ISSN 2385-1376Nelle operazioni di cartolarizzazione disciplinate dalla l. n. 130/1999, la mancata iscrizione all’albo ex art. 106 TUB del soggetto incaricato, in via di sub-delega, dell’attività di recupero del credito non determina né la nullità del mandato conferito né l’invalidità degli atti esecutivi compiuti, trattandosi di prescrizione avente natura pubblicistica e regolatoria, rilevante esclusivamente sul piano dei rapporti con l’autorità di vigilanza e non incidente sulla legittimazione processuale ad agire in executivis.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Modena, Giudice Giulia Lucchi, con la sentenza n. 30 del 14 gennaio 2026.
IL FATTO
La pronuncia trae origine da un’opposizione preventiva all’esecuzione e agli atti esecutivi, proposta ai sensi degli artt. 615, comma 1, e 617, comma 1, c.p.c., da quattro fideiussori di una società debitrice principale, avverso un atto di precetto notificato per l’importo complessivo di euro 177.443,78, intimato in forza di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso dal Tribunale di Bologna nel 2011 e divenuto definitivo per mancata opposizione.
Il credito azionato era stato oggetto di un’operazione di cessione in blocco nell’ambito di una cartolarizzazione ai sensi della l. n. 130/1999, con subentro di una società veicolo quale cessionaria, la quale aveva conferito l’attività di gestione e riscossione del credito a un soggetto incaricato (Servicer), a sua volta avvalso di una società munita di licenza ex art. 115 TULPS ma non iscritta all’albo degli intermediari finanziari di cui all’art. 106 TUB.
Gli opponenti deducevano, tra i principali motivi, la nullità dell’atto di precetto per difetto di legittimazione attiva della mandataria incaricata del recupero, assumendo che l’attività di riscossione (anche coattiva) dei crediti cartolarizzati potesse essere svolta esclusivamente da soggetti iscritti all’albo ex art. 106 TUB, con conseguente invalidità del mandato conferito a società priva di tale requisito e nullità derivata degli atti esecutivi posti in essere.
Veniva inoltre contestata la prova della cessione del credito, l’ammontare delle somme pretese e, in parte separata del giudizio, la validità delle fideiussioni omnibus per asserita violazione della normativa antitrust.
Costituitasi in giudizio, la creditrice cessionaria eccepiva l’infondatezza delle doglianze, sostenendo che l’obbligo di iscrizione ex art. 106 TUB riguardasse esclusivamente il soggetto titolare del credito o il Master Servicer indicato nell’avviso di cessione, e non anche il soggetto incaricato in sub-delega dell’attività materiale di recupero, purché munito di licenza ex art. 115 TULPS. A sostegno della propria legittimazione attiva, la convenuta produceva gli avvisi di cessione pubblicati in Gazzetta Ufficiale, gli estratti del contratto di cessione e la documentazione contabile del rapporto sottostante.
Nel corso del giudizio, il Tribunale disponeva la separazione della domanda relativa alla nullità delle fideiussioni, qualificandola come opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., e concedeva una sospensione parziale dell’efficacia esecutiva del titolo limitatamente alle somme eccedenti i limiti delle garanzie individualmente prestate dai fideiussori.
La decisione finale, per quanto qui rileva, ha rigettato le censure fondate sulla mancata iscrizione ex art. 106 TUB del soggetto incaricato del recupero, ritenendo che la disciplina di cui all’art. 2, comma 6, l. n. 130/1999 abbia natura pubblicistica e regolatoria, con rilevanza sul piano dei rapporti con l’autorità di vigilanza, ma non incida sulla validità civilistica del mandato né sulla legittimazione processuale ad agire in executivis. L’opposizione è stata invece accolta limitatamente alla necessità di circoscrivere l’obbligazione solidale dei fideiussori nei limiti delle rispettive quote garantite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
OMESSA ISCRIZIONE ALBO EX ART 106 TUB SERVICER: NON SI VERIFICA ALCUNA INVALIDITÀ CIVILISTICA
TALE MANCANZA PUÒ ASSUMERE RILIEVO SUL DIVERSO PIANO DEL RAPPORTO CON L’AUTORITÀ DI VIGILANZA
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Travaglino – Rel. Fanticini | 18.03.2024 | n.7243
ISCRIZIONE ALBO EX ART. 106 TUB: È PRESCRITTA SOLO PER IL MASTER SERVICER
L’OBBLIGO NON SI ESTENDE ALLO SPECIAL SERVICER INCARICATO DELLE ATTIVITÀ OPERATIVE DI RECUPERO DEL CREDITO
Sentenza | Tribunale di Arezzo, Giudice Marina Rossi | 15.01.2026 | n.13
È SUFFICIENTE IL CONFERIMENTO DELLA LICENZA EX ART. 115 TULPS
Sentenza | Tribunale di Catania, Giudice Mariano Sciacca | 12.01.2026 | n.153
LA SUA EVENTUALE VIOLAZIONE ASSUME RILIEVO SOLTANTO NEI RAPPORTI CON L’AUTORITÀ DI VIGILANZA E NON DETERMINA NULLITÀ O CARENZE DI LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE
Sentenza | Tribunale di Crotone, Giudice Emmanuele Agostini | 12.01.2026 | n.17
LA SUA EVENTUALE VIOLAZIONE ASSUME RILIEVO SOLTANTO NEI RAPPORTI CON L’AUTORITÀ DI VIGILANZA E NON DETERMINA NULLITÀ O CARENZE DI LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE
Sentenza | Tribunale di Alessandria, Giudice Antonella Dragotto | 08.01.2026 | n.2
L’ART. 2, COMMA 6, DELLA L. N. 130 DEL 1999 NON HA IMMEDIATA VALENZA CIVILISTICA, MA ATTIENE ALLA REGOLAMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE BANCARIO E FINANZIARIO
Sentenza | Tribunale di Brindisi, Giudice Francesco Giliberti | 08.01.2026 | n.22
LA VIOLAZIONE DELLA NORMA HA RILIEVO SOLO NEL CONTESTO DELL’ORDINAMENTO BANCARIO
Sentenza | Tribunale di Lecce, Giudice Catello Maresca | 05.01.2026 | n.24
L’ART. 2 COMMA 6 DELLA L. N. 130 DEL 1999 NON HA IMMEDIATA VALENZA CIVILISTICA, MA ATTIENE, PIUTTOSTO ALLA REGOLAMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE BANCARIO E FINANZIARIO
Sentenza | Tribunale di Bergamo, Giudice Angela Randazzo | 02.01.2026 | n.4
LE NORME CONTENUTE NEL TUB NON HANNO ALCUNA VALENZA CIVILISTICA, MA ATTENGONO ALLA REGOLAMENTAZIONE (AMMINISTRATIVA) DEL SETTORE BANCARIO
Sentenza | Tribunale di Cosenza, Giudice Anna Rombolà | 02.01.2026 | n.2
PUÒ ASSUMERE RILIEVO SUL DIVERSO PIANO DEL RAPPORTO CON L’AUTORITÀ DI VIGILANZA O PER EVENTUALI PROFILI PENALISTICI
Sentenza | Tribunale di Palermo, Giudice Daniela Galazzi | 03.01.2026 | n.21
L’ART. 2, COMMA 6, DELLA L. N. 130 DEL 1999 NON HA IMMEDIATA VALENZA CIVILISTICA
Sentenza | Tribunale di Caltanissetta, Giudice Vincenza Virone | 02.01.2026 | n.2
NON SI CONFIGURA ALCUNA INVALIDITÀ CIVILISTICA
Sentenza | Tribunale di Bergamo, Giudice Giuseppe Liotta | 01.01.2026 | n.2
LE PREVISIONI DELL’ART. 106 T.U.B. NON HANNO ALCUNA VALENZA CIVILISTICA, MA ATTENGONO ALLA REGOLAMENTAZIONE (AMMINISTRATIVA) DEL SETTORE BANCARIO
Sentenza | Corte di Appello di Palermo, Pres. Porracciolo – Rel. Maisano | 07.01.2026 | n.30
LA MANCATA ISCRIZIONE RILEVA SOLO SUL PIANO DEL RAPPORTO CON L’AUTORITÀ E NON INCIDE SULLA VALIDITÀ DELLA PROCURA RILASCIATA DALLA SPV
Sentenza | Tribunale di Varese, Giudice Ida Carnevale | 10.02.2025 | n.103
L’ART. 2 C. 6 DELLA L. N. 130/99 SUL PIANO CIVILISTICO NON HA NATURA DI NORMA IMPERATIVA INDEROGABILE
Sentenza | Tribunale di Mantova, Giudice Alessandra Venturini | 30.05.2025 | n.33
NON ESISTE ALCUNA DISPOSIZIONE DI CARATTERE IMPERATIVO RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RECUPERO DEL CREDITO
Sentenza | Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Giudice Linda Catagna | 16.12.2025 | n.4062
NON ESISTE ALCUNA NORMA IMPERATIVA PER LE CONCRETE ATTIVITÀ DI RECUPERO
Sentenza | Corte Di Appello Di Milano, Pres. Aponte – Rel. Barberis | 23.12.2025 | N.3577
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