ISSN 2385-1376In tema di recupero di crediti cartolarizzati, l’omessa iscrizione dello special servicer nell’albo degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB non determina l’invalidità degli atti di riscossione né il difetto di legittimazione processuale del mandatario del creditore, trattandosi di prescrizioni a rilevanza pubblicistica, prive di immediata incidenza sul piano civilistico.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Imperia, Giudice Pasquale Longarini, con la sentenza n. 40 del 21 gennaio 2026.
IL FATTO
La vicenda trae origine da un’opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c. proposta da un fideiussore avverso l’atto di precetto notificato da una società cessionaria di crediti bancari, per il recupero di somme derivanti da due contratti di mutuo fondiario stipulati nel 2008 e garantiti da ipoteca.
L’opponente deduceva, tra l’altro, il difetto di legittimazione sostanziale della creditrice procedente e l’invalidità degli atti di riscossione compiuti dallo Special Servicer, assumendo che quest’ultimo fosse privo del potere di rappresentanza sostanziale in quanto non iscritto all’albo degli intermediari finanziari di cui all’art. 106 TUB. Secondo la prospettazione difensiva, l’attività di recupero del credito – anche in sede giudiziale – costituirebbe attività riservata, con conseguente nullità degli atti posti in essere dal mandatario non iscritto.
Il Tribunale rigetta l’eccezione, aderendo all’orientamento espresso dalla Corte di cassazione, da ultimo con l’ordinanza n. 7243/2024, che ha dato continuità al principio affermato dalle Sezioni Unite (Cass., S.U., n. 33719/2022). Secondo tale indirizzo, l’omessa iscrizione dello Special Servicer nell’albo ex art. 106 TUB non comporta alcuna invalidità degli atti di recupero del credito compiuti in qualità di mandatario del creditore, né sul piano negoziale né su quello processuale.
Il giudice chiarisce che le disposizioni del TUB in materia di riserva di attività e di iscrizione agli albi hanno natura essenzialmente pubblicistica e regolatoria, essendo preordinate alla vigilanza del settore bancario e finanziario. Esse non presentano, di per sé, valenza imperativa sul piano civilistico tale da determinare una nullità “derivata” degli atti di riscossione o dei rapporti contrattuali sottostanti (mandato, cessione del credito), potendo al più rilevare nei rapporti con l’autorità di vigilanza o sotto il profilo sanzionatorio.
Ne consegue che l’attività di recupero del credito cartolarizzato svolta dallo Special Servicer non iscritto ex art. 106 TUB resta pienamente valida ed efficace nei confronti del debitore, non potendosi trasferire sul piano della tutela giurisdizionale del credito le conseguenze di eventuali irregolarità amministrative dell’operatore incaricato.
Alla luce di tali considerazioni, unitamente al rigetto delle ulteriori censure (in tema di prova della cessione in blocco ex art. 58 TUB, clausola di deroga all’art. 1957 c.c. e determinatezza del credito), il Tribunale rigetta integralmente l’opposizione, condannando l’opponente alle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
LA NORMA HA NATURA PUBBLICISTICA E ATTIENE AI RAPPORTI CON L’AUTORITÀ DI VIGILANZA
Sentenza | Tribunale di Grosseto, Giudice Cristina Nicolò | 27.01.2026 | n.55
LA NORMA HA NATURA PUBBLICISTICA E ATTIENE AI RAPPORTI CON L’AUTORITÀ DI VIGILANZA
Sentenza | Tribunale di Grosseto, Giudice Cristina Nicolò | 27.01.2026 | n.55
OMESSA ISCRIZIONE ALBO EX ART 106 TUB SERVICER: NON SI VERIFICA ALCUNA INVALIDITÀ CIVILISTICA
TALE MANCANZA PUÒ ASSUMERE RILIEVO SUL DIVERSO PIANO DEL RAPPORTO CON L’AUTORITÀ DI VIGILANZA
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Travaglino – Rel. Fanticini | 18.03.2024 | n.7243
LA VIOLAZIONE DELLA NORMA HA RILIEVO SOLO NEL CONTESTO DELL’ORDINAMENTO BANCARIO
Sentenza | Tribunale di Lecce, Giudice Catello Maresca | 05.01.2026 | n.24
L’ART. 2 COMMA 6 DELLA L. N. 130 DEL 1999 NON HA IMMEDIATA VALENZA CIVILISTICA, MA ATTIENE, PIUTTOSTO ALLA REGOLAMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE BANCARIO E FINANZIARIO
Sentenza | Tribunale di Bergamo, Giudice Angela Randazzo | 02.01.2026 | n.4
LE NORME CONTENUTE NEL TUB NON HANNO ALCUNA VALENZA CIVILISTICA, MA ATTENGONO ALLA REGOLAMENTAZIONE (AMMINISTRATIVA) DEL SETTORE BANCARIO
Sentenza | Tribunale di Cosenza, Giudice Anna Rombolà | 02.01.2026 | n.2
PUÒ ASSUMERE RILIEVO SUL DIVERSO PIANO DEL RAPPORTO CON L’AUTORITÀ DI VIGILANZA O PER EVENTUALI PROFILI PENALISTICI
Sentenza | Tribunale di Palermo, Giudice Daniela Galazzi | 03.01.2026 | n.21
L’ART. 2, COMMA 6, DELLA L. N. 130 DEL 1999 NON HA IMMEDIATA VALENZA CIVILISTICA
Sentenza | Tribunale di Caltanissetta, Giudice Vincenza Virone | 02.01.2026 | n.2
NON SI CONFIGURA ALCUNA INVALIDITÀ CIVILISTICA
Sentenza | Tribunale di Bergamo, Giudice Giuseppe Liotta | 01.01.2026 | n.2
LE PREVISIONI DELL’ART. 106 T.U.B. NON HANNO ALCUNA VALENZA CIVILISTICA, MA ATTENGONO ALLA REGOLAMENTAZIONE (AMMINISTRATIVA) DEL SETTORE BANCARIO
Sentenza | Corte di Appello di Palermo, Pres. Porracciolo – Rel. Maisano | 07.01.2026 | n.30
LA MANCATA ISCRIZIONE RILEVA SOLO SUL PIANO DEL RAPPORTO CON L’AUTORITÀ E NON INCIDE SULLA VALIDITÀ DELLA PROCURA RILASCIATA DALLA SPV
Sentenza | Tribunale di Varese, Giudice Ida Carnevale | 10.02.2025 | n.103
L’ART. 2 C. 6 DELLA L. N. 130/99 SUL PIANO CIVILISTICO NON HA NATURA DI NORMA IMPERATIVA INDEROGABILE
Sentenza | Tribunale di Mantova, Giudice Alessandra Venturini | 30.05.2025 | n.33
NON ESISTE ALCUNA DISPOSIZIONE DI CARATTERE IMPERATIVO RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RECUPERO DEL CREDITO
Sentenza | Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Giudice Linda Catagna | 16.12.2025 | n.4062
NON ESISTE ALCUNA NORMA IMPERATIVA PER LE CONCRETE ATTIVITÀ DI RECUPERO
Sentenza | Corte Di Appello Di Milano, Pres. Aponte – Rel. Barberis | 23.12.2025 | N.3577
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