ISSN 2385-1376In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB, la titolarità del credito in capo al cessionario può essere provata anche senza la produzione del contratto di cessione, mediante la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale contenente criteri idonei all’individuazione dei rapporti trasferiti e mediante dichiarazione del cedente attestante l’inclusione del singolo credito nel perimetro dell’operazione, trattandosi di mezzi liberamente valutabili dal giudice e idonei, se coordinati, a dimostrare la legittimazione sostanziale attiva.
Questi sono i principi espressi dalla Corte di Appello di Firenze, Pres. Lococo – Rel. Ermini, con la sentenza n. 633 del 6 febbraio 2026 con cui ha rigettato il gravame proposto avverso la decisione del Tribunale di Lucca che, in sede di opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., aveva escluso la dedotta carenza di legittimazione attiva della banca procedente e, successivamente, del cessionario intervenuto ex art. 111 c.p.c.
La controversia ruotava, per quanto qui rileva, attorno alla prova della titolarità del credito oggetto di esecuzione, dapprima trasferito in esito ad operazione di scissione societaria e, successivamente, ceduto pro-soluto nell’ambito di un’operazione di cessione in blocco ai sensi dell’art. 58 TUB, con pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale. L’appellante contestava che la sola pubblicazione ex art. 58 TUB fosse idonea a dimostrare il trasferimento del credito, negando altresì rilevanza probatoria alla documentazione prodotta dalla cessionaria e deducendo plurimi vizi inerenti sia alla scissione sia alla successiva cessione.
La Corte, dopo aver ricostruito il quadro normativo di riferimento, ha richiamato l’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in materia di cessione in blocco ex art. 58 TUB – applicabile anche alle operazioni di cartolarizzazione per effetto del rinvio operato dall’art. 4 della l. n. 130/1999 – la prova della titolarità del credito in capo al cessionario non richiede necessariamente la produzione del contratto di cessione.
L’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, pur non dovendo contenere l’indicazione nominativa dei singoli rapporti, può essere sufficiente ove rechi criteri oggettivi tali da consentire l’individuazione senza incertezze dei crediti trasferiti; la pubblicazione, peraltro, pur assolvendo primariamente ad una funzione di pubblicità sostitutiva della notificazione al debitore ceduto, può assumere valore probatorio, anche in via indiziaria, nell’ambito di una valutazione complessiva delle risultanze istruttorie.
Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale contenesse criteri puntuali di individuazione dei crediti ceduti (titolarità originaria ai sensi dell’art. 58 TUB, derivazione da contratti di finanziamento, denominazione in euro, richiamo a precedenti avvisi di cessione), tali da ricomprendere il rapporto controverso. A tale elemento si affiancava la dichiarazione espressa della cedente, la quale attestava che il credito vantato nei confronti del debitore, relativo al mutuo ipotecario oggetto di causa, era stato ceduto in forza del contratto di cessione pro soluto e in blocco, con indicazione della data di stipula e del riferimento alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
La Corte ha valorizzato in modo significativo proprio tale dichiarazione del cedente, ritenendola elemento probatorio idoneo a dimostrare l’esistenza della cessione e l’inclusione del singolo credito nel perimetro dell’operazione, soprattutto se letta congiuntamente alla pubblicazione ex art. 58 TUB. Muovendo dal principio della libertà di forma del contratto di cessione e dalla correlata libertà dei mezzi di prova in ordine alla sua esistenza e al suo contenuto, il Collegio ha affermato che la dichiarazione proveniente dal cedente non può essere aprioristicamente svalutata, ma costituisce elemento valutabile dal giudice ai fini dell’accertamento della titolarità sostanziale del credito.
In tale prospettiva, la Corte ha respinto le eccezioni di difetto di legittimazione attiva del cessionario, ritenendo che l’insieme della documentazione prodotta – atto di scissione, pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e dichiarazione della cedente attestante la specifica inclusione del mutuo ipotecario tra i crediti trasferiti – integrasse una prova adeguata del trasferimento del diritto controverso. Ne è conseguita la conferma della sentenza di primo grado e il rigetto dell’appello, con definitiva affermazione della legittimazione sostanziale attiva del cessionario nell’ambito della cessione in blocco ex art. 58 TUB.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
È UN RISCONTRO DOCUMENTALE IDONEO A CONFERMARE L’EFFETTIVO TRASFERIMENTO DELLA POSIZIONE CREDITORIA
Sentenza | Tribunale di Lecco, Giudice Gaia Calafiore | 05.02.2026 | n.62
UNITAMENTE ALL’AVVISO PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE
Sentenza | Tribunale di Velletri, Giudice Davide Rizzuti | 14.01.2026 | n.126
COSTITUISCE UNA “PROVA LIQUIDA” DELLA TITOLARITÀ DEL CREDITO IN CAPO AL CESSIONARIO
Sentenza | Tribunale di Siracusa, Giudice Giuseppe Solarino | 21.01.2026 | n.109
COMPLETA IL QUADRO PROBATORIO INSIEME ALLA PRODUZIONE DELL’AVVISO DI PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA UFFICIALE
Sentenza | Tribunale di Cosenza, Giudice Anna Rombolà | 02.01.2026 | n.2
ANCHE SE COMUNICATA SUCCESSIVAMENTE ALLA PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO DI CESSIONE IN GAZZETTA UFFICIALE
Tribunale di Parma, Giudice Cristina Ferrari | 14.01.2026 | n.52
NON È NECESSARIO PRODURRE IL CONTRATTO DI CESSIONE
Sentenza | Tribunale di Imperia, Giudice Pasquale Longarini | 04.02.2026 | n.61
CONCORRE, UNITAMENTE ALL’AVVISO PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE, A INTEGRARE UN COMPENDIO PROBATORIO GRAVE, PRECISO E CONCORDANTE
Sentenza | Corte di Appello di Torino, Pres. Orlando – Rel. Conca | 27.01.2026 | n.130
INTEGRA ELEMENTO INDIZIARIO GRAVE, PRECISO E CONCORDANTE, IDONEO A DIMOSTRARE L’AVVENUTA INCLUSIONE DEL CREDITO NELLA CESSIONE
Sentenza | Tribunale di Ferrara, Giudice Maria Marta Cristoni | 01.09.2026 | n.765
VI CONCORRE INSIEME ALLA PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO IN GAZZETTA UFFICIALE
Tribunale di Ascoli Piceno, Giudice Roberto Ricci | 04.02.2026 | n.61
INTEGRA E RAFFORZA LA VALENZA DELL’AVVISO DI CESSIONE PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE
Sentenza | Tribunale di Nola, Giudice Elisabetta Bernardel | 14.12.2025 | n.336
LEGITTIMAZIONE EX ART. 58 TUB: LA DICHIARAZIONE DEL CEDENTE È UN ELEMENTO PRESUNTIVO DECISIVO
NON È SUFFICIENTE PRODURRE IL SOLO AVVISO IN GAZZETTA UFFICIALE
Tribunale di Torre Annunziata, Giudice Emanuela Musi | 09.10.2025 | n.2192
LA PROVA DELLA TITOLARITÀ PUÒ ESSERE FORNITA SENZA VINCOLI FORMALI, ANCHE MEDIANTE ELEMENTI PRESUNTIVI
Sentenza | Tribunale di Ragusa, Giudice Claudio Maggioni | 16.09.2025 | n.1300
TALE DICHIARAZIONE PONE IL DEBITORE AL RIPARO DAL RISCHIO DI ESSERE CHIAMATO A PAGARE DUE VOLTE PER LO STESSO DEBITO
Sentenza | Tribunale di Pavia, Giudice Giacomo Rocchetti | 23.07.2025 | n.881
OCCORRE CHE VI SIA L’ESPLICITAZIONE DEI POTERI DI RAPPRESENTANZA DEL CEDENTE CON IL DETTAGLIO DEL CREDITO CEDUTO
Sentenza | Tribunale di Napoli, Giudice Fabiana Ucchiello | 11.07.2025 | n.7016
OCCORRE CHE VI SIA IL NUMERO DI NDG E GLI ESTREMI DELL’AVVISO IN GU
Ordinanza | Tribunale di Nuoro, Giudice Riccardo De Vito | 09.07.2025 |
LA NOTIFICA AL DEBITORE CEDUTO PUÒ AVVENIRE UTILMENTE E SUCCESSIVAMENTE ALLA PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA UFFICIALE
Ordinanza | Tribunale di Novara, Giudice Veronica Zanin | 18.01.2023 |
CESSIONE EX ART. 58 TUB: per la ripetizione di indebito è legittimato passivamente il cedente
LA CARTOLARIZZAZIONE DEL CREDITO COMPORTA IL SOLO TRASFERIMENTO DEL LATO ATTIVO DELLE OBBLIGAZIONI E NON DEL CONTRATTO
Sentenza | Tribunale di Cosenza, Giudice Fulvia Piro | 27.12.2022 | n.2190
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