USURA: onere della parte attrice provare l’applicazione in concreto di interessi di mora oltre soglia

Pubblicato il da Avv. Brunella Caniglia - aggiornato il

USURA: onere della parte attrice provare l’applicazione in concreto di interessi di mora oltre soglia

In materia di usura, se la parte attrice non prova che gli interessi di mora siano stati effettivamente applicati, non può parlarsi di usura in concreto, che si può verificare solo nel caso di effettiva applicazione di interessi di mora che nelle singole rate si siano sommati agli interessi corrispettivi.

La parte che contesta la sussistenza di interessi moratori ha l’onere di dimostrare che sia stato operato un conteggio degli interessi moratori sugli interessi scaduti, vale a dire sulla rata già precedentemente capitalizzata a titolo di interessi corrispettivi.

Se la contestazione non viene in alcun modo provata, la deduzione di parte attrice (interessi di mora ai fini del calcolo soglia usura) attiene ad una mera ipotesi, non verificatasi in concreto.

Questa è la decisione assunta dal Tribunale di Paola, Giudice Luigi Varrecchione con la sentenza 299 del 20 aprile 2021.

Nella vicenda esaminata, la stessa parte attrice ammette che le rate del mutuo, al momento della citazione, sono state sempre puntualmente pagate, per cui non si versa nel campo dell’usura in concreto.

Gli interessi moratori, infatti, non possono rilevare nel sindacato usurario per il sol fatto di essere stati promessi/convenuti oltre soglia. In altre parole, preso atto della ricorrenza di un doppio tasso, uno attuale, quello corrispettivo, ed uno sospensivamente condizionato al ritardo e da esso decorrente, quello moratorio, si porrebbe in tal caso il problema della sorte della pattuizione relativa a tale secondo tasso che comporta costi solo eventuali: problema che la giurisprudenza risolve sanzionando la clausola relativa alla pattuizione degli interessi moratori ove determinati ad un tasso sopra soglia e non già trasformando forzosamente il contratto da oneroso a gratuito.

 

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:

USURA: CORRISPETTIVI SEMPRE DOVUTI IN IPOTESI DI SUPERAMENTO DELLA SOGLIA PER GLI INTERESSI MORATORI

IRRILEVANTE L’ERRONEA INDICAZIONE DELL’ISC/TAEG, NON ESSENDO UNA CONDIZIONE CONTRATTUALE

Sentenza | Tribunale di Trapani, Giudice Gaetano Sole | 12.05.2021 | n.430

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-corrispettivi-sempre-dovuti-in-ipotesi-di-superamento-della-soglia-per-gli-interessi-moratori

 

USURA: INTERESSI MORATORI E DETERMINAZIONE DEL TASSO SOGLIA

AI FINI DEL GIUDIZIO DI ILLICEITÀ È NECESSARIO ACCERTARE SE IL TASSO MORATORIO SIA STATO IN CONCRETO APPLICATO

Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Andrea Postiglione | 04.12.2020 | n.17383

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-interessi-moratori-e-determinazione-del-tasso-soglia

 

USURA – INTERESSI DI MORA: LA SANZIONE COMMINABILE È QUELLA DELLA NULLITÀ DELLA SINGOLA CLAUSOLA

RESTANO VALIDE LE ALTRE PATTUIZIONI

Sentenza | Tribunale di Pistoia, Giudice Emanuele Venzo | 24.01.2020 | n.142

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-interessi-di-mora-la-sanzione-comminabile-e-quella-della-nullita-della-singola-clausola

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