LEGITTIMAZIONE CESSIONARIO ART. 58 TUB: non è necessaria la produzione dell’integrale contratto di cessione

Pubblicato il da Avv. Gabriella Intignano

LEGITTIMAZIONE CESSIONARIO ART. 58 TUB: non è necessaria la produzione dell’integrale contratto di cessione

In tema di cessione in blocco ex art. 58 TUB, la pubblicazione in G.U. non prova di per sé l’inclusione dello specifico credito nella cessione; tuttavia, la dichiarazione della cedente attestante l’avvenuto trasferimento del credito, unitamente ad ulteriori elementi convergenti (quali la disponibilità del titolo esecutivo), integra prova idonea e sufficiente della legittimazione attiva del cessionario, non essendo necessaria la produzione dell’integrale contratto di cessione.

Questi sono i principi espressi dal Tribunale di Milano, Giudice Caterina Trentini, con la sentenza del 7 novembre 2023.

IL FATTO

Con opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c., fondata sull’asserito difetto di legittimazione attiva della società intimante, qualificatasi cessionaria di crediti derivanti da contratti di leasing nell’ambito di un’operazione di cessione in blocco ex art. 58 TUB e L. 130/1999, il debitore opponente deduceva che il creditore procedente non avesse fornito prova della successione nel credito risultante da titoli esecutivi (ordinanza del Tribunale e sentenza della Corte d’Appello), sostenendo che la mera pubblicazione in G.U. non fosse sufficiente a dimostrare l’effettiva inclusione dello specifico credito nel perimetro della cessione.

Il Tribunale, collocandosi nel solco dell’orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale prevista dall’art. 58 TUB:

  1. non ha natura costitutiva;
  2. non sana eventuali vizi dell’atto di cessione;
  3. non prova, di per sé, l’effettiva inclusione del singolo credito;
  4. assolve esclusivamente alla funzione sostitutiva della notificazione ex art. 1264 c.c., ai fini dell’opponibilità al debitore ceduto;

ha affermato che, in caso di contestazione, resta dunque fermo l’onere del cessionario di dimostrare che il credito azionato rientra tra quelli oggetto della cessione (Cass. 4116/2016; Cass. 5617/2020; Cass. 24798/2020).

Il Giudice milanese ribadisce, tuttavia, un principio di particolare rilievo pratico: la prova dell’inclusione del credito nel perimetro della cessione può essere fornita con qualsiasi mezzo idoneo, non essendo prescritta la produzione integrale del contratto di cessione.

La pronuncia assume specifico interesse per la valorizzazione della dichiarazione della Banca cedente quale elemento probatorio idoneo a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario.

Nel caso di specie:

  1. il cessionario era in possesso del titolo esecutivo in forma esecutiva (circostanza coerente con l’art. 1262 c.c.);
  2. la Banca cedente aveva rilasciato dichiarazione attestante che il credito oggetto di causa rientrava tra quelli ceduti;
  3. la stessa cedente, unitamente ad altro soggetto indicato dall’opponente come presunto titolare, era intervenuta spontaneamente in giudizio confermando l’avvenuta cessione.

Il Tribunale richiama l’arresto della Corte di Cassazione (Cass. 10200/2021), secondo cui la dichiarazione del cedente, notificata al debitore mediante produzione in giudizio, costituisce elemento documentale rilevante e potenzialmente decisivo ai fini della legittimazione attiva del cessionario.

Ulteriore supporto viene tratto dalla giurisprudenza della Corte d’Appello di Milano (sent. 220/2023), che qualifica la dichiarazione della cedente come “prova più liquida” della titolarità del credito, non avendo la cedente alcun interesse a rendere una dichiarazione contra se.

Sulla base di tali considerazioni, il Giudice ha rigettato l’opposizione, con condanna del debitore alle spese di lite.

Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:

CESSIONE EX ART. 58 TUB: LA DICHIARAZIONE DELLA CEDENTE CONCORRE NELLA PROVA DELLA TITOLARITÀ DEL CREDITO DEL CESSIONARIO

CIÒ INSIEME ALLA PRODUZIONE DELL’AVVISO DI PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA UFFICIALE RECANTE L’INDICAZIONE PER CATEGORIE DEI RAPPORTI CEDUTI IN BLOCCO

Ordinanza | Tribunale di Lecce, Pres. Ottaviano – Rel. Capone | 12.01.2024 |

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/cessione-ex-art-58-tub-la-dichiarazione-della-cedente-concorre-nella-prova-della-titolarita-del-credito-del-cessionario

 CESSIONI ART. 58 TUB: LA DICHIARAZIONE DEL CEDENTE È IDONEA A DIMOSTRARE LA LEGITTIMAZIONE ATTIVA DEL CESSIONARIO AD AGIRE IN EXECUTIVIS

LA PROVA DELLA TITOLARITÀ PUÒ ESSERE FORNITA SENZA VINCOLI FORMALI, ANCHE MEDIANTE ELEMENTI PRESUNTIVI

Sentenza | Tribunale di Ragusa, Giudice Claudio Maggioni | 16.09.2025 | n.1300

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/cessioni-art-58-tub-la-dichiarazione-del-cedente-e-idonea-a-dimostrare-la-legittimazione-attiva-del-cessionario-ad-agire-in-executivis

 ART. 58 TUB: LA DICHIARAZIONE DEL CEDENTE DI AVVENUTA CESSIONE PROVA LA TITOLARITÀ DEL CREDITO IN CAPO ALLA CESSIONARIA

INTEGRA ELEMENTO INDIZIARIO GRAVE, PRECISO E CONCORDANTE, IDONEO A DIMOSTRARE L’AVVENUTA INCLUSIONE DEL CREDITO NELLA CESSIONE

Sentenza | Tribunale di Ferrara, Giudice Maria Marta Cristoni | 01.09.2026 | n.765

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/art-58-tub-la-dichiarazione-del-cedente-di-avvenuta-cessione-prova-la-titolarita-del-credito-in-capo-alla-cessionaria

 CESSIONE IN BLOCCO EX ART. 58 TUB: LA DICHIARAZIONE DELLA BANCA CEDENTE È UN ELEMENTO INDIZIARIO RILEVANTE CHE PROVA LA TITOLARITÀ

TALE DICHIARAZIONE PONE IL DEBITORE AL RIPARO DAL RISCHIO DI ESSERE CHIAMATO A PAGARE DUE VOLTE PER LO STESSO DEBITO

Sentenza | Tribunale di Pavia, Giudice Giacomo Rocchetti | 23.07.2025 | n.881

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/cessione-in-blocco-ex-art-58-tub-la-dichiarazione-della-banca-cedente-e-un-elemento-indiziario-rilevante-che-prova-la-titolarita

TITOLARITÀ DEL CREDITO: LA DICHIARAZIONE DELLA CEDENTE, IN CASO DI CESSIONE IN BLOCCO DEI CREDITI DA PARTE DI UNA BANCA AI SENSI DELL’ART. 58 TUB, È PIENAMENTE VALIDA

OCCORRE CHE VI SIA L’ESPLICITAZIONE DEI POTERI DI RAPPRESENTANZA DEL CEDENTE CON IL DETTAGLIO DEL CREDITO CEDUTO

Sentenza | Tribunale di Napoli, Giudice Fabiana Ucchiello | 11.07.2025 | n.7016

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/titolarita-del-credito-la-dichiarazione-della-cedente-in-caso-di-cessione-in-blocco-dei-crediti-da-parte-di-una-banca-ai-sensi-dellart-58-tub-e-pienamente-valida

CESSIONE IN BLOCCO: L’ATTESTATO DI CESSIONE SOTTOSCRITTO DALLA CEDENTE COMPROVA LA TITOLARITÀ DEL CREDITO

OCCORRE CHE VI SIA IL NUMERO DI NDG E GLI ESTREMI DELL’AVVISO IN GU

Ordinanza | Tribunale di Nuoro, Giudice Riccardo De Vito | 09.07.2025 |

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/cessione-in-blocco-lattestato-di-cessione-sottoscritto-dalla-cedente-comprova-la-titolarita-del-credito

LEGITTIMAZIONE AD AGIRE DEL CESSIONARIO: LA DICHIARAZIONE DEL CEDENTE NOTIZIATA DAL CESSIONARIO INTIMANTE AL DEBITORE CEDUTO È PROVA DELL’INTERVENUTA CESSIONE

LA NOTIFICA AL DEBITORE CEDUTO PUÒ AVVENIRE UTILMENTE E SUCCESSIVAMENTE ALLA PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA UFFICIALE

Ordinanza | Tribunale di Novara, Giudice Veronica Zanin | 18.01.2023 |

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/legittimazione-ad-agire-del-cessionario-la-dichiarazione-del-cedente-notiziata-dal-cessionario-intimante-al-debitore-ceduto-e-prova-dellintervenuta-cessione

CESSIONE EX ART. 58 TUB: per la ripetizione di indebito è legittimato passivamente il cedente

LA CARTOLARIZZAZIONE DEL CREDITO COMPORTA IL SOLO TRASFERIMENTO DEL LATO ATTIVO DELLE OBBLIGAZIONI E NON DEL CONTRATTO

Sentenza | Tribunale di Cosenza, Giudice Fulvia Piro | 27.12.2022 | n.2190

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/cessione-ex-art-58-tub-per-la-ripetizione-di-indebito-e-legittimato-passivamente-il-cedente

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