CESSIONI EX ART. 58 TUB: la dichiarazione del cedente sull’inclusione del credito tra i rapporti ceduti è idonea a provare la legittimazione attiva del cessionario

Pubblicato il da Avv. Giovanni Durante - aggiornato il

CESSIONI EX ART. 58 TUB: la dichiarazione del cedente sull’inclusione del credito tra i rapporti ceduti è idonea a provare la legittimazione attiva del cessionario

In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB, la pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale assolve alla funzione di opponibilità della cessione ai debitori ceduti, ma non esaurisce l’onere probatorio gravante sul cessionario in ordine alla titolarità del singolo credito azionato. Tale onere può ritenersi assolto ove, a fronte di contestazione meramente generica del debitore, il cessionario produca, oltre alla pubblicazione ex art. 58 TUB, una dichiarazione della cedente specificamente riferita al credito controverso, idonea – anche in combinazione con gli ulteriori documenti di causa – a dimostrarne l’inclusione nell’operazione di cessione; la mancata contestazione specifica della riferibilità del credito rileva altresì ai sensi dell’art. 115, comma 1, c.p.c.

Questi sono i principi espressi dal Tribunale di Ascoli Piceno, Giudice Roberto Ricci, con la sentenza n. 61 del 4 febbraio 2023, con la quale ha rigettato l’opposizione proposta avverso decreto ingiuntivo emesso in favore di una società cessionaria di crediti, confermando la piena legittimazione attiva di quest’ultima.

Nel caso di specie, il debitore opponente aveva eccepito, in via preliminare, la carenza di legittimazione attiva e di titolarità del credito in capo alla cessionaria, deducendo l’insufficienza della mera pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’avviso di cessione in blocco ai sensi dell’art. 58 TUB a provare l’inclusione del proprio credito tra quelli oggetto di trasferimento.

Nel merito, aveva altresì contestato la sussistenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato in via monitoria.

La pronuncia si inserisce nel solco del dibattito relativo alla funzione probatoria della pubblicazione ex art. 58 TUB nelle operazioni di cessione in blocco (anche in ambito di cartolarizzazione ex art. 4 l. n. 130/1999).

Il giudice richiama:

  1. l’orientamento secondo cui la pubblicazione in G.U. sostituisce, nei confronti dei debitori ceduti, la notificazione ex art. 1264 c.c., rendendo la cessione opponibile (tra le altre, Corte di Cassazione, n. 4334/2020);
  2. l’affermazione secondo cui l’avviso in G.U., con indicazione per categorie omogenee di crediti, può essere sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario (Cass. n. 31188/2017; n. 17110/2019);
  3. il più recente orientamento che distingue tra contestazione dell’esistenza della cessione e contestazione dell’inclusione del singolo credito, richiedendo, in quest’ultimo caso, che l’avviso consenta una riconducibilità “con certezza” del credito controverso (Cass. nn. 34641/2025; 33966/2025);
  4. a valorizzazione, sul piano probatorio, della dichiarazione del cedente prodotta in giudizio dal cessionario quale elemento documentale “importante, potenzialmente decisivo” (Cass. n. 10200/2021).

La sentenza si colloca dunque nel punto di equilibrio tra pubblicità-notizia della cessione e onere probatorio della titolarità sostanziale del credito.

Il Tribunale muove da un’affermazione di principio: la pubblicazione ex art. 58 TUB non attiene al perfezionamento della fattispecie traslativa, ma rileva sul piano dell’opponibilità ai debitori ceduti. Il problema della titolarità del credito non risiede nella forma della notizia della cessione, bensì nella prova che il credito azionato sia effettivamente incluso nel perimetro dell’operazione.

Nel caso concreto:

  1. l’opponente non aveva contestato l’esistenza originaria del rapporto (finanziamento chirografario e conto corrente);
  2. non aveva dedotto l’estraneità del proprio credito rispetto alle categorie indicate nell’avviso;
  3. non aveva allegato l’intervento di altri soggetti o pagamenti liberatori.

A fronte di una contestazione definita “generica”, la cessionaria aveva prodotto:

1.l’avviso di cessione pubblicato in G.U. ex art. 58 TUB;

  1. l’indicazione del link contenente la descrizione specifica dei crediti ceduti;
  2. la dichiarazione di cessione proveniente dalla cedente, incorporata in atto difensivo sottoscritto digitalmente;
  3. il contratto di finanziamento e l’estratto conto certificato ex art. 50 TUB.

Il Giudice valorizza in modo significativo la dichiarazione della cedente, ritenendola dotata di valenza probatoria, specie in assenza di specifica contestazione sulla sua genuinità o riferibilità.

Il passaggio più rilevante della decisione concerne l’idoneità della dichiarazione della cedente a integrare – insieme alla pubblicazione ex art. 58 TUB – la prova della titolarità del credito.

Il Tribunale sembra adottare una soluzione “combinata”:

  1. la pubblicazione in G.U. assolve alla funzione di pubblicità legale e opponibilità;
  2. la dichiarazione della cedente, specificamente riferita al credito azionato (con indicazione degli identificativi del rapporto), costituisce elemento documentale diretto a dimostrare l’inclusione del singolo credito nell’operazione di cessione.

In tal modo, la dichiarazione non viene elevata a prova esclusiva e autosufficiente della cessione, ma viene letta quale documento integrativo, idoneo a colmare eventuali margini di genericità dell’avviso pubblicato, soprattutto quando il debitore non formuli contestazioni specifiche.

Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:

ART. 58 TUB: LA DICHIARAZIONE DEL CEDENTE DI AVVENUTA CESSIONE PROVA LA TITOLARITÀ DEL CREDITO IN CAPO ALLA CESSIONARIA

INTEGRA ELEMENTO INDIZIARIO GRAVE, PRECISO E CONCORDANTE, IDONEO A DIMOSTRARE L’AVVENUTA INCLUSIONE DEL CREDITO NELLA CESSIONE

Sentenza | Tribunale di Ferrara, Giudice Maria Marta Cristoni | 01.09.2026 | n.765

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/art-58-tub-la-dichiarazione-del-cedente-di-avvenuta-cessione-prova-la-titolarita-del-credito-in-capo-alla-cessionaria

 CESSIONI ART. 58 TUB: LA DICHIARAZIONE DEL CEDENTE È IDONEA A DIMOSTRARE LA LEGITTIMAZIONE ATTIVA DEL CESSIONARIO AD AGIRE IN EXECUTIVIS

LA PROVA DELLA TITOLARITÀ PUÒ ESSERE FORNITA SENZA VINCOLI FORMALI, ANCHE MEDIANTE ELEMENTI PRESUNTIVI

Sentenza | Tribunale di Ragusa, Giudice Claudio Maggioni | 16.09.2025 | n.1300

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/cessioni-art-58-tub-la-dichiarazione-del-cedente-e-idonea-a-dimostrare-la-legittimazione-attiva-del-cessionario-ad-agire-in-executivis

CESSIONE IN BLOCCO EX ART. 58 TUB: LA DICHIARAZIONE DELLA BANCA CEDENTE È UN ELEMENTO INDIZIARIO RILEVANTE CHE PROVA LA TITOLARITÀ

TALE DICHIARAZIONE PONE IL DEBITORE AL RIPARO DAL RISCHIO DI ESSERE CHIAMATO A PAGARE DUE VOLTE PER LO STESSO DEBITO

Sentenza | Tribunale di Pavia, Giudice Giacomo Rocchetti | 23.07.2025 | n.881

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/cessione-in-blocco-ex-art-58-tub-la-dichiarazione-della-banca-cedente-e-un-elemento-indiziario-rilevante-che-prova-la-titolarita

TITOLARITÀ DEL CREDITO: LA DICHIARAZIONE DELLA CEDENTE, IN CASO DI CESSIONE IN BLOCCO DEI CREDITI DA PARTE DI UNA BANCA AI SENSI DELL’ART. 58 TUB, È PIENAMENTE VALIDA

OCCORRE CHE VI SIA L’ESPLICITAZIONE DEI POTERI DI RAPPRESENTANZA DEL CEDENTE CON IL DETTAGLIO DEL CREDITO CEDUTO

Sentenza | Tribunale di Napoli, Giudice Fabiana Ucchiello | 11.07.2025 | n.7016

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/titolarita-del-credito-la-dichiarazione-della-cedente-in-caso-di-cessione-in-blocco-dei-crediti-da-parte-di-una-banca-ai-sensi-dellart-58-tub-e-pienamente-valida

CESSIONE IN BLOCCO: L’ATTESTATO DI CESSIONE SOTTOSCRITTO DALLA CEDENTE COMPROVA LA TITOLARITÀ DEL CREDITO

OCCORRE CHE VI SIA IL NUMERO DI NDG E GLI ESTREMI DELL’AVVISO IN GU

Ordinanza | Tribunale di Nuoro, Giudice Riccardo De Vito | 09.07.2025 |

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/cessione-in-blocco-lattestato-di-cessione-sottoscritto-dalla-cedente-comprova-la-titolarita-del-credito

LEGITTIMAZIONE AD AGIRE DEL CESSIONARIO: LA DICHIARAZIONE DEL CEDENTE NOTIZIATA DAL CESSIONARIO INTIMANTE AL DEBITORE CEDUTO È PROVA DELL’INTERVENUTA CESSIONE

LA NOTIFICA AL DEBITORE CEDUTO PUÒ AVVENIRE UTILMENTE E SUCCESSIVAMENTE ALLA PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA UFFICIALE

Ordinanza | Tribunale di Novara, Giudice Veronica Zanin | 18.01.2023 |

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/legittimazione-ad-agire-del-cessionario-la-dichiarazione-del-cedente-notiziata-dal-cessionario-intimante-al-debitore-ceduto-e-prova-dellintervenuta-cessione

CESSIONE EX ART. 58 TUB: per la ripetizione di indebito è legittimato passivamente il cedente

LA CARTOLARIZZAZIONE DEL CREDITO COMPORTA IL SOLO TRASFERIMENTO DEL LATO ATTIVO DELLE OBBLIGAZIONI E NON DEL CONTRATTO

Sentenza | Tribunale di Cosenza, Giudice Fulvia Piro | 27.12.2022 | n.2190

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/cessione-ex-art-58-tub-per-la-ripetizione-di-indebito-e-legittimato-passivamente-il-cedente

 

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