ISSN 2385-1376In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB, la pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale assolve alla funzione di opponibilità della cessione ai debitori ceduti, ma non esaurisce l’onere probatorio gravante sul cessionario in ordine alla titolarità del singolo credito azionato. Tale onere può ritenersi assolto ove, a fronte di contestazione meramente generica del debitore, il cessionario produca, oltre alla pubblicazione ex art. 58 TUB, una dichiarazione della cedente specificamente riferita al credito controverso, idonea – anche in combinazione con gli ulteriori documenti di causa – a dimostrarne l’inclusione nell’operazione di cessione; la mancata contestazione specifica della riferibilità del credito rileva altresì ai sensi dell’art. 115, comma 1, c.p.c.
Questi sono i principi espressi dal Tribunale di Ascoli Piceno, Giudice Roberto Ricci, con la sentenza n. 61 del 4 febbraio 2023, con la quale ha rigettato l’opposizione proposta avverso decreto ingiuntivo emesso in favore di una società cessionaria di crediti, confermando la piena legittimazione attiva di quest’ultima.
Nel caso di specie, il debitore opponente aveva eccepito, in via preliminare, la carenza di legittimazione attiva e di titolarità del credito in capo alla cessionaria, deducendo l’insufficienza della mera pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’avviso di cessione in blocco ai sensi dell’art. 58 TUB a provare l’inclusione del proprio credito tra quelli oggetto di trasferimento.
Nel merito, aveva altresì contestato la sussistenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato in via monitoria.
La pronuncia si inserisce nel solco del dibattito relativo alla funzione probatoria della pubblicazione ex art. 58 TUB nelle operazioni di cessione in blocco (anche in ambito di cartolarizzazione ex art. 4 l. n. 130/1999).
Il giudice richiama:
- l’orientamento secondo cui la pubblicazione in G.U. sostituisce, nei confronti dei debitori ceduti, la notificazione ex art. 1264 c.c., rendendo la cessione opponibile (tra le altre, Corte di Cassazione, n. 4334/2020);
- l’affermazione secondo cui l’avviso in G.U., con indicazione per categorie omogenee di crediti, può essere sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario (Cass. n. 31188/2017; n. 17110/2019);
- il più recente orientamento che distingue tra contestazione dell’esistenza della cessione e contestazione dell’inclusione del singolo credito, richiedendo, in quest’ultimo caso, che l’avviso consenta una riconducibilità “con certezza” del credito controverso (Cass. nn. 34641/2025; 33966/2025);
- a valorizzazione, sul piano probatorio, della dichiarazione del cedente prodotta in giudizio dal cessionario quale elemento documentale “importante, potenzialmente decisivo” (Cass. n. 10200/2021).
La sentenza si colloca dunque nel punto di equilibrio tra pubblicità-notizia della cessione e onere probatorio della titolarità sostanziale del credito.
Il Tribunale muove da un’affermazione di principio: la pubblicazione ex art. 58 TUB non attiene al perfezionamento della fattispecie traslativa, ma rileva sul piano dell’opponibilità ai debitori ceduti. Il problema della titolarità del credito non risiede nella forma della notizia della cessione, bensì nella prova che il credito azionato sia effettivamente incluso nel perimetro dell’operazione.
Nel caso concreto:
- l’opponente non aveva contestato l’esistenza originaria del rapporto (finanziamento chirografario e conto corrente);
- non aveva dedotto l’estraneità del proprio credito rispetto alle categorie indicate nell’avviso;
- non aveva allegato l’intervento di altri soggetti o pagamenti liberatori.
A fronte di una contestazione definita “generica”, la cessionaria aveva prodotto:
1.l’avviso di cessione pubblicato in G.U. ex art. 58 TUB;
- l’indicazione del link contenente la descrizione specifica dei crediti ceduti;
- la dichiarazione di cessione proveniente dalla cedente, incorporata in atto difensivo sottoscritto digitalmente;
- il contratto di finanziamento e l’estratto conto certificato ex art. 50 TUB.
Il Giudice valorizza in modo significativo la dichiarazione della cedente, ritenendola dotata di valenza probatoria, specie in assenza di specifica contestazione sulla sua genuinità o riferibilità.
Il passaggio più rilevante della decisione concerne l’idoneità della dichiarazione della cedente a integrare – insieme alla pubblicazione ex art. 58 TUB – la prova della titolarità del credito.
Il Tribunale sembra adottare una soluzione “combinata”:
- la pubblicazione in G.U. assolve alla funzione di pubblicità legale e opponibilità;
- la dichiarazione della cedente, specificamente riferita al credito azionato (con indicazione degli identificativi del rapporto), costituisce elemento documentale diretto a dimostrare l’inclusione del singolo credito nell’operazione di cessione.
In tal modo, la dichiarazione non viene elevata a prova esclusiva e autosufficiente della cessione, ma viene letta quale documento integrativo, idoneo a colmare eventuali margini di genericità dell’avviso pubblicato, soprattutto quando il debitore non formuli contestazioni specifiche.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
INTEGRA ELEMENTO INDIZIARIO GRAVE, PRECISO E CONCORDANTE, IDONEO A DIMOSTRARE L’AVVENUTA INCLUSIONE DEL CREDITO NELLA CESSIONE
Sentenza | Tribunale di Ferrara, Giudice Maria Marta Cristoni | 01.09.2026 | n.765
LA PROVA DELLA TITOLARITÀ PUÒ ESSERE FORNITA SENZA VINCOLI FORMALI, ANCHE MEDIANTE ELEMENTI PRESUNTIVI
Sentenza | Tribunale di Ragusa, Giudice Claudio Maggioni | 16.09.2025 | n.1300
TALE DICHIARAZIONE PONE IL DEBITORE AL RIPARO DAL RISCHIO DI ESSERE CHIAMATO A PAGARE DUE VOLTE PER LO STESSO DEBITO
Sentenza | Tribunale di Pavia, Giudice Giacomo Rocchetti | 23.07.2025 | n.881
OCCORRE CHE VI SIA L’ESPLICITAZIONE DEI POTERI DI RAPPRESENTANZA DEL CEDENTE CON IL DETTAGLIO DEL CREDITO CEDUTO
Sentenza | Tribunale di Napoli, Giudice Fabiana Ucchiello | 11.07.2025 | n.7016
OCCORRE CHE VI SIA IL NUMERO DI NDG E GLI ESTREMI DELL’AVVISO IN GU
Ordinanza | Tribunale di Nuoro, Giudice Riccardo De Vito | 09.07.2025 |
LA NOTIFICA AL DEBITORE CEDUTO PUÒ AVVENIRE UTILMENTE E SUCCESSIVAMENTE ALLA PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA UFFICIALE
Ordinanza | Tribunale di Novara, Giudice Veronica Zanin | 18.01.2023 |
CESSIONE EX ART. 58 TUB: per la ripetizione di indebito è legittimato passivamente il cedente
LA CARTOLARIZZAZIONE DEL CREDITO COMPORTA IL SOLO TRASFERIMENTO DEL LATO ATTIVO DELLE OBBLIGAZIONI E NON DEL CONTRATTO
Sentenza | Tribunale di Cosenza, Giudice Fulvia Piro | 27.12.2022 | n.2190
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno








