ISSN 2385-1376In tema di usura, nella disciplina della l.108 del 1996 la legge e i decreti ministeriali di rilevazione dei tassi effettivi globali medi si compongono in un quadro regolatorio unitario, svolgendo i secondi una funzione integrativa del precetto normativo, sicché devono essere conosciuti ed applicati dal giudice a prescindere dall’attività probatoria delle parti diretta a darne documentazione.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Di Marzio – Rel. Falabella, con l’ordinanza n. 31422 del 2 dicembre 2025.
La vicenda trae origine dall’opposizione a decreto ingiuntivo promossa dal debitore principale e dal fideiussore avverso l’ingiunzione ottenuta dalla Banca per il recupero di un credito poi ceduto a una società veicolo, relativo al saldo passivo di un conto corrente intestato a un’impresa individuale di cui il debitore era titolare.
In primo grado l’opposizione veniva respinta; in appello, la Corte territoriale, con sentenza non definitiva, disponeva che la verifica dell’eventuale superamento del tasso soglia ai sensi della legge n. 108 del 1996 dovesse includere anche la commissione di massimo scoperto, conformemente all’indirizzo delle Sezioni Unite.
All’esito della consulenza tecnica d’ufficio, tuttavia, la Corte di appello rigettava il gravame. La decisione si fondava su un rilievo processuale: la Banca aveva eccepito che gli appellanti non avevano prodotto i decreti ministeriali di fissazione dei tassi soglia, ritenendo che su di essi gravasse il relativo onere probatorio; la Corte territoriale reputava fondata tale eccezione, osservando che i decreti erano stati reperiti dal consulente tecnico e non risultavano versati in atti dagli opponenti.
Investita del ricorso, la Corte di legittimità affronta direttamente il nodo centrale della controversia: la natura giuridica dei decreti ministeriali di rilevazione dei tassi effettivi globali medi (TEGM) e le ricadute in punto di onere della prova.
Richiamando un orientamento ormai consolidato, la Suprema Corte afferma che tali decreti, pur formalmente amministrativi, hanno carattere generale, astratto e innovativo, integrando il precetto primario dettato dall’art. 644 c.p. e dall’art. 2 della legge n. 108 del 1996. Il meccanismo normativo antiusura è infatti costruito su una struttura composita: la norma primaria definisce il criterio di determinazione del limite, ma è il decreto ministeriale trimestrale a individuare in concreto il tasso medio di riferimento, dal quale si ricava il tasso soglia mediante l’aumento percentuale previsto dalla legge.
In questa prospettiva, legge e decreto ministeriale si compongono in un quadro regolatorio unitario. Il decreto non si limita a svolgere una funzione ricognitiva o tecnica, bensì completa la fattispecie normativa, rendendo operativo il limite oltre il quale gli interessi sono considerati usurari. Proprio per tale funzione integrativa, esso deve essere trattato come fonte normativa secondaria, sottratta al regime dell’onere probatorio.
Da ciò discende l’applicazione del principio iura novit curia: il Giudice è tenuto a conoscere e applicare i decreti ministeriali di rilevazione dei TEGM indipendentemente dalla loro produzione in giudizio. Non può, pertanto, rigettare la domanda o l’eccezione di usura sul presupposto che la parte non abbia depositato i decreti contenenti i tassi soglia. Né può operare, in relazione a tali atti, il principio di non contestazione, che attiene ai fatti e non ai dati normativi.
La Corte prende atto dell’esistenza di un precedente difforme, ma lo reputa non condivisibile, ribadendo che è lo stesso legislatore – nel coordinamento tra art. 644 c.p. e art. 2 della legge n. 108 del 1996 – ad aver costruito il limite dell’usura come risultato dell’integrazione tra norma primaria e decreto ministeriale. La determinazione del tasso soglia non è, dunque, un mero fatto tecnico, bensì l’espressione di una fonte normativa complessa.
Accolti i motivi inerenti alla violazione del principio iura novit curia, la Suprema Corte cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello anche per la definizione delle spese di legittimità.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
NON SI APPLICA IL PRINCIPIO IURA NOVIT CURIA IN QUANTO I DM EX LEGE 108/1996 NON COSTITUISCONO ATTI NORMATIVI CHE IL GIUDICE È TENUTO A CONOSCERE
Sentenza | Tribunale di Venezia, Giudice Ivana Morandin | 07.02.2025 | n.658
USURA BANCARIA: I DECRETI MINISTERIALI DI RILEVAZIONE DEL TASSO SOGLIA SONO FONTI DEL DIRITTO
SEMPRE CONOSCIUTI IN QUANTO VALE IL PRINCIPIO “IURA NOVIT CURIA” PER CUI NON OCCORRE LA PRODUZIONE IN GIUDIZIO
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. De Chiara – Rel. Iofrida | 29.11.2022 | n.35102
USURA: LA MANCATA PRODUZIONE IN GIUDIZIO DEI DECRETI MINISTERIALI NE IMPEDISCE L’ACCERTAMENTO
TALE DEFICIT NON PUÒ ESSERE COLMATO ALLEGANDO ATTI EQUIPOLLENTI (ES. COMUNICATI STAMPA DELLA BANCA D’ITALIA).
Sentenza | Tribunale di Castrovillari, Giudice Matteo Prato | 19.05.2021 | n.564
USURA: LA PARTE CHE CONTESTA LA VIOLAZIONE DEL TASSO SOGLIA DEVE PRODURRE I DECRETI MINISTERIALI
TALI ATTI SONO SOTTRATTI AL PRINCIPIO IURA NOVIT CURIA E RIENTRANO TRA GLI ELEMENTI CHE LA PARTE DEVE ALLEGARE
Sentenza | Tribunale di Civitavecchia, Giudice Alessandra Dominici | 02.10.2019 | n.1371
IL GIUDICE DI MERITO HA UN POTERE-DOVERE DI ACQUISIZIONE
Ordinanza | Corte di Cassazione, III sez. civ., Pres. Travaglino – Rel. Fiecconi | 13.05.2020 | n.8883
LA CONSULENZA AVREBBE NATURA ESPLORATIVA
Ordinanza | Tribunale di Palermo, Giudice Adriana Pandolfo | 02.11.2019
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