ISSN 2385-1376“Il conferimento dell’incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell’albo di cui all’art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l’art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, an-che sanzionatori, facenti capo all’autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l’omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici”.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Brindisi, Giudice Francesco Giliberti, con la sentenza n. 22 del 8.1.2026.
IL FATTO
Con opposizione a precetto proposta ai sensi degli artt. 615, comma 1, e 617, comma 1, c.p.c., il debitore contestava la legittimità dell’azione esecutiva intrapresa nei suoi confronti in forza di un contratto di mutuo ipotecario stipulato nel 2012 con una Banca, successivamente confluito in un’operazione di cartolarizzazione ex l. n. 130/1999.
Il precetto era stato notificato dalla società cessionaria del credito a mezzo di una distinta società incaricata delle attività di recupero, che aveva agito quale procuratrice della titolare del credito. Proprio con riferimento a tale assetto soggettivo, l’opponente – in sede di precisazione delle conclusioni – deduceva la violazione dell’art. 106 TUB, assumendo che la società intimante non fosse iscritta nello speciale Albo degli intermediari finanziari tenuto dalla Banca d’Italia, pur avendo esercitato attività di riscossione e gestione del credito cartolarizzato.
Secondo la prospettazione attorea, l’iscrizione ex art. 106 TUB costituirebbe requisito indefettibile per lo svolgimento delle attività di recupero dei crediti ceduti nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione, come imposto dall’art. 2, comma 3, l. n. 130/1999, norma che verrebbe in rilievo quale disposizione imperativa posta a tutela di interessi pubblicistici connessi alla gestione del risparmio. Da ciò l’opponente faceva discendere la nullità del precetto per contrarietà a norme imperative, ai sensi dell’art. 1418, comma 1, c.c., nonché l’illegittimità degli atti esecutivi posti in essere da un soggetto privo del necessario titolo abilitativo.
La questione dell’iscrizione ex art. 106 TUB veniva dunque inquadrata non come mero profilo regolatorio-amministrativo, ma quale presupposto di validità dell’attività di recupero giudiziale ed esecutivo del credito, con incidenza diretta sulla legittimazione sostanziale e processuale della società incaricata.
Il Tribunale, pur rilevando l’inammissibilità della censura in quanto introdotta tardivamente, affrontava comunque il tema nel merito, escludendo che la mancata iscrizione nell’Albo ex art. 106 TUB possa determinare invalidità degli atti di riscossione o di tutela del credito. Richiamando la giurisprudenza di legittimità più recente, il giudice affermava che l’obbligo di iscrizione ha natura pubblicistica e rilevanza esclusivamente amministrativa, restando la sua violazione sanzionata nell’ambito dei poteri di vigilanza dell’Autorità competente, senza riflessi sul piano civilistico o processuale.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
OMESSA ISCRIZIONE ALBO EX ART 106 TUB SERVICER: NON SI VERIFICA ALCUNA INVALIDITÀ CIVILISTICA
TALE MANCANZA PUÒ ASSUMERE RILIEVO SUL DIVERSO PIANO DEL RAPPORTO CON L’AUTORITÀ DI VIGILANZA
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Travaglino – Rel. Fanticini | 18.03.2024 | n.7243
LA VIOLAZIONE DELLA NORMA HA RILIEVO SOLO NEL CONTESTO DELL’ORDINAMENTO BANCARIO
Sentenza | Tribunale di Lecce, Giudice Catello Maresca | 05.01.2026 | n.24
L’ART. 2 COMMA 6 DELLA L. N. 130 DEL 1999 NON HA IMMEDIATA VALENZA CIVILISTICA, MA ATTIENE, PIUTTOSTO ALLA REGOLAMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE BANCARIO E FINANZIARIO
Sentenza | Tribunale di Bergamo, Giudice Angela Randazzo | 02.01.2026 | n.4
LE NORME CONTENUTE NEL TUB NON HANNO ALCUNA VALENZA CIVILISTICA, MA ATTENGONO ALLA REGOLAMENTAZIONE (AMMINISTRATIVA) DEL SETTORE BANCARIO
Sentenza | Tribunale di Cosenza, Giudice Anna Rombolà | 02.01.2026 | n.2
PUÒ ASSUMERE RILIEVO SUL DIVERSO PIANO DEL RAPPORTO CON L’AUTORITÀ DI VIGILANZA O PER EVENTUALI PROFILI PENALISTICI
Sentenza | Tribunale di Palermo, Giudice Daniela Galazzi | 03.01.2026 | n.21
L’ART. 2, COMMA 6, DELLA L. N. 130 DEL 1999 NON HA IMMEDIATA VALENZA CIVILISTICA
Sentenza | Tribunale di Caltanissetta, Giudice Vincenza Virone | 02.01.2026 | n.2
NON SI CONFIGURA ALCUNA INVALIDITÀ CIVILISTICA
Sentenza | Tribunale di Bergamo, Giudice Giuseppe Liotta | 01.01.2026 | n.2
LE PREVISIONI DELL’ART. 106 T.U.B. NON HANNO ALCUNA VALENZA CIVILISTICA, MA ATTENGONO ALLA REGOLAMENTAZIONE (AMMINISTRATIVA) DEL SETTORE BANCARIO
Sentenza | Corte di Appello di Palermo, Pres. Porracciolo – Rel. Maisano | 07.01.2026 | n.30
LA MANCATA ISCRIZIONE RILEVA SOLO SUL PIANO DEL RAPPORTO CON L’AUTORITÀ E NON INCIDE SULLA VALIDITÀ DELLA PROCURA RILASCIATA DALLA SPV
Sentenza | Tribunale di Varese, Giudice Ida Carnevale | 10.02.2025 | n.103
L’ART. 2 C. 6 DELLA L. N. 130/99 SUL PIANO CIVILISTICO NON HA NATURA DI NORMA IMPERATIVA INDEROGABILE
Sentenza | Tribunale di Mantova, Giudice Alessandra Venturini | 30.05.2025 | n.33
NON ESISTE ALCUNA DISPOSIZIONE DI CARATTERE IMPERATIVO RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RECUPERO DEL CREDITO
Sentenza | Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Giudice Linda Catagna | 16.12.2025 | n.4062
NON ESISTE ALCUNA NORMA IMPERATIVA PER LE CONCRETE ATTIVITÀ DI RECUPERO
Sentenza | Corte Di Appello Di Milano, Pres. Aponte – Rel. Barberis | 23.12.2025 | N.3577
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