prova adeguata della titolarità in capo al cessionario; tale prova risulta ulteriormente rafforzata dalla dichiarazione della banca cedente attestante l’avvenuta trasferimento del credito, la quale, configurabile quale dichiarazione negoziale di fatto, costituisce elemento documentale idoneo a fondare, anche unitamente a presunzioni gravi, precise e concordanti, la legittimazione attiva del cessionario, senza necessità di produrre il contratto di cessione.

Questi sono i principi espressi dal Tribunale di Imperia, Giudice Pasquale Longarini, con la sentenza n. 61 del 4 febbraio 2026.

Il giudizio trae origine da un’opposizione a precetto ex art. 615, primo comma, c.p.c., proposta avverso un atto notificato da una società che agiva quale mandataria della cessionaria pro soluto di un credito derivante da mutuo fondiario stipulato nel 2006. L’opponente deduceva, in primo luogo, la carenza di legittimazione sostanziale della società procedente, assumendo che non fosse stata fornita prova dell’esistenza del contratto di cessione e dell’inclusione del credito azionato nell’operazione di cessione in blocco, non potendo ritenersi sufficiente la mera produzione dell’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 58 TUB.

Il Tribunale ricostruisce preliminarmente i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, ribadendo che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale costituisce adempimento pubblicitario analogo alla notificazione prevista dall’art. 1264 c.c. e non ha efficacia costitutiva della cessione. Ne consegue che, in presenza di contestazione espressa e specifica, grava sul soggetto che agisce quale successore a titolo particolare l’onere di dimostrare sia l’avvenuta conclusione del contratto di cessione sia l’inclusione del credito controverso nel relativo perimetro.

La decisione valorizza, tuttavia, la distinzione tra contestazione dell’esistenza del contratto di cessione e contestazione limitata all’inclusione del singolo credito nell’operazione. Nel caso di specie, il giudice rileva come non fosse stata messa in discussione l’esistenza del contratto di cessione del 27 giugno 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’11 luglio 2023, bensì soltanto la riconducibilità del credito azionato al blocco dei crediti ceduti. In tale contesto, l’avviso ex art. 58 TUB, recante l’indicazione dei crediti non performing trasferiti e comprensivo del numero NDG e dei codici identificativi del rapporto (ID Loan), risultava sufficientemente dettagliato da consentire la riconducibilità del credito al perimetro della cessione.

Il passaggio centrale della motivazione concerne, però, la dichiarazione della banca cedente prodotta in giudizio dalla cessionaria. Il Tribunale afferma espressamente che, se libera è la forma del contratto di cessione e altrettanto libera è la possibilità di provarne l’esistenza, la dichiarazione del cedente, qualificabile quale dichiarazione negoziale di un fatto, può costituire dimostrazione idonea dell’avvenuto trasferimento del credito. Nel caso concreto, la convenuta aveva depositato un’attestazione sottoscritta dalla banca cedente recante l’indicazione del numero NDG e dei codici ID Loan corrispondenti al rapporto derivante dal mutuo fondiario oggetto di causa

Secondo il Tribunale, tale dichiarazione, comunicata al debitore mediante produzione in giudizio, assume un rilievo documentale significativo, potenzialmente decisivo, analogamente alla disponibilità del titolo esecutivo originario. La prova della cessione può infatti essere fornita con ogni mezzo, anche mediante presunzioni, e può essere integrata da documentazione successiva alla pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale. In questa prospettiva, la dichiarazione della cedente concorre, unitamente all’avviso pubblicato e agli ulteriori elementi documentali prodotti, a integrare un quadro probatorio grave, preciso e concordante, idoneo a dimostrare l’effettiva esistenza della dedotta cessione e la sua riferibilità allo specifico credito azionato.

Sulla base di tali considerazioni il Giudice ha rigettato l’opposizione con condanna dei debitori alle spese di lite.

Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:

CESSIONE EX ART. 58 TUB: LA DICHIARAZIONE DELLA BANCA CEDENTE ATTESTANTE L’INTERVENUTA CESSIONE DEL RAPPORTO CONTROVERSO PROVA LA LEGITTIMAZIONE ATTIVA DEL CESSIONARIO

CONCORRE, UNITAMENTE ALL’AVVISO PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE, A INTEGRARE UN COMPENDIO PROBATORIO GRAVE, PRECISO E CONCORDANTE

Sentenza | Corte di Appello di Torino, Pres. Orlando – Rel. Conca | 27.01.2026 | n.130

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/cessione-ex-art-58-tub-la-dichiarazione-della-banca-cedente-attestante-lintervenuta-cessione-del-rapporto-controverso-prova-la-legittimazione-attiva-del-cessionario

ART. 58 TUB: LA DICHIARAZIONE DEL CEDENTE DI AVVENUTA CESSIONE PROVA LA TITOLARITÀ DEL CREDITO IN CAPO ALLA CESSIONARIA

INTEGRA ELEMENTO INDIZIARIO GRAVE, PRECISO E CONCORDANTE, IDONEO A DIMOSTRARE L’AVVENUTA INCLUSIONE DEL CREDITO NELLA CESSIONE

Sentenza | Tribunale di Ferrara, Giudice Maria Marta Cristoni | 01.09.2026 | n.765

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/art-58-tub-la-dichiarazione-del-cedente-di-avvenuta-cessione-prova-la-titolarita-del-credito-in-capo-alla-cessionaria

CESSIONI EX ART. 58 TUB: LA DICHIARAZIONE DEL CEDENTE SULL’INCLUSIONE DEL CREDITO TRA I RAPPORTI CEDUTI È IDONEA A PROVARE LA LEGITTIMAZIONE ATTIVA DEL CESSIONARIO

VI CONCORRE INSIEME ALLA PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO IN GAZZETTA UFFICIALE

Tribunale di Ascoli Piceno, Giudice Roberto Ricci | 04.02.2026 | n.61

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/cessioni-ex-art-58-tub-la-dichiarazione-del-cedente-sullinclusione-del-credito-tra-i-rapporti-ceduti-e-idonea-a-provare-la-legittimazione-attiva-del-cessionario

CESSIONE IN BLOCCO EX ART. 58 TUB: LA DICHIARAZIONE PROVENIENTE DALL’ISTITUTO CEDENTE PROVA LA TITOLARITÀ DEL CREDITO IN CAPO AL CESSIONARIO

INTEGRA E RAFFORZA LA VALENZA DELL’AVVISO DI CESSIONE PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE

Sentenza | Tribunale di Nola, Giudice Elisabetta Bernardel | 14.12.2025 | n.336

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/cessione-in-blocco-ex-art-58-tub-la-dichiarazione-proveniente-dallistituto-cedente-prova-la-titolarita-del-credito-in-capo-al-cessionario

LEGITTIMAZIONE EX ART. 58 TUB: la dichiarazione del cedente è un elemento presuntivo decisivo

NON È SUFFICIENTE PRODURRE IL SOLO AVVISO IN GAZZETTA UFFICIALE

Tribunale di Torre Annunziata, Giudice Emanuela Musi | 09.10.2025 | n.2192

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/legittimazione-ex-art-58-tub-la-dichiarazione-del-cedente-e-un-elemento-presuntivo-decisivo

CESSIONI ART. 58 TUB: LA DICHIARAZIONE DEL CEDENTE È IDONEA A DIMOSTRARE LA LEGITTIMAZIONE ATTIVA DEL CESSIONARIO AD AGIRE IN EXECUTIVIS

LA PROVA DELLA TITOLARITÀ PUÒ ESSERE FORNITA SENZA VINCOLI FORMALI, ANCHE MEDIANTE ELEMENTI PRESUNTIVI

Sentenza | Tribunale di Ragusa, Giudice Claudio Maggioni | 16.09.2025 | n.1300

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/cessioni-art-58-tub-la-dichiarazione-del-cedente-e-idonea-a-dimostrare-la-legittimazione-attiva-del-cessionario-ad-agire-in-executivis

CESSIONE IN BLOCCO EX ART. 58 TUB: LA DICHIARAZIONE DELLA BANCA CEDENTE È UN ELEMENTO INDIZIARIO RILEVANTE CHE PROVA LA TITOLARITÀ

TALE DICHIARAZIONE PONE IL DEBITORE AL RIPARO DAL RISCHIO DI ESSERE CHIAMATO A PAGARE DUE VOLTE PER LO STESSO DEBITO

Sentenza | Tribunale di Pavia, Giudice Giacomo Rocchetti | 23.07.2025 | n.881

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/cessione-in-blocco-ex-art-58-tub-la-dichiarazione-della-banca-cedente-e-un-elemento-indiziario-rilevante-che-prova-la-titolarita

TITOLARITÀ DEL CREDITO: LA DICHIARAZIONE DELLA CEDENTE, IN CASO DI CESSIONE IN BLOCCO DEI CREDITI DA PARTE DI UNA BANCA AI SENSI DELL’ART. 58 TUB, È PIENAMENTE VALIDA

OCCORRE CHE VI SIA L’ESPLICITAZIONE DEI POTERI DI RAPPRESENTANZA DEL CEDENTE CON IL DETTAGLIO DEL CREDITO CEDUTO

Sentenza | Tribunale di Napoli, Giudice Fabiana Ucchiello | 11.07.2025 | n.7016

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/titolarita-del-credito-la-dichiarazione-della-cedente-in-caso-di-cessione-in-blocco-dei-crediti-da-parte-di-una-banca-ai-sensi-dellart-58-tub-e-pienamente-valida

CESSIONE IN BLOCCO: L’ATTESTATO DI CESSIONE SOTTOSCRITTO DALLA CEDENTE COMPROVA LA TITOLARITÀ DEL CREDITO

OCCORRE CHE VI SIA IL NUMERO DI NDG E GLI ESTREMI DELL’AVVISO IN GU

Ordinanza | Tribunale di Nuoro, Giudice Riccardo De Vito | 09.07.2025 |

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/cessione-in-blocco-lattestato-di-cessione-sottoscritto-dalla-cedente-comprova-la-titolarita-del-credito

LEGITTIMAZIONE AD AGIRE DEL CESSIONARIO: LA DICHIARAZIONE DEL CEDENTE NOTIZIATA DAL CESSIONARIO INTIMANTE AL DEBITORE CEDUTO È PROVA DELL’INTERVENUTA CESSIONE

LA NOTIFICA AL DEBITORE CEDUTO PUÒ AVVENIRE UTILMENTE E SUCCESSIVAMENTE ALLA PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA UFFICIALE

Ordinanza | Tribunale di Novara, Giudice Veronica Zanin | 18.01.2023 |

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/legittimazione-ad-agire-del-cessionario-la-dichiarazione-del-cedente-notiziata-dal-cessionario-intimante-al-debitore-ceduto-e-prova-dellintervenuta-cessione

CESSIONE EX ART. 58 TUB: per la ripetizione di indebito è legittimato passivamente il cedente

LA CARTOLARIZZAZIONE DEL CREDITO COMPORTA IL SOLO TRASFERIMENTO DEL LATO ATTIVO DELLE OBBLIGAZIONI E NON DEL CONTRATTO

Sentenza | Tribunale di Cosenza, Giudice Fulvia Piro | 27.12.2022 | n.2190

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/cessione-ex-art-58-tub-per-la-ripetizione-di-indebito-e-legittimato-passivamente-il-cedente

 

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