ISSN 2385-1376In tema di cessione di crediti nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione ex art. 4 l. n. 130/1999 e art. 58 TUB, la produzione dell’avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, unitamente alla dichiarazione sottoscritta dal cedente attestante l’inclusione dello specifico rapporto nel perimetro dell’operazione, integra prova piena della titolarità del credito in capo alla cessionaria, non occorrendo né la notificazione individuale al debitore né la produzione del contratto di cessione, purché gli elementi identificativi consentano di ricondurre con certezza il credito azionato tra quelli trasferiti.
Questi sono i principi espressi dal Tribunale di Velletri, Giudice Davide Rizzuti, con la sentenza n. 126 del 14 gennaio 2026con la quale ha rigettato l’opposizione all’esecuzione proposta dal debitore ai sensi dell’art. 615, comma 2, c.p.c., confermando la legittimazione attiva della società cessionaria del credito nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione disciplinata dalla legge n. 130/1999 e dall’art. 58 TUB.
Il fulcro della controversia si è concentrato sull’eccezione di difetto di legittimazione attiva della creditrice procedente, fondata sulla pretesa mancata dimostrazione della cessione del credito dall’originario titolare alla società veicolo.
Il Tribunale ha ricostruito puntualmente il quadro documentale versato in atti, evidenziando come, già in sede di costituzione ex art. 111 c.p.c. nella procedura esecutiva immobiliare, la cessionaria avesse depositato la procura speciale conferita alla mandataria per la gestione e il recupero dei crediti, la copia della Gazzetta Ufficiale del 14 giugno 2022 recante l’avviso di cessione in blocco e la visura camerale attestante l’annotazione dell’operazione nel Registro delle imprese. A tale documentazione si aggiungeva, nel giudizio di opposizione a precetto, la produzione della dichiarazione di cessione sottoscritta dal cedente in data 20 luglio 2022, dalla quale emergeva in modo espresso che l’operazione di cessione conclusa il 16 giugno 2022 includeva, tra gli altri, il credito relativo alla specifica posizione del debitore, identificata mediante numero di pratica e codice NDG.
Particolare rilievo è stato attribuito dal Giudice alla dichiarazione del cedente, qualificata come prova diretta dell’inclusione del rapporto oggetto di causa nel perimetro dei crediti ceduti. Essa, infatti, non si limitava a richiamare l’operazione in blocco, ma individuava specificamente la posizione debitoria, superando ogni incertezza derivante dall’assenza di un’elencazione nominativa nell’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il Tribunale ha sottolineato come le contestazioni difensive relative a un diverso numero identificativo (NDG) fossero smentite dalla documentazione bancaria e dalla stessa dichiarazione di cessione, dalla quale risultava con chiarezza il corretto codice della posizione.
Richiamando la disciplina di cui all’art. 4, comma 1, l. n. 130/1999 e all’art. 58, commi 2-4, TUB, il giudice ha ribadito che, nelle cessioni in blocco e nelle operazioni di cartolarizzazione, la pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale e l’iscrizione nel Registro delle imprese producono gli effetti di cui all’art. 1264 c.c., rendendo superflua la notificazione individuale al debitore ceduto. In tale contesto normativo, la giurisprudenza di legittimità – puntualmente richiamata – ha affermato che, ai fini della prova della titolarità del credito, è sufficiente la produzione dell’avviso di pubblicazione recante l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti, purché gli elementi distintivi consentano di individuare senza incertezze il credito azionato.
Nel caso di specie, l’avviso di cessione indicava l’acquisto pro soluto di tutti i crediti derivanti da contratti di finanziamento sorti in un determinato arco temporale e qualificati come attività finanziarie deteriorate, con individuazione dei debitori mediante codice identificativo del rapporto. Tale descrizione, letta in combinazione con la dichiarazione del cedente attestante l’inclusione della specifica posizione e con la produzione del contratto di mutuo fondiario, ha consentito al Tribunale di affermare, senza margini di dubbio, che il credito azionato rientrasse tra quelli oggetto di cessione.
Alla luce di tale complessivo compendio probatorio, il Tribunale ha ritenuto pienamente assolto l’onere della prova gravante sulla cessionaria in ordine alla propria legittimazione attiva, qualificando come infondate e meramente dilatorie le eccezioni sollevate dal debitore in punto di mancata prova della cessione e di asserite irregolarità formali dell’operazione.
L’opposizione è stata pertanto integralmente rigettata, con condanna dell’opponente alle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
COSTITUISCE UNA “PROVA LIQUIDA” DELLA TITOLARITÀ DEL CREDITO IN CAPO AL CESSIONARIO
Sentenza | Tribunale di Siracusa, Giudice Giuseppe Solarino | 21.01.2026 | n.109
COMPLETA IL QUADRO PROBATORIO INSIEME ALLA PRODUZIONE DELL’AVVISO DI PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA UFFICIALE
Sentenza | Tribunale di Cosenza, Giudice Anna Rombolà | 02.01.2026 | n.2
ANCHE SE COMUNICATA SUCCESSIVAMENTE ALLA PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO DI CESSIONE IN GAZZETTA UFFICIALE
Tribunale di Parma, Giudice Cristina Ferrari | 14.01.2026 | n.52
NON È NECESSARIO PRODURRE IL CONTRATTO DI CESSIONE
Sentenza | Tribunale di Imperia, Giudice Pasquale Longarini | 04.02.2026 | n.61
CONCORRE, UNITAMENTE ALL’AVVISO PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE, A INTEGRARE UN COMPENDIO PROBATORIO GRAVE, PRECISO E CONCORDANTE
Sentenza | Corte di Appello di Torino, Pres. Orlando – Rel. Conca | 27.01.2026 | n.130
INTEGRA ELEMENTO INDIZIARIO GRAVE, PRECISO E CONCORDANTE, IDONEO A DIMOSTRARE L’AVVENUTA INCLUSIONE DEL CREDITO NELLA CESSIONE
Sentenza | Tribunale di Ferrara, Giudice Maria Marta Cristoni | 01.09.2026 | n.765
VI CONCORRE INSIEME ALLA PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO IN GAZZETTA UFFICIALE
Tribunale di Ascoli Piceno, Giudice Roberto Ricci | 04.02.2026 | n.61
INTEGRA E RAFFORZA LA VALENZA DELL’AVVISO DI CESSIONE PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE
Sentenza | Tribunale di Nola, Giudice Elisabetta Bernardel | 14.12.2025 | n.336
LEGITTIMAZIONE EX ART. 58 TUB: la dichiarazione del cedente è un elemento presuntivo decisivo
NON È SUFFICIENTE PRODURRE IL SOLO AVVISO IN GAZZETTA UFFICIALE
Tribunale di Torre Annunziata, Giudice Emanuela Musi | 09.10.2025 | n.2192
LA PROVA DELLA TITOLARITÀ PUÒ ESSERE FORNITA SENZA VINCOLI FORMALI, ANCHE MEDIANTE ELEMENTI PRESUNTIVI
Sentenza | Tribunale di Ragusa, Giudice Claudio Maggioni | 16.09.2025 | n.1300
TALE DICHIARAZIONE PONE IL DEBITORE AL RIPARO DAL RISCHIO DI ESSERE CHIAMATO A PAGARE DUE VOLTE PER LO STESSO DEBITO
Sentenza | Tribunale di Pavia, Giudice Giacomo Rocchetti | 23.07.2025 | n.881
OCCORRE CHE VI SIA L’ESPLICITAZIONE DEI POTERI DI RAPPRESENTANZA DEL CEDENTE CON IL DETTAGLIO DEL CREDITO CEDUTO
Sentenza | Tribunale di Napoli, Giudice Fabiana Ucchiello | 11.07.2025 | n.7016
OCCORRE CHE VI SIA IL NUMERO DI NDG E GLI ESTREMI DELL’AVVISO IN GU
Ordinanza | Tribunale di Nuoro, Giudice Riccardo De Vito | 09.07.2025 |
LA NOTIFICA AL DEBITORE CEDUTO PUÒ AVVENIRE UTILMENTE E SUCCESSIVAMENTE ALLA PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA UFFICIALE
Ordinanza | Tribunale di Novara, Giudice Veronica Zanin | 18.01.2023 |
CESSIONE EX ART. 58 TUB: per la ripetizione di indebito è legittimato passivamente il cedente
LA CARTOLARIZZAZIONE DEL CREDITO COMPORTA IL SOLO TRASFERIMENTO DEL LATO ATTIVO DELLE OBBLIGAZIONI E NON DEL CONTRATTO
Sentenza | Tribunale di Cosenza, Giudice Fulvia Piro | 27.12.2022 | n.2190
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