ISSN 2385-1376Lo SPECIAL SERVICER può legittimamente svolgere funzioni ed attività di recupero coattivo dei crediti oggetto di cessione in blocco ex art. 58 TUB, senza necessariamente essere iscritto nell’albo ex art. 106 TUB, per cui l’eventuale violazione di legge rileva solo sul diverso piano del rapporto con l’autorità di vigilanza e non incide sulla validità della procura rilasciata dalla SOCIETÀ VEICOLO.
Questo è il principio espresso dalla Tribunale di Varese, Giudice Ida Carnevale con la sentenza n. 103 del 10 febbraio 2025.
Nell’ambito di una controversia relativa all’opposizione all’esecuzione promossa ai sensi dell’art. 615, c.2, c.p.c., la debitrice esecutata ha chiesto al Giudice dell’Esecuzione la sospensione della procedura esecutiva mobiliare presso terzi promossa dallo SPECIAL SERVICER, nella qualità di mandataria della SOCIETÀ VEICOLO (cessionaria dei crediti vantati ex art. 50 TUB) in forza del contratto di mutuo ipotecario, sostenendo che la procura conferita alla società incaricata del recupero del credito, sia giudiziale sia stragiudiziale, sarebbe nulla ai sensi dell’art. 1418, primo comma, c.c., in quanto la società non risulterebbe iscritta all’albo degli intermediari finanziari previsto dall’art. 106 TUB.
Il Tribunale ha evidenziato che, nel sistema previsto dalla c.d. legge sulla cartolarizzazione (Legge n. 130/1999), i soggetti cedenti – generalmente istituti bancari – trasferiscono i propri crediti in blocco a società appositamente costituite, denominate “società veicolo”. Queste ultime si finanziano mediante l’emissione di titoli destinati alla circolazione. I crediti acquisiti devono essere riscossi, e tale attività viene affidata a soggetti terzi, detti “servicer” o “incaricati della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento” (art. 2, comma 3, lett. c), Legge n. 130/1999).
Le Società Veicolo devono essere iscritte nell’albo di cui all’art. 4 del provvedimento della Banca d’Italia prot. 2149274 del 12.12.2023 recante “Disposizioni in materia di obblighi informativi e statistici delle società veicolo coinvolte in operazioni di cartolarizzazione”, mentre le società “servicer” debbono essere iscritte nell’albo degli intermediari finanziari, di cui all’art. 106 TUB. L’art. 2, comma 6, Legge sulla cartolarizzazione, stabilisce infatti che “i servizi indicati nel comma 3, lettera c) (riscossione dei crediti ceduti – servicer), possono essere svolti da banche o da intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’art 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Gli altri soggetti che intendono prestare i servizi indicati nel comma 3, lettera c), chiedono l’iscrizione nell’ambo previsto dall’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, anche qualora non esercitino le attività elencate nel comma 1 del medesimo articolo, purché possiedano i relativi requisiti”.
La Circolare Banca d’Italia n. 288 del 3.4.2015, all’art. 5.1, in materia di esternalizzazione, prevede che “i servicer possono avvalersi di soggetti terzi nel rispetto della disciplina generale in materia di esternalizzazione di cui alla Sez. V. …. è consentita l’esternalizzazione di specifiche attività operative nell’ambito dei citati compiti di controllo, in particolare se finalizzata alla prevenzione di possibili conflitti d’interesse. In caso di esternalizzazione di attività connesse con la riscossione dei crediti ceduti e con i servizi di cassa e pagamento, si richiama in particolare la necessità che il contratto di esternalizzazione preveda espressamente che il servicer sia abilitato ad effettuare periodiche verifiche sui soggetti incaricati volte a riscontrare l’accuratezza delle loro segnalazioni, a individuare eventuali carenze operative o frodi e ad accertare la qualità ed efficacia delle procedure di incasso”.
Il Tribunale ha dichiarato di condividere la decisione della Suprema Corte che ha ritenuto, “il conferimento dell’incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell’albo di cui all’art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l’art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all’autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l’omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici” (in questi termini Cass. civ., ord. n. 7243/2024).
Alla luce di tale percorso motivazionale, il Tribunale ha ritenuto che, con riferimento alla possibilità per lo SPECIAL SERVICER di svolgere legittimamente le funzioni e le attività di recupero coattivo dei crediti oggetto della cessione in blocco, senza essere necessariamente iscritto all’albo di cui all’art. 106 TUB, la questione debba risolversi nel senso che l’eventuale violazione normativa rileva esclusivamente sul piano dei rapporti con l’autorità di vigilanza, senza incidere sulla validità della procura conferita dalla società veicolo.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
L’ART. 2 C. 6 DELLA L. N. 130/99 SUL PIANO CIVILISTICO NON HA NATURA DI NORMA IMPERATIVA INDEROGABILE
Sentenza | Tribunale di Mantova, Giudice Alessandra Venturini | 30.05.2025 | n.33
NON ESISTE ALCUNA DISPOSIZIONE DI CARATTERE IMPERATIVO RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RECUPERO DEL CREDITO
Sentenza | Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Giudice Linda Catagna | 16.12.2025 | n.4062
NON ESISTE ALCUNA NORMA IMPERATIVA PER LE CONCRETE ATTIVITÀ DI RECUPERO
Sentenza | Corte Di Appello Di Milano, Pres. Aponte – Rel. Barberis | 23.12.2025 | N.3577
OMESSA ISCRIZIONE ALBO EX ART 106 TUB SERVICER: NON SI VERIFICA ALCUNA INVALIDITÀ CIVILISTICA
TALE MANCANZA PUÒ ASSUMERE RILIEVO SUL DIVERSO PIANO DEL RAPPORTO CON L’AUTORITÀ DI VIGILANZA
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Travaglino – Rel. Fanticini | 18.03.2024 | n.7243
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno









