ISSN 2385-1376In materia di cessioni di credito in blocco ex art. 58 TUB, le Società Veicolo che effettuino semplici operazioni di acquisto di crediti, senza porre in essere concomitanti attività di finanziamento, non hanno alcun obbligo di essere iscritte all’Albo degli intermediari ex art. 106 TUB.
L’art. 2 c. 6 della l. n. 130/99 sul piano civilistico non ha natura di norma imperativa inderogabile, la cui violazione non può quindi comportare la nullità, ex art. 1418 c.c., degli atti negoziali o “di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva (precetti, pignoramenti, interventi, ecc.), asseritamente viziati da un’invalidità “derivata”, posti in essere dagli operatori in difformità da quanto dalla stessa previsto.
Ragion per cui dall’omessa iscrizione nell’albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità.
Non può quindi affermarsi la carenza di legittimazione della Società Veicolo ad agire in giudizio per la riscossione del credito di cui è titolare, anche a mezzo di suo procuratore generale o speciale, presupponendo una simile tesi peraltro, implicitamente, ma necessariamente, che tale soggetto giuridico sia privo della capacità di agire, corollario che non può desumersi dal solo disposto dell’art.2 c. 6 della l. n. 130/99, che non prevede alcuna limitazione di tale diritto costituzionalmente garantito.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Mantova, Giudice Alessandra Venturini, con la sentenza n. 33 del 30 maggio 2025.
LA VICENDA
Un debitore ha proposto opposizione all’esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c., avverso l’esecuzione immobiliare promossa in suo danno per il recupero di un credito derivante da contratto di mutuo stipulato in data 20.11.2006.
Il credito, originariamente vantato dal soggetto finanziatore, è stato successivamente ceduto in blocco e pro soluto a una Società Veicolo, costituita ai sensi della l. n. 130/1999, con cessione pubblicata in Gazzetta Ufficiale.
Con l’opposizione, la debitrice ha dedotto esclusivamente la carenza di legittimazione attiva sia della Società Veicolo cessionaria sia della mandataria, assumendo che, non essendo iscritte all’Albo degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB, non potessero legittimamente svolgere attività di riscossione del credito né agire in giudizio, con conseguente nullità del mandato, dell’atto di precetto e del pignoramento immobiliare.
Il Giudice dell’Esecuzione, aderendo a un orientamento della giurisprudenza di merito che qualifica l’art. 2, comma 6, l. n. 130/1999 come norma imperativa, ha disposto la sospensione dell’esecuzione con ordinanza del 18.03.2024, provvedimento confermato in sede di reclamo con ordinanza del 9.05.2024.
La cessionaria ha proposto ricorso avverso il suddetto provvedimento di sospensione, chiedendo di respingere tutti i motivi dell’opposizione ex adverso formulata in quanto infondati in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre I.V.A e C.P.A. come per legge, di tutti i gradi di giudizio.
Il Giudice, nel corso del giudizio di merito ha affermato che in materia sono intervenute le pronunce della Corte di Cassazione n. 7243 del 18.03.2024 e n. 13749 del 17.05.2024, le quali hanno escluso la natura civilisticamente imperativa delle disposizioni invocate dall’opponente e la derivazione di nullità o difetti di legittimazione dalla mancata iscrizione all’Albo ex art. 106 TUB dei soggetti incaricati della riscossione.
Alla luce di tali arresti, il Tribunale ha ritenuto infondate le doglianze dell’opponente, affermando la legittimazione della società veicolo ad agire in giudizio, anche a mezzo di mandataria non iscritta all’Albo, e la piena validità degli atti esecutivi impugnati.
Sulla base di tali considerazioni il Giudice ha rigettato le domande della debitrice e, conseguentemente, ha revocato il provvedimento di sospensione assunto con ordinanza del 18.03.2024, con condanna alla rifusione delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
NON ESISTE ALCUNA DISPOSIZIONE DI CARATTERE IMPERATIVO RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RECUPERO DEL CREDITO
Non sussiste alcun obbligo di iscrizione all’albo degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB in capo alle società incaricate di procedere al recupero del credito su mandato della società veicolo che ha acquistato il credito in blocco ai sensi dell’art. 58 TUB, non essendo rinvenibile alcuna norma di carattere imperativo in tal senso. In ogni caso, l’eventuale violazione dell’art. 106 TUB sarebbe idonea a integrare esclusivamente un illecito di natura amministrativa, privo di qualsivoglia incidenza sul piano civile e, a fortiori, su quello processuale.
Sentenza | Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Giudice Linda Catagna | 16.12.2025 | n.4062
ALBO EX ART. 106 TUB: LO SPECIAL SERVICER INCARICATO ALL’ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE DEI CREDITI CARTOLARIZZATI È PIENAMENTE LEGITTIMATO ANCORCHÉ NON ISCRITTO
NON ESISTE ALCUNA NORMA IMPERATIVA PER LE CONCRETE ATTIVITÀ DI RECUPERO
L’omessa iscrizione all’albo di cui all’art. 106 TUB del Servicer, quale soggetto concretamente incaricato dell’attività di riscossione del credito, non determina la nullità del mandato alla riscossione conferito dalla società veicolo, né inficia la validità degli atti successivamente posti in essere dalla società incaricata.
Sentenza | Corte Di Appello Di Milano, Pres. Aponte – Rel. Barberis | 23.12.2025 | N.3577
OMESSA ISCRIZIONE ALBO EX ART 106 TUB SERVICER: NON SI VERIFICA ALCUNA INVALIDITÀ CIVILISTICA
TALE MANCANZA PUÒ ASSUMERE RILIEVO SUL DIVERSO PIANO DEL RAPPORTO CON L’AUTORITÀ DI VIGILANZA
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Travaglino – Rel. Fanticini | 18.03.2024 | n.7243
TALE MANCANZA PUÒ ASSUMERE RILIEVO SUL DIVERSO PIANO DEL RAPPORTO CON L’AUTORITÀ DI VIGILANZA O PER EVENTUALI PROFILI PENALISTICI
Sentenza | Tribunale di Prato, Giudice Paola Compagna | 05.12.2024 | n.910
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