ISSN 2385-1376“Con riguardo all’eccezione di prescrizione, il collegio reputa fondata la censura mossa all’individuazione della relativa decorrenza dal momento del passaggio in giudicato della sentenza che ha dichiarato la nullità del finanziamento; al riguardo fa richiamo al principio giurisprudenziale in forza del quale <<l’accertata nullità del negozio giuridico, in esecuzione del quale sia stato eseguito un pagamento, dà luogo ad un’azione di ripetizione di indebito oggettivo, volta ad ottenere la condanna alla restituzione della prestazione eseguita in adempimento del negozio nullo, il cui termine di prescrizione inizia a decorrere non già dalla data del passaggio in giudicato della decisione che abbia accertato la nullità del titolo giustificativo del pagamento, ma da quella del pagamento stesso>> (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15669 del 15/07/2011).
Il dies a quo va pertanto individuato nel momento dell’erogazione della somma in attuazione del contratto di finanziamento poi dichiarato nullo, momento che pacificamente corrisponde a quello di stipulazione del contratto “.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Appello di Brescia, Pres. Rel. Magnoli, con la sentenza n. 1124 del 17 novembre 2025.
La controversia trae origine da un finanziamento chirografario di euro 300.000,00 concesso da una Banca a favore di una società nel 2010, garantito da fideiussione personale dell’odierno appellante.
A seguito di un distinto giudizio, il Tribunale di Roma dichiarava la nullità sia del contratto di conto corrente sia del contratto di finanziamento collegato. In conseguenza di tale pronuncia, la Banca otteneva dalla società mutuataria la restituzione parziale delle somme erogate e agiva successivamente nei confronti del fideiussore per il recupero della differenza tra l’importo originariamente corrisposto e quanto già restituito, qualificando la propria pretesa come azione di ripetizione di indebito ai sensi dell’art. 2033 c.c., fondata sulla clausola della fideiussione che estendeva la garanzia anche all’obbligo di restituzione delle somme erogate nell’ipotesi di invalidità del rapporto principale.
Il Tribunale di Bergamo, adito con procedimento sommario, accoglieva parzialmente la domanda, condannando il garante alla restituzione della somma residua.
Il Giudice qualificava la garanzia come contratto autonomo di garanzia e riteneva pertanto non opponibile dal garante l’eccezione di prescrizione relativa all’azione di ripetizione dell’indebito spettante al debitore principale; individuava inoltre il dies a quo del termine prescrizionale nel momento del passaggio in giudicato della sentenza che aveva dichiarato la nullità del finanziamento.
Il fideiussore proponeva appello dinanzi alla Corte d’Appello di Brescia censurando, tra l’altro, la qualificazione del rapporto come garanzia autonoma e contestando l’individuazione del momento iniziale della prescrizione. L’appellante sosteneva che la garanzia dovesse essere qualificata come fideiussione e che, conseguentemente, egli fosse legittimato a far valere l’eccezione di prescrizione dell’azione di ripetizione dell’indebito, il cui termine decennale avrebbe dovuto decorrere dal momento dell’erogazione della somma in esecuzione del contratto nullo e non dalla successiva pronuncia giudiziale di accertamento della nullità.
Nel corso del giudizio del gravame, interveniva inoltre una società veicolo di cartolarizzazione, subentrata alla Banca originaria creditrice a seguito di cessione del credito ai sensi della legge n. 130 del 1999 e dell’art. 58 TUB, la quale insisteva per il rigetto dell’appello e per la conferma della decisione impugnata.
Il Collegio, pur condividendo la censura relativa alla qualificazione del rapporto di garanzia — ritenendo che la lettera di garanzia integrasse una fideiussione e non un contratto autonomo di garanzia — ha tuttavia respinto l’eccezione di prescrizione. La Corte ha infatti ribadito il principio secondo cui, in caso di pagamento effettuato in esecuzione di un contratto nullo, l’azione di ripetizione dell’indebito si prescrive nel termine ordinario decorrente dal momento del pagamento, richiamando l’orientamento della Corte di Cassazione secondo cui la declaratoria giudiziale di nullità ha natura meramente dichiarativa e non incide sulla decorrenza della prescrizione.
Applicando tale principio al caso concreto, la Corte di Appello ha osservato che, ove si assumesse come dies a quo la data di erogazione del finanziamento, il termine decennale risulterebbe in effetti decorso prima dell’introduzione della domanda giudiziale. Tuttavia, l’esame della documentazione prodotta in giudizio ha evidenziato la presenza di alcune comunicazioni inviate dal fideiussore alla banca nel corso del rapporto, con le quali egli, a fronte della concessione di una dilazione nel rimborso del finanziamento, aveva espressamente confermato la propria volontà di continuare a garantire le obbligazioni derivanti dalla linea di credito.
Tali dichiarazioni sono state qualificate dalla Corte come atti di riconoscimento del diritto ai sensi dell’art. 2944 c.c., idonei a interrompere il corso della prescrizione. Il collegio ha rilevato che il riconoscimento del diritto non richiede formule sacramentali né una specifica intenzione ricognitiva, essendo sufficiente che l’atto o il comportamento del debitore manifesti, anche implicitamente, la consapevolezza dell’esistenza dell’obbligazione e la volontà di mantenerne gli effetti. In questa prospettiva, la dichiarazione con cui il fideiussore conferma la permanenza della garanzia in occasione della modifica o proroga del finanziamento costituisce una manifestazione inequivoca della persistenza del rapporto obbligatorio e, pertanto, un atto idoneo a interrompere il termine prescrizionale.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha ritenuto che le comunicazioni del fideiussore integrassero atti ricognitivi dell’obbligazione di garanzia, idonei a interrompere la prescrizione e a far decorrere nuovamente il termine decennale. Conseguentemente, pur correggendo la motivazione del Giudice di primo grado in ordine alla natura della garanzia e al dies a quo della prescrizione, il Giudice d’appello ha confermato la decisione impugnata e respinto il gravame del fideiussore.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
RIPETIZIONE INDEBITO: LA PRESCRIZIONE DECORRE DAL MOMENTO DELLA STIPULA DEL CONTRATTO NULLO
L’ACCERTAMENTO DELLA NULLITÀ RETROAGISCE FINO A QUELLA DATA
Sentenza | Giudice di Pace di Ivrea, dott.ssa Francesca Lombardo | 13.01.2021 | n.22
INDEBITO-PRESCRIZIONE: È VALIDAMENTE PROPOSTA QUANDO LA PARTE HA PROVATO L’INERZIA DEL TITOLARE
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Sentenza | Tribunale di Napoli, GOT Avv. Vincenzo Scalzone | 27.07.2020 | n.5326
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