CESSIONE EX ART. 58 TUB: la dichiarazione della Banca cedente attestante l’intervenuta cessione del rapporto controverso prova la legittimazione attiva del cessionario

Pubblicato il da Avv. Maria Luigia Ienco

CESSIONE EX ART. 58 TUB: la dichiarazione della Banca cedente attestante l’intervenuta cessione del rapporto controverso prova la legittimazione attiva del cessionario

In materia di cessione in blocco dei crediti ex art. 58 TUB, ove non sia contestata l’esistenza dell’operazione traslativa ma solo l’inclusione dello specifico credito azionato, la dichiarazione proveniente dalla Banca cedente – sottoscritta da soggetto munito dei poteri rappresentativi e attestante espressamente l’intervenuta cessione del rapporto controverso – costituisce elemento documentale idoneo e rilevante ai fini della prova della legittimazione attiva del cessionario, potendo concorrere, unitamente all’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale e agli ulteriori elementi indiziari acquisiti, a integrare un compendio probatorio grave, preciso e concordante, anche in assenza della produzione del contratto di cessione.

Questi sono i principi espressi dalla Corte di Appello di Torino, Pres. Orlando – Rel. Conca, con la sentenza n. 130 del 27 gennaio 2026.

La controversia trae origine da un’opposizione a precetto proposta dai fideiussori di una società poi fallita, destinatari di un decreto ingiuntivo divenuto definitivo nel 2012. Il credito, originariamente vantato dalla Banca, era stato successivamente ricompreso in un’operazione di cartolarizzazione conclusa il 20 dicembre 2017 e resa pubblica mediante avviso in Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 58 TUB. La società cessionaria, per il tramite della mandataria, aveva quindi notificato precetto nel 2022.

In primo grado, il Tribunale di Torino aveva rigettato l’opposizione, ritenendo assolto l’onere probatorio gravante sulla cessionaria mediante la produzione dell’avviso di cessione pubblicato in G.U., della dichiarazione della banca cedente attestante l’inclusione del credito nell’operazione del 20 dicembre 2017 e della possibilità di verificare la cessione tramite il sito internet indicato nell’avviso. Gli opponenti avevano impugnato la decisione, sostenendo in particolare che il contratto di cessione non fosse stato prodotto e che la dichiarazione della cedente, rilasciata successivamente all’instaurazione del giudizio, fosse inidonea a integrare prova della titolarità.

La Corte d’Appello muove dalla distinzione, tracciata dalla giurisprudenza di legittimità, tra contestazione dell’esistenza stessa della cessione e contestazione della sola inclusione dello specifico credito nel perimetro dell’operazione in blocco. Nel caso di specie, l’esistenza dell’operazione di cartolarizzazione non era oggetto di contestazione; ciò che veniva messo in discussione era unicamente l’inerenza del credito azionato alla massa dei crediti ceduti. In tale contesto, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – recante l’indicazione per categorie dei crediti in sofferenza – ben può costituire base probatoria, ove le caratteristiche concrete del rapporto consentano di ricondurlo con certezza a quelle categorie.

Soprattutto, la Corte valorizza in modo espresso la dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante della Banca cedente in data 9 novembre 2022. Contrariamente alla prospettazione degli appellanti, la natura extraprocessuale e successiva al giudizio della dichiarazione non ne determina l’irrilevanza. Essa non integra una prova legale in senso stretto, ma rappresenta un elemento documentale proveniente dal soggetto originariamente titolare del credito, privo di interesse contrario, che attesta specificamente l’avvenuta cessione del rapporto controverso nell’ambito del contratto del 20 dicembre 2017.

La Corte sottolinea che la dichiarazione della cedente può essere privata di efficacia solo in presenza di contestazioni specifiche relative alla sua genericità o alla carenza di poteri rappresentativi del sottoscrittore; in mancanza di tali rilievi – che nel caso concreto non erano stati formulati – essa esplica pienamente la propria valenza probatoria nell’ambito della libera valutazione del giudice di merito. Né può pretendersi, osserva il Collegio, una preventiva attestazione nominativa per ciascun credito oggetto di cessione in blocco, essendo fisiologico che la dichiarazione intervenga a chiarimento proprio a fronte delle contestazioni sollevate in giudizio.

La decisione si inserisce, dunque, nel solco dell’orientamento secondo cui la cessione del credito ha forma libera e la sua prova non è soggetta a vincoli formali, potendo essere fornita con qualunque mezzo, anche per presunzioni. In tale prospettiva, la mancata produzione del contratto di cessione non è di per sé dirimente, ove il complesso degli elementi acquisiti – avviso in G.U., dichiarazione della cedente, identificazione del credito tramite codici interni, possesso del titolo esecutivo originario – consenta di raggiungere un grado di certezza adeguato circa la titolarità sostanziale del credito.

Sulla base di tali considerazioni, il Collegio ha rigettato l’appello con conferma della sentenza impugnata in tutti i suoi capi e con condanna dei debitori al pagamento delle spese di lite.

Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:

ART. 58 TUB: LA DICHIARAZIONE DEL CEDENTE DI AVVENUTA CESSIONE PROVA LA TITOLARITÀ DEL CREDITO IN CAPO ALLA CESSIONARIA

INTEGRA ELEMENTO INDIZIARIO GRAVE, PRECISO E CONCORDANTE, IDONEO A DIMOSTRARE L’AVVENUTA INCLUSIONE DEL CREDITO NELLA CESSIONE

Sentenza | Tribunale di Ferrara, Giudice Maria Marta Cristoni | 01.09.2026 | n.765

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CESSIONI EX ART. 58 TUB: LA DICHIARAZIONE DEL CEDENTE SULL’INCLUSIONE DEL CREDITO TRA I RAPPORTI CEDUTI È IDONEA A PROVARE LA LEGITTIMAZIONE ATTIVA DEL CESSIONARIO

VI CONCORRE INSIEME ALLA PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO IN GAZZETTA UFFICIALE

Tribunale di Ascoli Piceno, Giudice Roberto Ricci | 04.02.2026 | n.61

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CESSIONE IN BLOCCO EX ART. 58 TUB: LA DICHIARAZIONE PROVENIENTE DALL’ISTITUTO CEDENTE PROVA LA TITOLARITÀ DEL CREDITO IN CAPO AL CESSIONARIO

INTEGRA E RAFFORZA LA VALENZA DELL’AVVISO DI CESSIONE PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE

Sentenza | Tribunale di Nola, Giudice Elisabetta Bernardel | 14.12.2025 | n.336

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LEGITTIMAZIONE EX ART. 58 TUB: la dichiarazione del cedente è un elemento presuntivo decisivo

NON È SUFFICIENTE PRODURRE IL SOLO AVVISO IN GAZZETTA UFFICIALE

Tribunale di Torre Annunziata, Giudice Emanuela Musi | 09.10.2025 | n.2192

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CESSIONI ART. 58 TUB: LA DICHIARAZIONE DEL CEDENTE È IDONEA A DIMOSTRARE LA LEGITTIMAZIONE ATTIVA DEL CESSIONARIO AD AGIRE IN EXECUTIVIS

LA PROVA DELLA TITOLARITÀ PUÒ ESSERE FORNITA SENZA VINCOLI FORMALI, ANCHE MEDIANTE ELEMENTI PRESUNTIVI

Sentenza | Tribunale di Ragusa, Giudice Claudio Maggioni | 16.09.2025 | n.1300

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CESSIONE IN BLOCCO EX ART. 58 TUB: LA DICHIARAZIONE DELLA BANCA CEDENTE È UN ELEMENTO INDIZIARIO RILEVANTE CHE PROVA LA TITOLARITÀ

TALE DICHIARAZIONE PONE IL DEBITORE AL RIPARO DAL RISCHIO DI ESSERE CHIAMATO A PAGARE DUE VOLTE PER LO STESSO DEBITO

Sentenza | Tribunale di Pavia, Giudice Giacomo Rocchetti | 23.07.2025 | n.881

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/cessione-in-blocco-ex-art-58-tub-la-dichiarazione-della-banca-cedente-e-un-elemento-indiziario-rilevante-che-prova-la-titolarita

TITOLARITÀ DEL CREDITO: LA DICHIARAZIONE DELLA CEDENTE, IN CASO DI CESSIONE IN BLOCCO DEI CREDITI DA PARTE DI UNA BANCA AI SENSI DELL’ART. 58 TUB, È PIENAMENTE VALIDA

OCCORRE CHE VI SIA L’ESPLICITAZIONE DEI POTERI DI RAPPRESENTANZA DEL CEDENTE CON IL DETTAGLIO DEL CREDITO CEDUTO

Sentenza | Tribunale di Napoli, Giudice Fabiana Ucchiello | 11.07.2025 | n.7016

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/titolarita-del-credito-la-dichiarazione-della-cedente-in-caso-di-cessione-in-blocco-dei-crediti-da-parte-di-una-banca-ai-sensi-dellart-58-tub-e-pienamente-valida

CESSIONE IN BLOCCO: L’ATTESTATO DI CESSIONE SOTTOSCRITTO DALLA CEDENTE COMPROVA LA TITOLARITÀ DEL CREDITO

OCCORRE CHE VI SIA IL NUMERO DI NDG E GLI ESTREMI DELL’AVVISO IN GU

Ordinanza | Tribunale di Nuoro, Giudice Riccardo De Vito | 09.07.2025 |

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/cessione-in-blocco-lattestato-di-cessione-sottoscritto-dalla-cedente-comprova-la-titolarita-del-credito

LEGITTIMAZIONE AD AGIRE DEL CESSIONARIO: LA DICHIARAZIONE DEL CEDENTE NOTIZIATA DAL CESSIONARIO INTIMANTE AL DEBITORE CEDUTO È PROVA DELL’INTERVENUTA CESSIONE

LA NOTIFICA AL DEBITORE CEDUTO PUÒ AVVENIRE UTILMENTE E SUCCESSIVAMENTE ALLA PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA UFFICIALE

Ordinanza | Tribunale di Novara, Giudice Veronica Zanin | 18.01.2023 |

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/legittimazione-ad-agire-del-cessionario-la-dichiarazione-del-cedente-notiziata-dal-cessionario-intimante-al-debitore-ceduto-e-prova-dellintervenuta-cessione

CESSIONE EX ART. 58 TUB: per la ripetizione di indebito è legittimato passivamente il cedente

LA CARTOLARIZZAZIONE DEL CREDITO COMPORTA IL SOLO TRASFERIMENTO DEL LATO ATTIVO DELLE OBBLIGAZIONI E NON DEL CONTRATTO

Sentenza | Tribunale di Cosenza, Giudice Fulvia Piro | 27.12.2022 | n.2190

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/cessione-ex-art-58-tub-per-la-ripetizione-di-indebito-e-legittimato-passivamente-il-cedente

 

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