ISSN 2385-1376In tema di ammissione al passivo di una procedura concorsuale il diritto di surrogazione di MCC non incontra alcun limite connesso al fatto che il creditore originario non sia stato soddisfatto per l’intero credito.
Il pagamento effettuato da MCC a seguito dell’escussione della garanzia estingue il credito della banca esclusivamente nella misura garantita e per questa stessa quota MCC acquista un credito autonomo verso la PMI, esercitabile anche in sede fallimentare.
Infatti, MCC non assume la qualità di coobbligato solidale della PMI beneficiaria del finanziamento.
MCC, pertanto, non garantisce l’adempimento dell’obbligazione della PMI, ma assicura il rischio creditizio dell’istituto di credito, rimanendo estraneo al rapporto obbligatorio principale tra la banca e l’impresa.
La garanzia statale è prestata non a favore dell’impresa debitrice, bensì a favore della banca finanziatrice, avendo ad oggetto il credito di quest’ultima ed il relativo recupero.
Da tale impostazione discende l’inapplicabilità alla fattispecie della disciplina della solidarietà passiva e, in ambito concorsuale, dell’art. 61, comma 2, della legge fallimentare, norma che subordina l’insinuazione all’integrale soddisfacimento della banca garantita
Ne consegue che l’insinuazione di MCC al passivo non determina alcuna duplicazione del credito, imponendo piuttosto, conclude la Cassazione, la corrispondente riduzione del credito ammesso in capo al soggetto finanziatore.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Terrusi – Rel. Crolla, con l’ordinanza n. 29599 del 10.11.2025.
La vicenda trae origine dalla mancata ammissione al passivo del fallimento di una società a responsabilità limitata del credito azionato dall’ente riscossore per conto di MCC, quale gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. Il credito, pari a circa 120.000 euro, traeva titolo dal pagamento effettuato da MCC in favore della Banca finanziatrice, a seguito dell’escussione della garanzia pubblica rilasciata su tre finanziamenti concessi alla società poi fallita.
Il Giudice delegato aveva escluso l’ammissione, ritenendo che l’importo residuo del credito fosse già stato insinuato integralmente dalla Banca e che l’ulteriore domanda di MCC si risolvesse in una duplicazione.
Il Tribunale, in sede di opposizione allo stato passivo, aveva confermato tale impostazione richiamando l’art. 61, comma 2, l. fall., secondo cui il regresso tra coobbligati falliti può essere esercitato solo dopo l’integrale soddisfacimento del creditore comune.
A giudizio del Tribunale, MCC, avendo pagato solo una parte del credito, non poteva surrogarsi nella posizione della Banca prima della sua integrale soddisfazione.
La Suprema Corte ribalta l’impostazione, muovendo da una ricostruzione sistematica della disciplina del Fondo di garanzia, istituito dall’art. 2, comma 100, della legge n. 662 del 1996 e regolato, tra l’altro, dal d.lgs. n. 123 del 1998.
La garanzia diretta del Fondo, prestata in favore delle banche e non delle imprese finanziate, è qualificata come esplicita, incondizionata e irrevocabile, operante in una percentuale variabile (fino all’80%) dell’esposizione creditizia.
Elemento centrale della decisione è l’affermazione secondo cui MCC non è coobbligato solidale del debitore principale.
Il Fondo non garantisce l’adempimento dell’obbligazione dell’impresa nei confronti della banca in senso civilistico, ma assicura il credito dell’istituto finanziatore nell’ambito di una misura pubblicistica di sostegno all’accesso al credito delle PMI. Ne consegue che, in caso di inadempimento dell’impresa e di escussione della garanzia, MCC, una volta effettuato il pagamento, si surroga ex lege nei diritti della Banca ai sensi dell’art. 1203 c.c., per la quota corrisposta.
Proprio l’estraneità del Fondo al rapporto obbligatorio tra Banca e impresa esclude l’applicabilità dell’art. 61, comma 2, l. fall. La norma presuppone infatti un rapporto di coobbligazione solidale tra più debitori nei confronti del medesimo creditore; situazione che non ricorre nel caso del Fondo di garanzia, il quale non è tenuto insieme all’impresa nei confronti della banca, ma adempie un’obbligazione propria di garanzia nei confronti dell’istituto finanziatore.
La Corte chiarisce altresì che non può parlarsi di adempimento solo parziale dell’obbligazione del debitore fallito da parte di MCC: il Fondo adempie integralmente la propria obbligazione di garanzia nella misura percentuale prevista (ad esempio, l’80%), mentre l’eventuale residuo rimane a carico dell’impresa nei confronti della banca. La surrogazione opera, dunque, per la quota pagata, senza necessità che il creditore originario sia integralmente soddisfatto.
Quanto al profilo concorsuale, la Suprema Corte ribadisce che il credito del Fondo, derivante dall’escussione, può essere fatto valere nel fallimento anche mediante iscrizione a ruolo ai sensi dell’art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123 del 1998, ed è assistito dal privilegio ivi previsto. Non si tratta di un credito duplicato rispetto a quello della banca, bensì della sostituzione soggettiva nella medesima posizione creditoria per la parte pagata, con correlativa necessità, sul piano operativo, di evitare una doppia ammissione per il medesimo importo.
Cassato il decreto impugnato, la causa viene rinviata al Tribunale in diversa composizione, affinché riesamini l’istanza di ammissione alla luce del principio per cui il gestore del Fondo di garanzia, non essendo coobbligato solidale del debitore, può insinuarsi al passivo per la quota pagata in surrogazione, senza che trovi applicazione il limite previsto dall’art. 61, comma 2, l. fall.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
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