ISSN 2385-1376In sede di verifica del passivo il Giudice delegato è chiamato soltanto ad accertare la sussistenza e la natura del credito verso l’impresa e non esistenza del rapporto di garanzia, anche se di natura statale.
Tale regola non muta per i finanziamenti chirografari assistiti da garanzia pubblica laddove ha per legge natura privilegiata il credito garantito (e pagato) da parte del terzo garante.
Il Tribunale ritiene che non ricorrano i presupposti per affermare la nullità dei contratti di finanziamento. Tra le cause di nullità del contratto di cui all’art. 1418 c.c., posto che non è in discussione la presenza dei requisiti essenziali (liceità della causa, requisiti dell’oggetto stabiliti dall’art. 1346 c.c.) potrebbero essere prese in considerazione soltanto la contrarietà a norme imperative e l’illiceità del motivo comune ad entrambe le parti.
Il motivo illecito comune non si attaglia alla fattispecie dal momento che non è ravvisabile una finalità vietata dall’ordinamento perché contraria a norme imperative né la comunanza del motivo.
La finalità della banca di acquisire la garanzia statale rinegoziando finanziamenti in precedenza non assistiti da tale garanzia non è infatti contraria a norme imperative. Inoltre, tale motivo non sarebbe comune ad entrambe le parti.
Non è neppure configurabile la contrarietà a norme imperative nel caso di mancata valutazione da parte della banca del merito creditizio: la violazione dei principi di sana e prudente gestione (art. 5 TUB) e, cioè, la violazione di una regola di condotta (e non di validità) non determina la nullità del contratto. La contrarietà a norme imperative comporta la nullità del contratto solo quando attiene ad elementi intrinseci della fattispecie negoziale, che riguardano, cioè, la struttura o il contenuto del contratto, e non i comportamenti delle parti, fatti estranei alla fattispecie negoziale. Inoltre, è necessario che la norma imperativa abbia un contenuto sufficientemente specifico e caratterizzante il sinallagma contrattuale. Pertanto, non può riconoscersi alcun carattere imperativo alla norma dell’art. 5 TUB in quanto disposizione che non inerisce alla struttura o al contenuto del regolamento negoziale e priva di carattere prescrittivo specifico.; 2) L’art. 13, lettera e), del D.L. 23/2020 (cd. decreto liquidità emesso per contrastare gli effetti della crisi pandemica) prevede che ai fini dell’ammissibilità alla garanzia del Fondo dei finanziamenti costituenti operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario (indipendentemente dal fatto che i finanziamenti “rinegoziati” fossero o meno assistiti da garanzia pubblica), è necessario che il nuovo finanziamento preveda l’erogazione di un credito aggiuntivo pari ad almeno il 25% del debito rinegoziato: in difetto non può operare la garanzia statale, pur rimanendo il credito della banca ammesso al passivo della procedura in via chirografaria”.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Firenze, Pres. Rel. Maria Novella Legnaioli, con la sentenza n. 229 del 26 agosto 2025.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
LE VIOLAZIONI DELLE REGOLE CAUTELARI RIENTRANO NELLA RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE
Sentenza | Tribunale di Ferrara, Giudice Mauro Martinelli | 10.04.2025 | n.385
LA VALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO NEL CREDITO AL CONSUMO
È ONERE DEL MUTUATARIO DIMOSTRARE L’ESISTENZA DI UNA ESPOSIZIONE DEBITORIA CAPACE DI COMPORTARE UNA DIVERSA VALUTAZIONE DEL FINANZIATORE
Sentenza | Tribunale di Ancona, Giudice Patrizia Pietracci | 27.03.2020 | n.509
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