ISSN 2385-1376In materia di cartolarizzazione dei crediti, l’eventuale mancata iscrizione all’albo degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB del soggetto incaricato, anche quale special o sub servicer, dell’attività di recupero non incide sulla validità civilistica del mandato né sulla legittimazione sostanziale e processuale del creditore cessionario ad agire in sede monitoria ed esecutiva, trattandosi di prescrizione di natura pubblicistica, rilevante esclusivamente nei rapporti con l’autorità di vigilanza.
Ne deriva, pertanto, che dovrà ritenersi legittima l’attività di riscossione esercitata dallo special servicer o dal sub servicer anche in assenza dell’iscrizione all’albo di cui all’art. 106 TUB, carenza che non incide sul legittimo conferimento dei poteri di rappresentanza al procuratore speciale.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Torino, Giudice Annalisa Boido, con la sentenza n. 164 del 12 gennaio 2026.
Nel caso di specie, il Giudice ha rigettato l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da un debitore-consumatore avverso un decreto emesso su ricorso di una società cessionaria di crediti, confermandone l’integrale esecutorietà. Il credito azionato, pari a euro 82.214,29, derivava da due contratti di prestito personale e da un rapporto di conto corrente, ed era stato acquisito dalla ricorrente nell’ambito di un’operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell’art. 58 TUB.
Tra i motivi di opposizione assumeva rilievo centrale l’eccezione di difetto dei poteri rappresentativi in capo alla società incaricata del recupero del credito, qualificata come Special Servicer, in quanto non iscritta all’albo degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB. Secondo l’opponente, tale carenza avrebbe determinato l’invalidità degli atti di gestione e di riscossione del credito, nonché la nullità dell’azione monitoria intrapresa per conto della cessionaria.
Il Tribunale ha respinto l’eccezione, richiamando espressamente l’orientamento della Corte di cassazione (ord. n. 7243/2024), secondo cui l’obbligo di iscrizione all’albo di cui all’art. 106 TUB, richiamato dall’art. 2, comma 6, l. n. 130/1999, ha natura pubblicistica e regolatoria, essendo funzionale alla vigilanza sul sistema bancario e finanziario, ma non incide sul piano della validità civilistica dei rapporti né sulla legittimità degli atti di riscossione compiuti dal soggetto non iscritto. L’eventuale violazione della normativa rileva, pertanto, esclusivamente nei rapporti con l’autorità di vigilanza o sotto il profilo sanzionatorio, senza riflessi sulla legittimazione processuale del creditore o del suo mandatario.
Nel caso di specie, il Giudice ha valorizzato la presenza di una procura speciale ampia e analitica conferita dalla cessionaria alla società incaricata, idonea a fondare sia la rappresentanza sostanziale sia quella processuale, nonché la possibilità di sub-delega, escludendo che la mancata iscrizione ex art. 106 TUB potesse infirmare la validità del conferimento dei poteri o l’efficacia degli atti compiuti.
Sulla base di tali considerazioni, il Giudice ha confermato il decreto ingiuntivo opposto, con compensazione delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
OMESSA ISCRIZIONE ALBO EX ART 106 TUB SERVICER: NON SI VERIFICA ALCUNA INVALIDITÀ CIVILISTICA
TALE MANCANZA PUÒ ASSUMERE RILIEVO SUL DIVERSO PIANO DEL RAPPORTO CON L’AUTORITÀ DI VIGILANZA
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Travaglino – Rel. Fanticini | 18.03.2024 | n.7243
LA VIOLAZIONE DELLA NORMA HA RILIEVO SOLO NEL CONTESTO DELL’ORDINAMENTO BANCARIO
Sentenza | Tribunale di Lecce, Giudice Catello Maresca | 05.01.2026 | n.24
L’ART. 2 COMMA 6 DELLA L. N. 130 DEL 1999 NON HA IMMEDIATA VALENZA CIVILISTICA, MA ATTIENE, PIUTTOSTO ALLA REGOLAMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE BANCARIO E FINANZIARIO
Sentenza | Tribunale di Bergamo, Giudice Angela Randazzo | 02.01.2026 | n.4
LE NORME CONTENUTE NEL TUB NON HANNO ALCUNA VALENZA CIVILISTICA, MA ATTENGONO ALLA REGOLAMENTAZIONE (AMMINISTRATIVA) DEL SETTORE BANCARIO
Sentenza | Tribunale di Cosenza, Giudice Anna Rombolà | 02.01.2026 | n.2
PUÒ ASSUMERE RILIEVO SUL DIVERSO PIANO DEL RAPPORTO CON L’AUTORITÀ DI VIGILANZA O PER EVENTUALI PROFILI PENALISTICI
Sentenza | Tribunale di Palermo, Giudice Daniela Galazzi | 03.01.2026 | n.21
L’ART. 2, COMMA 6, DELLA L. N. 130 DEL 1999 NON HA IMMEDIATA VALENZA CIVILISTICA
Sentenza | Tribunale di Caltanissetta, Giudice Vincenza Virone | 02.01.2026 | n.2
NON SI CONFIGURA ALCUNA INVALIDITÀ CIVILISTICA
Sentenza | Tribunale di Bergamo, Giudice Giuseppe Liotta | 01.01.2026 | n.2
LE PREVISIONI DELL’ART. 106 T.U.B. NON HANNO ALCUNA VALENZA CIVILISTICA, MA ATTENGONO ALLA REGOLAMENTAZIONE (AMMINISTRATIVA) DEL SETTORE BANCARIO
Sentenza | Corte di Appello di Palermo, Pres. Porracciolo – Rel. Maisano | 07.01.2026 | n.30
LA MANCATA ISCRIZIONE RILEVA SOLO SUL PIANO DEL RAPPORTO CON L’AUTORITÀ E NON INCIDE SULLA VALIDITÀ DELLA PROCURA RILASCIATA DALLA SPV
Sentenza | Tribunale di Varese, Giudice Ida Carnevale | 10.02.2025 | n.103
L’ART. 2 C. 6 DELLA L. N. 130/99 SUL PIANO CIVILISTICO NON HA NATURA DI NORMA IMPERATIVA INDEROGABILE
Sentenza | Tribunale di Mantova, Giudice Alessandra Venturini | 30.05.2025 | n.33
NON ESISTE ALCUNA DISPOSIZIONE DI CARATTERE IMPERATIVO RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RECUPERO DEL CREDITO
Sentenza | Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Giudice Linda Catagna | 16.12.2025 | n.4062
NON ESISTE ALCUNA NORMA IMPERATIVA PER LE CONCRETE ATTIVITÀ DI RECUPERO
Sentenza | Corte Di Appello Di Milano, Pres. Aponte – Rel. Barberis | 23.12.2025 | N.3577
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno









