FIDEIUSSIONE: la deroga dell’art.1957 c.c. non richiede una specifica approvazione scritta ai sensi dell’art. 1341, comma 2, c.c.
Pubblicato il da Avv. Pasquale Iamunno
La clausola di rinuncia preventiva alla decadenza del creditore dall’obbligazione fideiussoria ai sensi dell’art. 1957 c.c., inserita nel contratto di fideiussione, non è considerata vessatoria e non richiede una specifica approvazione scritta ai sensi dell’art. 1341, comma 2, c.c., purché risulti specificamente sottoscritta; essa è pertanto valida se la rinuncia è espressamente e distintamente richiamata in calce all’atto fideiussorio.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Rel. Valentino, con la ordinanza n. 2683 del 4 febbraio 2025.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
NON È NECESSARIA LA SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA EX ART. 1341, COMMA 2, C.C.
Ordinanza | Corte di Cassazione, Rel. Valentino | 04.02.2025 | n.2683
LA GARANZIA NON HA UN TERMINE DI DECADENZA
Sentenza | Corte di Appello di Ancona, Pres. Gianfelice – Rel. Damiani | 03.07.2024 | n.1039
FIDEIUSSIONI-ANTITRUST: VALIDA LA DEROGA ALLE DISPOSIZIONI EX ART. 1957 CC
TALE CLAUSOLA È DA SEMPRE CONSIDERATA UN VEICOLO PER IL MIGLIORE FUNZIONAMENTO DEL CREDITO IN QUANTO CONSENTE UNA MAGGIORE TOLLERANZA
Sentenza | Tribunale di Napoli, Pres. Graziano – Rel. Fucito | 17.10.2023 | n.9489