
La prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma; dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità.
La dichiarazione della banca cedente non solo pone al riparo il fideiussore dal rischio di essere chiamato a pagare due volte per lo stesso debito ma, unitamente alla documentazione contrattuale ed a tutti gli estratti conto riferiti al debitore ceduto, assurge ad elemento documentale indiziario senz’altro rilevante a dimostrare l’avvenuta cessione del credito oggetto dell’ingiunzione opposta, specialmente in quanto proveniente da iniziativa della Banca cedente:
Non si tratta di attribuire rilievo “confessorio” alla suddetta dichiarazione, quanto piuttosto valorizzarla quale elemento indiziario dell’avvenuta cessione del credito per cui è causa. Non è precluso al creditore dimostrare la cessione e l’inclusione dello specifico credito vantato nei riguardi del debitore ceduto anche attraverso documentazione formata successivamente alla pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale, se offerta in produzione nel corso del giudizio innescato proprio dall’intimazione notificata dal cessionario al ceduto.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Pavia, Giudice Giacomo Rocchetti, con la sentenza n. 881 del 16 luglio 2025.
Nel caso di specie il Giudice ha rigettato l’opposizione a decreto ingiuntivo nella quale il debitore aveva eccepito la carenza di prova della titolarità del credito ingiunto in capo alla società cessionaria, essendo del tutto insufficiente, in mancanza del contratto di cessione, il mero avviso di cessione dei crediti in “blocco” pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale.
Il Tribunale ha rilevato che in tema di cessione in blocco ex art. 58 TUB la dichiarazione della banca cedente è un elemento indiziario rilevante che prova la titolarità e che pone il debitore al riparo dal rischio di essere chiamato a pagare due volte per lo stesso debito.
Tale documento può dunque essere valorizzato quale elemento indiziario dell’avvenuta cessione del credito per cui è causa unitamente alla Gazzetta Ufficiale contenente gli estremi della cessione in blocco, ben considerando che tale operazione, al pari di qualunque contratto di cessione del credito, è un negozio consensuale non soggetto a forme sacramentali, né ad substantiam e nemmeno ad probationem tantum (in questo senso, Cass. n. 5617/2020 cit.; conf. Cass. n. 10200/2021; Cass. n. 22754/2022).
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
TITOLARITÀ DEL CREDITO: LA DICHIARAZIONE DELLA CEDENTE, IN CASO DI CESSIONE IN BLOCCO DEI CREDITI DA PARTE DI UNA BANCA AI SENSI DELL’ART. 58 TUB, È PIENAMENTE VALIDA
OCCORRE CHE VI SIA L’ESPLICITAZIONE DEI POTERI DI RAPPRESENTANZA DEL CEDENTE CON IL DETTAGLIO DEL CREDITO CEDUTO
Sentenza | Tribunale di Napoli, Giudice Fabiana Ucchiello | 11.07.2025 | n.7016
OCCORRE CHE VI SIA IL NUMERO DI NDG E GLI ESTREMI DELL’AVVISO IN GU
Ordinanza | Tribunale di Nuoro, Giudice Riccardo De Vito | 09.07.2025 |
LA NOTIFICA AL DEBITORE CEDUTO PUÒ AVVENIRE UTILMENTE E SUCCESSIVAMENTE ALLA PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA UFFICIALE
Ordinanza | Tribunale di Novara, Giudice Veronica Zanin | 18.01.2023 |
CESSIONE EX ART. 58 TUB: per la ripetizione di indebito è legittimato passivamente il cedente
LA CARTOLARIZZAZIONE DEL CREDITO COMPORTA IL SOLO TRASFERIMENTO DEL LATO ATTIVO DELLE OBBLIGAZIONI E NON DEL CONTRATTO
Sentenza | Tribunale di Cosenza, Giudice Fulvia Piro | 27.12.2022 | n.2190
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