ISSN 2385-1376In caso di revoca del decreto ingiuntivo in ragione della riduzione della pretesa creditoria azionata in via monitoria, in difetto di elementi su di una diversa epoca di conseguimento della liquidità, gli interessi sulla somma così determinata decorrono dalla data della pronuncia della sentenza, tale essendo il momento in cui il credito diviene esigibile.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. De Stefano -Rel. Guizzi, con l’ordinanza n. 31340 del 1 dicembre 2025.
La vicenda trae origine da un giudizio di opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., instaurato da una società debitrice avverso un atto di precetto notificatole dal Fallimento, creditore in forza di una sentenza che aveva parzialmente accolto l’opposizione a decreto ingiuntivo da essa stessa proposta.
Il contenzioso prendeva avvio da un decreto ingiuntivo ottenuto dal Fallimento per un credito derivante da un contratto di appalto pubblico. La debitrice aveva proposto opposizione ex art. 645 c.p.c., contestando integralmente la debenza.
Il Tribunale, con sentenza successivamente confermata in appello, aveva accolto solo in parte l’opposizione, riducendo l’importo originariamente ingiunto e, di fatto, revocando il decreto monitorio nella misura eccedente quanto accertato come effettivamente dovuto.
Sulla base di tale titolo giudiziale il fallimento notificava precetto, computando gli interessi nella misura prevista dal d.lgs. n. 231 del 2002 e facendoli decorrere da epoca anteriore alla pubblicazione della sentenza.
La debitrice proponeva opposizione all’esecuzione, deducendo l’erroneità del conteggio degli interessi e sostenendo che, a seguito della revoca del decreto ingiuntivo e della rideterminazione del credito in sede di opposizione, gli interessi potessero decorrere solo dalla data della sentenza che aveva accertato in via definitiva l’an e il quantum della pretesa.
Il Tribunale accoglieva tale impostazione, individuando nella data di pubblicazione della sentenza il dies a quo per il computo degli interessi, sul presupposto che, fino a quel momento, il credito fosse privo dei requisiti della liquidità e dell’esigibilità. La Corte d’appello, adita dal fallimento, riformava però la decisione, ritenendo configurabile una mora “ex re” in capo alla debitrice fin dalla notificazione dell’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo. Secondo il giudice di secondo grado, la richiesta di revoca del decreto monitorio con contestuale affermazione di nulla dovere avrebbe integrato una manifestazione scritta e inequivoca della volontà di non adempiere, idonea a far decorrere gli interessi indipendentemente dall’illiquidità e dall’inesigibilità del credito a quella data.
Investita del ricorso per cassazione, la Suprema Corte ha concentrato il proprio scrutinio sul tema centrale della decorrenza degli interessi in caso di revoca del decreto ingiuntivo. Dopo aver respinto le censure relative all’interpretazione del titolo esecutivo e ai pretesi vizi motivazionali, la Corte ha accolto il motivo con cui la ricorrente denunciava la violazione dell’art. 1219 c.c. e dei principi in materia di mora.
La decisione chiarisce che, quando il giudice dell’opposizione ex art. 645 c.p.c. riduca la pretesa creditoria revocando il decreto ingiuntivo originariamente emesso, il credito, nella misura definitivamente accertata, diviene liquido ed esigibile solo con la pronuncia che definisce l’opposizione. In difetto di elementi idonei a dimostrare che la liquidità fosse stata conseguita in epoca anteriore, non può configurarsi una mora “ex re” fondata sulla mera proposizione dell’opposizione a decreto ingiuntivo.
La Corte esclude, pertanto, che la dichiarazione difensiva del debitore – con cui si contesti integralmente la debenza – possa valere quale manifestazione di rifiuto ingiustificato di adempiere, quando il credito sia ancora oggetto di accertamento giudiziale e non presenti i requisiti della liquidità. La revoca del decreto ingiuntivo, nella parte eccedente l’importo riconosciuto, comporta che solo con la sentenza di definizione dell’opposizione si consolidi un titolo certo quanto all’an e al quantum, idoneo a fondare la decorrenza degli interessi.
Sulla base di tale principio, la Suprema Corte ha cassato la sentenza della Corte d’Appello di Brescia, rinviando alla medesima Corte, in diversa composizione, affinché ridetermini la decorrenza degli interessi alla luce dell’affermato principio di diritto e provveda anche sulle spese di lite.
La pronuncia si segnala per il chiarimento sistematico offerto in ordine agli effetti della revoca del decreto ingiuntivo sul piano dell’esigibilità del credito e, conseguentemente, sulla corretta individuazione del dies a quo degli interessi in sede esecutiva.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
I GRAVI MOTIVI RIGUARDANO IL PERICOLO CHE L’ESECUZIONE FORZATA POSSA DANNEGGIARE IL DEBITORE SENZA GARANZIA DI RISARCIMENTO
Ordinanza | Tribunale di Roma, Giudice Paolo Goggi | 26.04.2021 |
OPPOSIZIONE A D.I.: REQUISITI PER ISTANZA EX ART.649 C.P.C. PER SOSPENSIONE PROVVISORIA ESECUZIONE
AI FINI DEL PERICULUM IN MORA OCCORRE L’ALLEGAZIONE IN ORDINE ALLA SPECIFICA GRAVITÀ
Ordinanza | Tribunale di Asti, dott.ssa Monica Mastrandrea | 24.02.2016
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