ISSN 2385-1376In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB, ove il debitore contesti non l’esistenza del contratto di cessione ma l’inclusione del singolo credito nell’operazione, la pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale, recante l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti, può costituire prova adeguata della titolarità del credito, purché l’oggetto della cessione sia determinato o determinabile. In tale contesto, la dichiarazione specifica del cedente, contenente gli estremi identificativi del rapporto (numero contratto, codici cliente/NDG) e coerente con la documentazione ex art. 50 TUB, integra elemento indiziario grave, preciso e concordante, idoneo a dimostrare l’avvenuta inclusione del credito nella cessione, senza necessità di produzione del contratto traslativo.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Ferrara, Giudice Maria Marta Cristoni, con la sentenza n. 765 del 1 settembre 2025.
IL FATTO
Una società cessionaria di crediti in blocco ex art. 58 TUB otteneva decreto ingiuntivo nei confronti di una fideiubente pro quota per l’importo di euro 22.865,86 in relazione a mutuo fondiario originariamente erogato da una Banca.
L’ingiunta proponeva opposizione eccependo, in via principale, la carenza di legittimazione attiva della cessionaria per:
- inidoneità dell’avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale a provare la titolarità del credito;
- mancata produzione del contratto di cessione in blocco;
- irrilevanza probatoria della dichiarazione resa dalla banca cedente.
Veniva inoltre contestata la prova del credito per mancata produzione del piano di ammortamento.
Il Tribunale, richiamando l’orientamento della Cassazione secondo cui la pubblicazione ex art. 58 TUB produce gli effetti dell’art. 1264 c.c., ma non è di per sé sufficiente a dimostrare la cessione del singolo credito ove tale inclusione sia contestata.
Tuttavia, quando non sia contestata l’esistenza dell’atto di cessione, bensì la riconducibilità del credito controverso ai rapporti ceduti, l’indicazione per categorie contenuta nell’avviso pubblicato in G.U. può costituire prova adeguata, purché sufficientemente determinata o determinabile ex art. 1346 c.c.
Nel caso di specie, la società opposta aveva prodotto:
1.l’avviso di cessione pubblicato in G.U., recante l’indicazione per categorie dei crediti ceduti (finanziamenti sorti in un determinato arco temporale);
2.la dichiarazione di cessione sottoscritta dalla banca cedente, contenente:
3.estremi del contratto di mutuo (rep., racc., data);
- codice rapporto;
- codice cliente/posizione debitoria;
- certificazione ex art. 50 TUB riportante i medesimi codici identificativi;
- elenco dei crediti oggetto di cessione.
Il Giudice, in particolare ha chiarito che la dichiarazione del cedente non costituisce prova piena dell’atto traslativo, ove sia contestata l’esistenza stessa del contratto di cessione; tuttavia, nel caso di contestazione dell’inclusione del credito, essa assume rilevanza indiziaria, specie se coerente con ulteriori elementi documentali.
Richiamando Cass. n. 10200/2021 e Cass. n. 28790/2024, la sentenza afferma che la dichiarazione del cedente rappresenta un “elemento documentale rilevante e potenzialmente decisivo”, idoneo – unitamente all’avviso in G.U. e alla coincidenza dei codici identificativi – a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario.
La convergenza tra i dati riportati nella dichiarazione del cedente, i codici identificativi contenuti nella certificazione ex art. 50 TUB, le caratteristiche dei crediti descritte nell’avviso pubblicato, integra un quadro probatorio presuntivo grave, preciso e concordante, sufficiente a superare la contestazione generica dell’opponente.
Sulla base di tali considerazioni, il Tribunale ha respinto l’opposizione con conferma del decreto ingiuntivo, dichiarato definitivamente esecutivo.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
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