
Provvedimento segnalato dall’avv. Giuseppe Capobianchi, del Foro di Rieti
In materia di assegnazione di immobile pignorato, l’art. 588 c.p.c. prevede il termine perentorio di dieci giorni prima della vendita per la presentazione della istanza di assegnazione per cui la istanza del creditore procedente, depositata più volte nel fascicolo telematico, molto prima dei dieci giorni dalla vendita, deve ritenersi tempestiva;
Qualora l’offerta sia inferiore al prezzo base entro il limite del quarto e siano state presentate istanze di assegnazione a norma dell’art. 588 c.p.c., il bene viene assegnato al prezzo base d’asta al creditore istante a norma degli artt. 588 e ss. c.p.c. (o se più saranno le istanze di assegnazione sarà scelta la migliore in base ai criteri di cui all’art.573, 3° co., cpc, in quanto compatibili);
Oltre che la legge, anche l’ordinanza di delega delle operazioni di vendita, nella specie l’ordinanza del 12.1.2024 (lex specialis che regge, alla sola condizione che non si tratti di previsioni assolutamente abnormi o contra legem, rispetto al contenuto minimo previsto dalla legge, la singola vendita della singola procedura esecutiva), nel delegare varie attività al professionista delegato, tra cui la deliberazione sulle offerte prevede espressamente che:
- a) In caso di offerta unica: Qualora sia stata proposta un’unica offerta pari o superiore al prezzo base, essa è senz’altro accolta. Se, invece, l’unica offerta presentata sia inferiore al prezzo base (beninteso: nei limiti di un quarto), si opera come segue: i) se sono state presentate istanze di assegnazione da parte del creditore a norma dell’art. 588 e ss. c.p.c., necessariamente al prezzo almeno pari a quello base, il bene verrà assegnato al creditore istante; ii) se non sono state presentate istanze di assegnazione a norma dell’art. 588 e ss. c.p.c., il bene è aggiudicato all’unico offerente;
Deve essere valutata ai sensi dell’art. 588 cpc l’istanza di assegnazione in qualunque momento presentata purché nel termine di 10 giorni prima della vendita, sulla scorta di tale principio il GE ha accolto l’opposizione esecutiva proposta dal creditore procedente che aveva lamentato, tra l’altro, la manca disamina dell’istanza di assegnazione da parte del delegato all’esecuzione il quale aveva accettato senza altro aggiungere l’offerta minima proposta da unico intervenuto.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Rieti, Giudice Barbara Vicario, con l’ordinanza del 24 marzo 2025.
RIFERIMENTO NORMATIVO
art. 588 cpc – Termine per l’istanza di assegnazione
Ogni creditore, nel termine di dieci giorni prima della data dell’udienza fissata per la vendita, può presentare istanza di assegnazione, per sé o a favore di un terzo, a norma dell’articolo 589 per il caso in cui la vendita non abbia luogo.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
IL CREDITORE NON PUÒ PROPORRE UNA NUOVA AZIONE PER LE SPESE DI REGISTRAZIONE
Ordinanza | Corte di Cassazione, VI sez. civ. -3, Pres. De Stefano – Rel. D’Arrigo | 03.06.2020 | n.10420
SUSSISTE DIFETTO DI INTERESSE DEL CREDITORE PROCEDENTE AD OTTENERE UN ULTERIORE TITOLO ESECUTIVO DA FAR VALERE CONTRO IL SUO ORIGINARIO DEBITORE
Ordinanza | Corte di Cassazione, sez. VI Civ. – 3, Pres. Frasca – Rel. Tatangelo | 17.01.2020 | n.1004
IL RELATIVO IMPORTO DEVE RITENERSI RICOMPRESO NELLE SPESE DI ESECUZIONE LIQUIDATE IN FAVORE DEL CREDITORE STESSO AI SENSI DELL’ART. 95 C.P.C.
Sentenza | Corte di Cassazione, VI sez. civ., Pres. Frasca – Rel. Tatangelo | 14.02.2020 | n.3720
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