ISSN 2385-1376Gli accordi patrimoniali intercorsi tra i coniugi e inseriti nelle pattuizioni della loro separazione consensuale omologata dal giudice possono essere impugnati dai loro creditori con l’azione di simulazione, finalizzata alla successiva escussione di quel coniuge che, mediante l’accordo, abbia trasferito all’altro coniuge determinati suoi beni, pregiudicando la capienza del suo patrimonio rispetto alle sue posizioni debitorie.
Le pattuizioni patrimoniali inserite nell’accordo di separazione, quando eccedono il contenuto tipico e assumono autonoma causa negoziale, restano soggette alle ordinarie regole civilistiche, inclusa l’azione di simulazione esperibile dal terzo.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Acierno – Rel. Tricomi con la sentenza n. 3442 del 16 febbraio 2026.
La vicenda trae origine dall’azione promossa dalla vedova di un investitore nei confronti del consulente finanziario del marito, ritenuto responsabile di appropriazione indebita aggravata. Accanto alla domanda risarcitoria, l’attrice aveva chiesto l’accertamento della simulazione assoluta degli accordi patrimoniali intervenuti tra il consulente e sua moglie in sede di separazione consensuale, deducendo che il trasferimento dell’intero patrimonio immobiliare del marito alla coniuge fosse stato predisposto al solo fine di sottrarre i beni alle pretese creditorie.
Il Tribunale aveva respinto la domanda di simulazione; la Corte d’appello aveva confermato tale esito. A seguito di ricorso per Cassazione, la Suprema Corte, con precedente ordinanza rescindente, aveva affermato il principio secondo cui gli accordi patrimoniali conclusi tra coniugi in occasione della separazione, ove abbiano contenuto autonomo rispetto al nucleo essenziale del negozio di separazione, sono impugnabili per simulazione, pur se trasfusi nel verbale omologato.
In sede di rinvio, la Corte d’appello di Milano ha accolto la domanda, ravvisando la simulazione assoluta degli atti dispositivi, con declaratoria di inefficacia nei confronti della creditrice. Avverso tale decisione la moglie del consulente finanziario ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo, da un lato, un’erronea applicazione dell’art. 1414 c.c., sostenendo che difettasse la volontà simulatoria, e, dall’altro, un vizio nell’utilizzo delle presunzioni ai sensi degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c.
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, offrendo un’ulteriore puntualizzazione sistematica sul tema degli accordi patrimoniali tra coniugi e della loro assoggettabilità all’azione di simulazione.
La decisione muove dalla distinzione, già tracciata dalla giurisprudenza di legittimità, tra il contenuto essenziale della separazione consensuale – costituito dal consenso a vivere separati e dalle statuizioni direttamente connesse ai doveri coniugali – e le pattuizioni ulteriori, aventi mera occasione nella crisi coniugale, che integrano espressione di autonomia negoziale ex art. 1321 c.c. Tali pattuizioni, pur inserite nel verbale omologato, conservano natura autonoma e sono soggette alle ordinarie regole civilistiche, ivi compresa l’impugnazione per simulazione.
Nel caso di specie, l’accordo non si limitava a disciplinare l’assegnazione della casa coniugale o il mantenimento, ma comportava il trasferimento dell’intero patrimonio immobiliare del marito alla moglie, configurando un assetto patrimoniale complessivo eccedente il contenuto tipico della separazione. Proprio tale ampiezza dispositiva ha consentito di qualificare le clausole come negozi autonomi, suscettibili di azione di simulazione da parte del terzo creditore pregiudicato.
La Corte ha inoltre ribadito che, quando la simulazione è fatta valere da un terzo, la prova può essere fornita mediante presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti. Nel caso concreto, la Corte territoriale aveva valorizzato una pluralità di elementi indiziari, tra cui la stretta concomitanza temporale tra l’emersione delle condotte illecite e la separazione consensuale, la rapida conclusione e trascrizione degli atti, la permanenza del marito nella gestione e nell’uso degli immobili trasferiti, nonché ulteriori circostanze sintomatiche dell’assenza di effettivo spossessamento.
Tale complessiva valutazione indiziaria, sorretta da motivazione logica e coerente, è stata ritenuta insindacabile in sede di legittimità, non potendo la Corte di Cassazione sostituire il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito.
La pronuncia conferma dunque che l’inserimento di pattuizioni patrimoniali nel verbale di separazione omologato non le sottrae al controllo di validità e alla possibile declaratoria di simulazione, ove emergano elementi idonei a dimostrare che il trasferimento sia stato meramente apparente e finalizzato a eludere le ragioni dei creditori. Si rafforza così un orientamento volto a impedire che lo strumento della separazione consensuale venga utilizzato come veicolo di operazioni fraudolente in danno dei terzi, riaffermando il primato della sostanza economica sull’involucro formale dell’atto.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
IL GIUDICE DEVE STABILIRE SE SIA COMUNQUE POSSIBILE RITENERE ACCETTABILMENTE PROBABILE L’ESISTENZA DEL FATTO DA PROVARE
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Scarano – Rel. Tassone | 13.03.2024 | n.6721
SIMULAZIONE COMPRAVENDITA: IL CREDITORE PUÒ INVOCARE ELEMENTI PRESUNTIVI A SOSTEGNO DELL’AZIONE
SPETTA ALL’ACQUIRENTE DIMOSTRARE L’EFFETTIVO PAGAMENTO DEL PREZZO
Sentenza | Tribunale di Genova, Giudice Maria Cristina Scarzella | 05.12.2019 | n.2549
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno








