ISSN 2385-1376È soggetta a revocatoria ordinaria, ai sensi dell’art. 2901 c.c., la dichiarazione di nomina del terzo (electio amici) effettuata dal promissario acquirente debitore in un contratto preliminare di compravendita immobiliare per persona da nominare, quando il preliminare sia stato anche solo parzialmente eseguito mediante pagamento del prezzo, poiché tale nomina integra un atto dispositivo di rinuncia a un diritto patrimoniale suscettibile di entrare nel patrimonio del debitore, idoneo a pregiudicare la garanzia dei creditori.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Appello di Torino, Pres. Rel. Gabriella Ratti, con la sentenza n. 64 del 13 gennaio 2026.
IL FATTO
Una creditrice, titolare di un credito pecuniario certo, liquido ed esigibile nei confronti del debitore in forza di decreto ingiuntivo divenuto definitivo per mancata opposizione, agiva in revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. al fine di far dichiarare l’inefficacia, nei propri confronti, di un’operazione negoziale ritenuta lesiva delle proprie ragioni creditorie.
Dagli accertamenti eseguiti in sede esecutiva emergeva che il debitore, in data anteriore all’azione, aveva stipulato un contratto preliminare di compravendita immobiliare per sé e per persona da nominare, avente ad oggetto un immobile sito in Torino, riservandosi la facoltà di designare il terzo acquirente al momento della stipula del definitivo. Il preliminare risultava parzialmente eseguito, avendo il promissario acquirente versato una caparra confirmatoria e successive rate di prezzo per un importo complessivo pari a euro 120.000, a fronte di un corrispettivo pattuito di euro 160.000.
In sede di rogito definitivo, il promissario acquirente esercitava la facoltà di electio amici, nominando quale acquirente il proprio figlio, che diveniva intestatario del bene. Nell’atto notarile veniva dato atto che la maggior parte del prezzo era stata messa a disposizione dal padre, mentre la residua parte era stata finanziata mediante mutuo bancario acceso dal figlio.
La creditrice deduceva che tale operazione integrasse una donazione indiretta in favore del terzo nominato, attuata mediante un collegamento negoziale tra preliminare per persona da nominare, pagamento del prezzo da parte del promissario acquirente e successiva intestazione del bene al figlio, con conseguente depauperamento della garanzia patrimoniale del debitore. Chiedeva pertanto dichiararsi l’inefficacia dell’atto di trasferimento immobiliare, limitatamente alla quota corrispondente alla parte di prezzo versata dal debitore.
I convenuti resistevano, negando la natura liberale dell’operazione e deducendo l’esistenza di un rapporto di mutuo tra padre e figlio, documentato da una scrittura privata di riconoscimento di debito e da successivi pagamenti restitutori. Sostenevano, inoltre, l’insussistenza di un atto dispositivo revocabile, poiché l’immobile non era mai entrato nel patrimonio del debitore, il quale si era limitato a versare somme di denaro, poi restituite.
Il Tribunale di Torino accoglieva la domanda, qualificando l’operazione come donazione indiretta dell’immobile nella misura del 75% del valore, dichiarandone l’inefficacia ex art. 2901 c.c. in quanto atto a titolo gratuito successivo al sorgere del credito. Il primo giudice riteneva che il pregiudizio alle ragioni creditorie potesse consistere anche in una modificazione qualitativa della garanzia patrimoniale e che la stretta relazione di parentela fosse idonea a fondare, in via presuntiva, la scientia damni.
Avverso tale decisione proponeva appello il terzo nominato, insistendo sull’assenza di animus donandi, sulla natura onerosa dell’operazione e, soprattutto, sull’impossibilità di configurare un atto dispositivo revocabile in presenza di un preliminare per persona da nominare, non essendo mai transitato l’immobile nel patrimonio del debitore.
La Corte d’Appello di Torino rigettava integralmente il gravame, ricostruendo la fattispecie alla luce dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità e di merito in tema di donazioni indirette realizzate mediante preliminare per persona da nominare e di revocabilità degli atti abdicativi. In particolare, la Corte richiamava l’orientamento secondo cui la donazione indiretta può realizzarsi anche attraverso una pluralità di negozi collegati, ove il promissario acquirente, dopo aver stipulato un preliminare e pagato il prezzo, sostituisca a sé, nel definitivo, il destinatario della liberalità (Cass. civ., sez. II, 16 marzo 2004, n. 5333; Cass. 19 marzo 1980, n. 1851; Cass. 15 dicembre 1984, n. 6581).
Quanto alla revocabilità, la Corte valorizzava il precedente – risalente ma ritenuto ancora attuale – secondo cui è assoggettabile ad actio pauliana la dichiarazione di nomina del terzo effettuata in esecuzione di un preliminare per persona da nominare già parzialmente eseguito mediante pagamento del prezzo, in quanto la rinuncia alla stipula del definitivo in proprio integra la rinuncia a un diritto già potenzialmente acquisito al patrimonio del debitore (App. Torino, 24 gennaio 1974; Cass. 21 luglio 1966, n. 1979; Cass. 29 maggio 1972, n. 1673).
In tale prospettiva, l’atto dispositivo rilevante non veniva individuato nella mera dazione di denaro, bensì nella dichiarazione di nomina del terzo, quale atto abdicativo lesivo della garanzia patrimoniale del creditore, cui risultava funzionalmente collegato il contratto definitivo di compravendita.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
OCCORRE, PERÒ, CHE IL DOCUMENTO ABBIA TUTTI I REQUISITI NECESSARI AD INTEGRARE UNA VOLONTÀ CONTRATTUALE
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Di Virgilio – Rel. Carrato | 26.01.2024 | n.2558
PRELIMINARE “PRIMA CASA” E CANCELLAZIONE DEI GRAVAMI
EXCURSUS NORMATIVO E RUOLO DEL CURATORE NELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE
Articolo Giuridico | 22.02.2023 |
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/preliminare-prima-casa-e-cancellazione-dei-gravamin
OCCORRE CHE IL PROMISSARIO ACQUIRENTE TRASCRIVA NEI TERMINI IL DEFINITIVO O LA DOMANDA DI ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA
Sentenza | Tribunale di Brindisi, Giudice Ivan Natali | 30.10.2023 | n.1509
LA SENTENZA CHE L’ACCOGLIE L’ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA ANCHE SE TRASCRITTA SUCCESSIVAMENTE È OPPONIBILE ALLA MASSA DEI CREDITORI E IMPEDISCE L’APPRENSIONE DEL BENE DA PARTE DEL CURATORE DEL CONTRAENTE FALLITO
Sentenza | Cassazione civile, sezione prima | 15.12.2011 | n.27093
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