
“Il pignoramento che non includa i dati identificavi catastali della pertinenza dotata di autonomia catastale (come sopra precisata) non si estende ad essa a meno che non ricorrano ulteriori ed altrettanto univoci elementi in senso contrario, dai quali inferire la volontà del creditore di estendere anche alla pertinenza il vincolo. Essi sono possono essere costituiti:1) da idonee menzioni nel quadro relativo alla descrizione dell’oggetto o nel quadro “D” della nota meccanizzata;2) dall’indicazione dei dati catastali della pertinenza nella nota”.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Tivoli, Giudice Francesco Lupia, con la sentenza del 05 agosto 2025.
Nel caso di specie, il Giudice dell’Esecuzione ha inteso risolvere la questione posta dal custode di alcuni beni immobili sottoposti a pignoramento, il quale, nel relazionare sui dati catastali relativi ai detti immobili, aveva rappresentato che , nel corso delle interlocuzioni con il Consulente Tecnico d’Ufficio incaricato della redazione della perizia estimativa, era emersa la necessità di chiarire la situazione giuridico-catastale relativa all’area cortilizia che circondava gli immobili, in quanto il subalterno con il quale era indicato nel Catasto Fabbricati non era stato riportato né nell’atto di pignoramento, né nella relativa nota di trascrizione;
Il Giudice ha affermato che sul tema si fronteggiano orientamenti discordanti della giurisprudenza di legittimità:
– secondo un primo orientamento “sostanzialista”(prevalente) “in tema di pignoramento immobiliare, la corte che sia legata alla res principale da un vincolo di pertinenzialità desumibile dalla funzione esclusivamente servente l’immobile oggetto di espropriazione costituisce con questo una unicum inscindibile, sicché deve ritenersi compresa nell’atto di pignoramento anche in assenza di una sua specifica menzione”.
– secondo l’orientamento formalista (minoritario): “ La mancata indicazione espressa, nel pignoramento e nella nota di trascrizione, dei dati identificativi catastali propri, esclusivi ed univoci, di una pertinenza, a fronte dell’espressa indicazione di quelli, diversi e distinti, di altri beni, integra, in difetto di ulteriori ed altrettanto univoci elementi in senso contrario (ricavabili, ad esempio, da idonee menzioni nel quadro relativo alla descrizione dell’oggetto o nel quadro “D” della nota meccanizzata), una diversa risultanza dell’atto di pignoramento e della sua nota di trascrizione, idonea a rendere inoperante la presunzione dell’art. 2912 cod. civ..». (a tenore del quale il pignoramento comprende gli accessori e le pertinenze della cosa pignorata).
Tra le due tesi, il Tribunale ha scelto di aderire a quella sostanzialista, in quanto da un lato attribuisce rilievo all’elemento catastale, che costituisce il contenuto essenziale del pignoramento con riguardo al suo oggetto, dall’altro meglio tutela le ragioni dei terzi, imponendo che il vincolo del pignoramento sulla pertinenza emerga almeno dalla nota di trascrizione.
Per tal motivo il Giudice ha concluso affermando che, nel caso di specie, tanto il titolo di acquisto quanto il pignoramento in esame si estendevano all’area pertinenziale, il cui subalterno non era stato indicato negli atti.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
LIMITI DELL’EFFETTO ESTENSIVO DEL PIGNORAMENTO ALLE PERTINENZE
NON SONO INCLUSI AUTOMATICAMENTE NEL SEQUESTRO I BENI DOTATI DI PROPRI IDENTIFICATIVI CATASTALI
Articolo Giuridico | Il Mattino, Legalmente | 17.09.2017 |
L’ AUTONOMO IDENTIFICATIVO CATASTALE E LA MANCATA DESCRIZIONE DEL BENE NEL PIGNORAMENTO E NELLA NOTA RENDONO INOPERANTE LA PRESUNZIONE DELLO STESSO EX ART. 2912
Sentenza | Cassazione civile, sezione terza | 21.05.2014 | n.11272
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