ISSN 2385-1376In materia di contratti bancari, ricade sull’attore l’onere di precisare le operazioni e le clausole contrattuali che ritiene illegittime nonché gli addebiti che ritiene non dovuti, assolvendo quindi ad un preciso onere di specificazione sia sotto il profilo dell’an che del quantum debeatur.
In particolare, a titolo esemplificativo, qualora si lamenti l’applicazione di interessi anatocistici, è necessario indicare i tassi di interesse concordati per iscritto oltre che gli importi che sarebbero stati illegittimamente contabilizzati in correlazione all’erogazione del credito.
Qualora la doglianza riguardi l’applicazione di interessi usurari, occorre indicare il tasso concordato, nonché quello che si ritiene sia stato effettivamente praticato – unitamente ai criteri di determinazione dello stesso -, l’esatto periodo di superamento del tasso soglia e i vari tassi soglia nei diversi periodi in cui se ne assume il superamento nonché l’esatta contestazione relativa alla dedotta usura: infine occorre indicare con conteggi chiari e verificabili, le somme che si assumono illegittimamente percepite dalla banca in applicazione degli interessi ritenuti usurari.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Roma, Giudice Stefania Garrisi, con la sentenza n. 18055 del 24 dicembre 2025.
LA VICENDA
In sede di opposizione a decreto ingiuntivo su contratto di mutuo, il debitore e i fideiussori chiedevano la revoca del provvedimento in quanto:
1) la somma richiesta nella fase monitoria era superiore a quella dovuta;
2) il decreto ingiuntivo era nullo per insussistenza del credito e la carenza dei presupposti per la concessione del provvedimento monitorio;
3) la Banca avrebbe dovuto informare i garanti dell’inadempienza dello stesso e gli eredi del debitore dell’esistenza della garanzia;
4) il decreto ingiuntivo era nullo per insussistenza del credito e la carenza dei presupposti per la concessione del provvedimento monitorio;
Il Giudice ha ritenuto l’opposizione affetta da totale genericità e carenza di allegazione, in quanto il debitore non ha rispettato il principio generale secondo il quale l’attore non può limitarsi ad una generica contestazione ma deve nel dettaglio chiarire le proprie censure.
Infatti, qualora la doglianza riguardi l’applicazione di interessi usurari nell’ambito di un contratto di mutuo, occorre indicare il tasso concordato, nonché quello che si ritiene sia stato effettivamente praticato – unitamente ai criteri di determinazione dello stesso -, l’esatto periodo di superamento del tasso soglia e i vari tassi soglia nei diversi periodi in cui se ne assume il superamento nonché l’esatta contestazione relativa alla dedotta usura: infine occorre indicare con conteggi chiari e verificabili, le somme che si assumono illegittimamente percepite dalla banca in applicazione degli interessi ritenuti usurari.
Nel caso di specie, non essendo stata fornita tale prova, il Tribunale ha rigettato l’opposizione con conferma del decreto ingiuntivo e condanna degli ingiunti al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
CIÒ AL FINE DI VALUTARE L’INTERESSE CONCRETO E ATTUALE AD OTTENERE UN ACCERTAMENTO GIUDIZIALE EX ART. 100 CPC
Sentenza | Tribunale di Napoli, Giudice Paolo Andrea Vassallo | 11.01.2023 | n.296
IRRILEVANTE LA TESI DELLA POTENZIALITÀ CHE CONSENTIREBBE DI DOLERSI DELLA PATTUIZIONE DI INTERESSI MORATORI A PRESCINDERE DAL REALE INADEMPIMENTO
Sentenza | Tribunale di Paola, Giudice Luigi Varrecchione | 20.04.2021 | n.299
TALE ONERE NON PUÒ ESSERE SUPERATO CON LA PRODUZIONE DI DOCUMENTI EQUIPOLLENTI, COME I COMUNICATI STAMPA BANCA D’ITALIA
Sentenza | Tribunale di Castrovillari, Giudice Matteo Prato | 11.09.2019 | n.651
IN ASSENZA DI UNA PREVISIONE LEGISLATIVA E PER EVITARE IL CONFRONTO TRA GRANDEZZE DISOMOGENEE
Sentenza | Tribunale di Pescara, Cleonice Gabriella Cordisco | 05.02.2020 | n.112
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