ISSN 2385-1376La dichiarazione della banca cedente, unitamente alla pubblicazione dell’avviso ex art. 58 TUB e all’elenco dei crediti ceduti, costituisce prova idonea a dimostrare l’avvenuta cessione in blocco e l’inclusione del singolo credito nell’operazione, costituendo elemento rilevante ai fini della legittimazione attiva del cessionario, anche in assenza della produzione del contratto di cessione integrale.
Questi sono i principi espressi dalla Tribunale di Foggia, Giudice Giulia Varriale, con la sentenza n. 633 del 6 febbraio 2026 che ha rigettato l’opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. proposta avverso un atto di precetto fondato su precedente sentenza di condanna, affrontando, per quanto qui rileva, il tema della prova della legittimazione attiva del cessionario nell’ambito di una cessione in blocco ai sensi dell’art. 58 TUB.
L’opponente aveva eccepito il difetto di titolarità del credito e la carenza di legittimazione attiva della società procedente, deducendo la mancata produzione in giudizio del contratto di cessione e sostenendo che la sola pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale non fosse idonea a dimostrare l’effettiva inclusione del credito azionato nell’operazione di trasferimento. Il Tribunale, richiamando l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, ha ribadito che il contratto di cessione in blocco non è soggetto a particolari requisiti di forma ad substantiam e che la relativa esistenza, così come l’inclusione del singolo credito nel perimetro della cessione, può essere provata con ogni mezzo, anche mediante presunzioni.
In tale prospettiva, il Giudice ha valorizzato anzitutto l’avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, contenente l’indicazione per categorie dei crediti trasferiti – individuati in base al titolo, al periodo di insorgenza e alla classificazione “a sofferenza” secondo le istruzioni di vigilanza della Banca d’Italia – ritenendo che tali criteri fossero idonei a ricomprendere, senza incertezze, il credito oggetto di causa. In conformità ai principi affermati dalla Corte di cassazione, è stato ribadito che la produzione dell’avviso ex art. 58 TUB può risultare sufficiente ove consenta, attraverso parametri oggettivi, l’individuazione dei rapporti ceduti, restando demandata al giudice di merito la verifica in concreto dell’idoneità asseverativa del medesimo.
Elemento centrale della decisione è, tuttavia, la dichiarazione di cessione rilasciata dalla banca cedente, attestante espressamente l’avvenuto trasferimento del credito derivante dallo specifico contratto di finanziamento, individuato anche tramite il numero di posizione (NDG), con corrispondenza nell’elenco dei crediti ceduti prodotto in giudizio. Il Tribunale ha attribuito a tale dichiarazione un valore probatorio qualificato, ritenendola idonea a comprovare sia la sussistenza del contratto di cessione sia l’effettiva inclusione del credito azionato nell’operazione in blocco. La particolare attendibilità dello scritto viene ricondotta alla sua provenienza dal cedente, soggetto privo di interesse contrario rispetto all’affermazione dell’avvenuta cessione e, pertanto, portatore di una dichiarazione dotata di intrinseca affidabilità.
In linea con l’elaborazione della giurisprudenza di legittimità, il giudice ha sottolineato che la disponibilità del titolo esecutivo, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, l’elenco analitico dei crediti ceduti e la dichiarazione del cedente costituiscono, se valutati unitariamente, un complesso indiziario idoneo a dimostrare la titolarità del diritto in capo al cessionario. La dichiarazione della cedente, lungi dall’essere una mera allegazione unilaterale, si inserisce così in un quadro probatorio coerente che consente di ritenere raggiunta la prova della legittimazione sostanziale attiva, pur in assenza della produzione del contratto di cessione in forma integrale.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha ritenuto infondata l’eccezione di difetto di legittimazione attiva, affermando che la combinazione tra avviso ex art. 58 TUB, elenco delle posizioni cedute e dichiarazione espressa della banca cedente integra prova sufficiente dell’inclusione del credito nell’operazione di cessione in blocco, con conseguente rigetto dell’opposizione e conferma del diritto della cessionaria ad agire in executivis.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
CIÒ INSIEME ALLA PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA UFFICIALE, CONTENENTE CRITERI IDONEI ALL’INDIVIDUAZIONE DEI RAPPORTI TRASFERITI
Sentenza | Corte di Appello di Firenze, Pres. Lococo – Rel. Ermini | 06.02.2026 | n.633
È UN RISCONTRO DOCUMENTALE IDONEO A CONFERMARE L’EFFETTIVO TRASFERIMENTO DELLA POSIZIONE CREDITORIA
Sentenza | Tribunale di Lecco, Giudice Gaia Calafiore | 05.02.2026 | n.62
UNITAMENTE ALL’AVVISO PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE
Sentenza | Tribunale di Velletri, Giudice Davide Rizzuti | 14.01.2026 | n.126
COSTITUISCE UNA “PROVA LIQUIDA” DELLA TITOLARITÀ DEL CREDITO IN CAPO AL CESSIONARIO
Sentenza | Tribunale di Siracusa, Giudice Giuseppe Solarino | 21.01.2026 | n.109
COMPLETA IL QUADRO PROBATORIO INSIEME ALLA PRODUZIONE DELL’AVVISO DI PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA UFFICIALE
Sentenza | Tribunale di Cosenza, Giudice Anna Rombolà | 02.01.2026 | n.2
ANCHE SE COMUNICATA SUCCESSIVAMENTE ALLA PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO DI CESSIONE IN GAZZETTA UFFICIALE
Tribunale di Parma, Giudice Cristina Ferrari | 14.01.2026 | n.52
NON È NECESSARIO PRODURRE IL CONTRATTO DI CESSIONE
Sentenza | Tribunale di Imperia, Giudice Pasquale Longarini | 04.02.2026 | n.61
CONCORRE, UNITAMENTE ALL’AVVISO PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE, A INTEGRARE UN COMPENDIO PROBATORIO GRAVE, PRECISO E CONCORDANTE
Sentenza | Corte di Appello di Torino, Pres. Orlando – Rel. Conca | 27.01.2026 | n.130
INTEGRA ELEMENTO INDIZIARIO GRAVE, PRECISO E CONCORDANTE, IDONEO A DIMOSTRARE L’AVVENUTA INCLUSIONE DEL CREDITO NELLA CESSIONE
Sentenza | Tribunale di Ferrara, Giudice Maria Marta Cristoni | 01.09.2026 | n.765
VI CONCORRE INSIEME ALLA PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO IN GAZZETTA UFFICIALE
Tribunale di Ascoli Piceno, Giudice Roberto Ricci | 04.02.2026 | n.61
INTEGRA E RAFFORZA LA VALENZA DELL’AVVISO DI CESSIONE PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE
Sentenza | Tribunale di Nola, Giudice Elisabetta Bernardel | 14.12.2025 | n.336
LEGITTIMAZIONE EX ART. 58 TUB: la dichiarazione del cedente è un elemento presuntivo decisivo
NON È SUFFICIENTE PRODURRE IL SOLO AVVISO IN GAZZETTA UFFICIALE
Tribunale di Torre Annunziata, Giudice Emanuela Musi | 09.10.2025 | n.2192
LA PROVA DELLA TITOLARITÀ PUÒ ESSERE FORNITA SENZA VINCOLI FORMALI, ANCHE MEDIANTE ELEMENTI PRESUNTIVI
Sentenza | Tribunale di Ragusa, Giudice Claudio Maggioni | 16.09.2025 | n.1300
TALE DICHIARAZIONE PONE IL DEBITORE AL RIPARO DAL RISCHIO DI ESSERE CHIAMATO A PAGARE DUE VOLTE PER LO STESSO DEBITO
Sentenza | Tribunale di Pavia, Giudice Giacomo Rocchetti | 23.07.2025 | n.881
OCCORRE CHE VI SIA L’ESPLICITAZIONE DEI POTERI DI RAPPRESENTANZA DEL CEDENTE CON IL DETTAGLIO DEL CREDITO CEDUTO
Sentenza | Tribunale di Napoli, Giudice Fabiana Ucchiello | 11.07.2025 | n.7016
OCCORRE CHE VI SIA IL NUMERO DI NDG E GLI ESTREMI DELL’AVVISO IN GU
Ordinanza | Tribunale di Nuoro, Giudice Riccardo De Vito | 09.07.2025 |
LA NOTIFICA AL DEBITORE CEDUTO PUÒ AVVENIRE UTILMENTE E SUCCESSIVAMENTE ALLA PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA UFFICIALE
Ordinanza | Tribunale di Novara, Giudice Veronica Zanin | 18.01.2023 |
CESSIONE EX ART. 58 TUB: per la ripetizione di indebito è legittimato passivamente il cedente
LA CARTOLARIZZAZIONE DEL CREDITO COMPORTA IL SOLO TRASFERIMENTO DEL LATO ATTIVO DELLE OBBLIGAZIONI E NON DEL CONTRATTO
Sentenza | Tribunale di Cosenza, Giudice Fulvia Piro | 27.12.2022 | n.2190
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