CESSIONI ART. 58 TUB: la dichiarazione del cedente è idonea a dimostrare la legittimazione attiva del cessionario ad agire in executivis
Pubblicato il da Avv. Guendalina Gais
In caso di contestazione dell’inclusione del singolo credito in una cessione in blocco ex art. 58 TUB, la dichiarazione specifica del cedente, attestante l’avvenuto trasferimento del rapporto controverso, costituisce elemento probatorio idoneo a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Ragusa, Giudice Claudio Maggioni, con la sentenza n. 1300 del 16 settembre 2025.
IL FATTO
Un fideiussore ha proposto opposizione a precetto fondato su decreto ingiuntivo del 2011 non opposto, eccependo, tra l’altro, il difetto di legittimazione attiva della cessionaria del credito, assumendo l’insufficienza della sola pubblicazione dell’avviso ex art. 58 TUB.
La società opposta ha prodotto:
- avviso di cessione in blocco pubblicato in G.U.;
- la dichiarazione della banca cedente attestante espressamente l’inclusione dei rapporti (conto corrente e prestiti) nell’operazione;
- disponibilità del titolo esecutivo.
Richiamando l’orientamento della Cassazione più recente, il Giudice ha ribadito che la pubblicazione ex art. 58 TUB tiene luogo della notificazione ex art. 1264 c.c., ma non prova, di per sé, l’inclusione del singolo credito se contestata specificamente dal debitore.
Tuttavia, la prova della titolarità può essere fornita senza vincoli formali, anche mediante elementi presuntivi.
Nel caso concreto, la dichiarazione della banca cedente, puntualmente riferita ai rapporti oggetto di causa, è ritenuta idonea a dimostrare l’avvenuta cessione del credito azionato, soprattutto se coordinata con l’avviso pubblicato e con il possesso del titolo esecutivo.
Confermata, dunque, la legittimazione attiva della cessionaria, il Tribunale ha rigettato l’opposizione con condanna del fideiussore alle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
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