FIDEIUSSIONE: la deroga dell’art.1957 c.c. non richiede una specifica approvazione scritta ai sensi dell’art. 1341, comma 2, c.c.

Pubblicato il da Avv. Pasquale Iamunno

FIDEIUSSIONE: la deroga dell’art.1957 c.c. non richiede una specifica approvazione scritta ai sensi dell’art. 1341, comma 2, c.c.

La clausola di rinuncia preventiva alla decadenza del creditore dall’obbligazione fideiussoria ai sensi dell’art. 1957 c.c., inserita nel contratto di fideiussione, non è considerata vessatoria e non richiede una specifica approvazione scritta ai sensi dell’art. 1341, comma 2, c.c., purché risulti specificamente sottoscritta; essa è pertanto valida se la rinuncia è espressamente e distintamente richiamata in calce all’atto fideiussorio.

Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Rel. Valentino, con la ordinanza n. 2683 del 4 febbraio 2025.

Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:

FIDEIUSSIONI ART. 1957 C.C.: LA CLAUSOLA DI RINUNCIA PREVENTIVA ALLA DECADENZA NON È CONSIDERATA VESSATORIA

NON È NECESSARIA LA SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA EX ART. 1341, COMMA 2, C.C.

Ordinanza | Corte di Cassazione, Rel. Valentino | 04.02.2025 | n.2683

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/fideiussioni-art-1957-c-c-la-clausola-di-rinuncia-preventiva-alla-decadenza-non-e-considerata-vessatoria

FIDEIUSSIONI: L’ART. 1957 CC NON OPERA IN CASO DI GARANZIA CORRELATA ALL’INTEGRALE SODDISFACIMENTO DELL’OBBLIGAZIONE PRINCIPALE

LA GARANZIA NON HA UN TERMINE DI DECADENZA

Sentenza | Corte di Appello di Ancona, Pres. Gianfelice – Rel. Damiani | 03.07.2024 | n.1039

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/fideiussioni-lart-1957-cc-non-opera-in-caso-di-garanzia-correlata-allintegrale-soddisfacimento-dellobbligazione-principale

FIDEIUSSIONI-ANTITRUST: VALIDA LA DEROGA ALLE DISPOSIZIONI EX ART. 1957 CC

TALE CLAUSOLA È DA SEMPRE CONSIDERATA UN VEICOLO PER IL MIGLIORE FUNZIONAMENTO DEL CREDITO IN QUANTO CONSENTE UNA MAGGIORE TOLLERANZA

Sentenza | Tribunale di Napoli, Pres. Graziano – Rel. Fucito | 17.10.2023 | n.9489

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/fideiussioni-antitrust-valida-la-deroga-alle-disposizioni-ex-art-1957-cc

FIDEIUSSIONE: la deroga dell’art.1957 c.c. non richiede una specifica approvazione scritta ai sensi dell’art. 1341, comma 2, c.c. - Ex Parte Creditoris