ISSN 2385-1376In materia di crediti cartolarizzati ai sensi dell’art. 58 TUB, la mancata iscrizione dello Special Servicer nell’albo ex art. 106 TUB non fa venir meno la legittimazione ad agire per il recupero dei crediti oggetto di cessione.
Infatti, le previsioni dell’art. 106 T.U.B. che impongono l’iscrizione degli intermediari finanziari in un apposito albo tenuto dalla Banca d’Italia “non hanno alcuna valenza civilistica, ma attengono alla regolamentazione (amministrativa) del settore bancario (e, più in generale, delle attività finanziarie), la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all’autorità di vigilanza (cioè, alla Banca d’Italia) e presidiati anche da norme penali; – conseguentemente, non vi è alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale (o persino sugli atti di riscossione compiuti) le conseguenze delle condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva (precetti, pignoramenti, interventi, ecc.), asseritamente viziati da un’invalidità “derivata“.
In altri termini, dall’omessa iscrizione nell’albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l’autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (titolo VIII, capo I, del T.U.B.)” (Cass. civ. 18.3.2024 n. 7243).
Questo è il principio espresso dalla Corte di Appello di Palermo, Pres. Porracciolo – Rel. Maisano, con la sentenza n. 30 del 7 gennaio 2026.
Il caso preso in esame dalla Corte di Appello di Palermo concerne l’opposizione a un decreto ingiuntivo fondato su un credito derivante da finanziamento personale, successivamente ceduto nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione ai sensi della L. 130/1999.
La Società Veicolo, titolare del credito, aveva conferito un mandato a un soggetto incaricato della riscossione e della gestione del credito, il cosiddetto “Special Servicer”.
I debitori eccepivano la nullità degli atti esecutivi e la mancanza di legittimazione della mandataria, sostenendo che quest’ultima non fosse iscritta all’Albo degli intermediari finanziari di cui all’art. 106 TUB, requisito previsto per i soggetti incaricati del recupero dei crediti cartolarizzati. In altre parole, il dubbio centrale riguardava se l’omessa iscrizione potesse incidere sulla validità civilistica del mandato conferito e, conseguentemente, sulla legittimazione ad agire della società mandataria in giudizio.
A seguito del rigetto dell’opposizione, gli opponenti proponevano appello, nel quale eccepivano il difetto di legittimazione sia della Società Veicolo sia della mandataria incaricata alla riscossione del credito in quanto non iscritte all’albo ex art. 106 TUB.
La Corte, richiamando un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ha precisato che le disposizioni dell’art. 106 TUB hanno valenza pubblicistica e amministrativa, finalizzata alla regolamentazione del settore finanziario e alla vigilanza della Banca d’Italia, e non determinano automaticamente l’invalidità del rapporto contrattuale o del mandato di riscossione conferito dalla società veicolo. L’omessa iscrizione non incide, dunque, sulla legittimazione sostanziale della mandataria a esercitare le azioni necessarie per il recupero del credito, pur potendo rilevare sul piano della vigilanza o di eventuali profili penali.
Ne consegue che la contestazione degli opponenti in merito all’iscrizione ex art. 106 TUB, pur meritevole di attenzione sotto il profilo teorico, non è idonea a compromettere la validità della procedura esecutiva né la titolarità della società veicolo ad agire per il recupero del credito cartolarizzato. La pronuncia della Corte conferma così che l’iscrizione all’Albo rappresenta un adempimento di natura pubblicistica, la cui eventuale omissione non comporta automaticamente nullità civilistica degli atti di riscossione del credito.
Per tali motivi il Collegio ha rigettato l’appello, con condanna dei debitori al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
LA MANCATA ISCRIZIONE RILEVA SOLO SUL PIANO DEL RAPPORTO CON L’AUTORITÀ E NON INCIDE SULLA VALIDITÀ DELLA PROCURA RILASCIATA DALLA SPV
Sentenza | Tribunale di Varese, Giudice Ida Carnevale | 10.02.2025 | n.103
L’ART. 2 C. 6 DELLA L. N. 130/99 SUL PIANO CIVILISTICO NON HA NATURA DI NORMA IMPERATIVA INDEROGABILE
Sentenza | Tribunale di Mantova, Giudice Alessandra Venturini | 30.05.2025 | n.33
NON ESISTE ALCUNA DISPOSIZIONE DI CARATTERE IMPERATIVO RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RECUPERO DEL CREDITO
Sentenza | Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Giudice Linda Catagna | 16.12.2025 | n.4062
NON ESISTE ALCUNA NORMA IMPERATIVA PER LE CONCRETE ATTIVITÀ DI RECUPERO
Sentenza | Corte Di Appello Di Milano, Pres. Aponte – Rel. Barberis | 23.12.2025 | N.3577
OMESSA ISCRIZIONE ALBO EX ART 106 TUB SERVICER: NON SI VERIFICA ALCUNA INVALIDITÀ CIVILISTICA
TALE MANCANZA PUÒ ASSUMERE RILIEVO SUL DIVERSO PIANO DEL RAPPORTO CON L’AUTORITÀ DI VIGILANZA
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Travaglino – Rel. Fanticini | 18.03.2024 | n.7243
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