ISSN 2385-1376In tema di cessione in blocco dei crediti ex art. 58 TUB, qualora sia specificamente contestata l’esistenza stessa del contratto di cessione, la mera pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale non è sufficiente a provarne la conclusione; tuttavia, la produzione del contratto di cessione, unitamente alla dichiarazione proveniente dalla Banca cedente attestante l’inclusione dello specifico credito tra quelli trasferiti, integra prova adeguata della titolarità in capo al cessionario, potendo tale dichiarazione assumere valore indiziario qualificato, in quanto proveniente da soggetto privo di interesse a rendere affermazioni a sé sfavorevoli.
Questi sono i principi espressi dal Tribunale di Lecco, Giudice Gaia Calafiore, con la sentenza n. 62 del 5 febbraio 2026, con la quale, decidendo su opposizione a decreto ingiuntivo, affronta – tra le altre – la questione della prova della legittimazione attiva del cessionario nell’ambito di una cessione di crediti bancari ai sensi dell’art. 58 TUB, soffermandosi in particolare sull’idoneità della dichiarazione del cedente a dimostrare l’effettiva inclusione del credito controverso nell’operazione di trasferimento.
L’opponente, fideiussore della società debitrice principale, aveva eccepito il difetto di legittimazione attiva della società cessionaria, deducendo la mancata produzione del contratto di cessione, dell’elenco dei crediti ceduti e dell’annotazione nel Registro delle imprese, nonché l’insufficienza, a tal fine, della sola pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e della dichiarazione proveniente dalla Banca cedente. Il Tribunale, in via preliminare, qualifica le garanzie sottoscritte come contratti autonomi di garanzia, con conseguente inammissibilità dell’eccezione relativa alla cessione, trattandosi di difesa spettante al debitore principale e non al garante autonomo, il quale ha rinunciato ad opporre le eccezioni relative al rapporto sottostante.
Ciò nondimeno, il Giudice affronta nel merito anche il tema probatorio, richiamando il consolidato orientamento di legittimità secondo cui la pubblicazione dell’avviso di cessione ex art. 58 TUB assolve alla funzione di rendere efficace la cessione nei confronti dei debitori ceduti, ma non costituisce, di per sé sola, prova dell’esistenza del contratto di cessione qualora questa sia specificamente contestata. In tali ipotesi, occorre dimostrare il titolo traslativo, ferma restando la possibilità di fornire la relativa prova con qualsiasi mezzo, anche presuntivo, secondo il principio di libertà delle forme.
Nel caso di specie, la cessionaria ha prodotto il contratto integrale di cessione, dal quale risultava l’inclusione del credito controverso tra quelli oggetto di trasferimento, mediante specifica indicazione nell’allegato recante il numero identificativo della posizione (NDG). A ciò si aggiungevano la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, le comunicazioni inviate al debitore e al garante, la visura camerale attestante l’annotazione dell’operazione nel Registro delle imprese e, soprattutto, una dichiarazione proveniente direttamente dalla Banca cedente che attestava l’avvenuta cessione dello specifico credito alla società opposta.
Il Tribunale valorizza in modo espresso tale dichiarazione, ritenendola elemento probatorio particolarmente significativo, in quanto proveniente dal soggetto originariamente titolare del credito e, quindi, privo di interesse a rendere una dichiarazione a sé sfavorevole. In questa prospettiva, la dichiarazione del cedente non è considerata mera allegazione unilaterale della cessionaria, ma riscontro documentale idoneo a confermare l’effettivo trasferimento della posizione creditoria. L’insieme coordinato degli elementi prodotti – contratto di cessione, allegati identificativi, dichiarazione del cedente, pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e annotazione camerale – viene ritenuto sufficiente a dimostrare sia l’esistenza del negozio traslativo sia l’inclusione del credito azionato nel perimetro dell’operazione di cessione in blocco.
La decisione si segnala, dunque, per avere ribadito che, in presenza di contestazione sull’esistenza della cessione, la sola pubblicazione ex art. 58 TUB non è di per sé decisiva, ma che la dichiarazione del cedente, ove specifica e riferita alla singola posizione, può assumere valore probatorio rilevante nel quadro di una valutazione complessiva degli elementi documentali, concorrendo a fondare l’accertamento della legittimazione attiva del cessionario.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
UNITAMENTE ALL’AVVISO PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE
Sentenza | Tribunale di Velletri, Giudice Davide Rizzuti | 14.01.2026 | n.126
COSTITUISCE UNA “PROVA LIQUIDA” DELLA TITOLARITÀ DEL CREDITO IN CAPO AL CESSIONARIO
Sentenza | Tribunale di Siracusa, Giudice Giuseppe Solarino | 21.01.2026 | n.109
COMPLETA IL QUADRO PROBATORIO INSIEME ALLA PRODUZIONE DELL’AVVISO DI PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA UFFICIALE
Sentenza | Tribunale di Cosenza, Giudice Anna Rombolà | 02.01.2026 | n.2
ANCHE SE COMUNICATA SUCCESSIVAMENTE ALLA PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO DI CESSIONE IN GAZZETTA UFFICIALE
Tribunale di Parma, Giudice Cristina Ferrari | 14.01.2026 | n.52
NON È NECESSARIO PRODURRE IL CONTRATTO DI CESSIONE
Sentenza | Tribunale di Imperia, Giudice Pasquale Longarini | 04.02.2026 | n.61
CONCORRE, UNITAMENTE ALL’AVVISO PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE, A INTEGRARE UN COMPENDIO PROBATORIO GRAVE, PRECISO E CONCORDANTE
Sentenza | Corte di Appello di Torino, Pres. Orlando – Rel. Conca | 27.01.2026 | n.130
INTEGRA ELEMENTO INDIZIARIO GRAVE, PRECISO E CONCORDANTE, IDONEO A DIMOSTRARE L’AVVENUTA INCLUSIONE DEL CREDITO NELLA CESSIONE
Sentenza | Tribunale di Ferrara, Giudice Maria Marta Cristoni | 01.09.2026 | n.765
VI CONCORRE INSIEME ALLA PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO IN GAZZETTA UFFICIALE
Tribunale di Ascoli Piceno, Giudice Roberto Ricci | 04.02.2026 | n.61
INTEGRA E RAFFORZA LA VALENZA DELL’AVVISO DI CESSIONE PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE
Sentenza | Tribunale di Nola, Giudice Elisabetta Bernardel | 14.12.2025 | n.336
TALE DICHIARAZIONE PONE IL DEBITORE AL RIPARO DAL RISCHIO DI ESSERE CHIAMATO A PAGARE DUE VOLTE PER LO STESSO DEBITO
Sentenza | Tribunale di Pavia, Giudice Giacomo Rocchetti | 23.07.2025 | n.881
OCCORRE CHE VI SIA L’ESPLICITAZIONE DEI POTERI DI RAPPRESENTANZA DEL CEDENTE CON IL DETTAGLIO DEL CREDITO CEDUTO
Sentenza | Tribunale di Napoli, Giudice Fabiana Ucchiello | 11.07.2025 | n.7016
OCCORRE CHE VI SIA IL NUMERO DI NDG E GLI ESTREMI DELL’AVVISO IN GU
Ordinanza | Tribunale di Nuoro, Giudice Riccardo De Vito | 09.07.2025 |
LA NOTIFICA AL DEBITORE CEDUTO PUÒ AVVENIRE UTILMENTE E SUCCESSIVAMENTE ALLA PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA UFFICIALE
Ordinanza | Tribunale di Novara, Giudice Veronica Zanin | 18.01.2023 |
CESSIONE EX ART. 58 TUB: per la ripetizione di indebito è legittimato passivamente il cedente
LA CARTOLARIZZAZIONE DEL CREDITO COMPORTA IL SOLO TRASFERIMENTO DEL LATO ATTIVO DELLE OBBLIGAZIONI E NON DEL CONTRATTO
Sentenza | Tribunale di Cosenza, Giudice Fulvia Piro | 27.12.2022 | n.2190
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