
In tema di contratto autonomo di garanzia con clausola “a prima richiesta”, il rispetto del termine semestrale previsto dall’art. 1957, comma 1, c.c. può essere soddisfatto mediante una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessaria la proposizione di una domanda giudiziale. Questo principio vale anche per fideiussioni con clausola a prima richiesta che derogano al beneficium excussionis.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Scarano – Rel. Moscarini, con l’ordinanza n. 9680 del 13.04.2025, con la quale è stato dichiarato inammissibile l’opposizione proposta da un fideiussore nei confronti del decreto ingiuntivo notificato dalla società cessionaria dei crediti di una banca, nel quale aveva eccepito, oltre alla nullità della garanzia fideiussoria omnibus per contrasto delle clausole ivi contenute con l’art. 2, comma 2, lett. a)L. 287 del 1990, anche di dichiarare la decadenza della banca ai sensi dell’art. 1957c.c. per essere l’obbligazione restitutoria a carico della debitrice scaduta in tempi remoti e per non avere la banca coltivato il credito nei confronti della debitrice principale nel termine di sei mesi prescritto dalla norma.
Nel caso di specie, osservavano gli Ermellini che doveva ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento rivolta dalla creditrice procedente.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
NON SERVE UN’AZIONE GIUDIZIARIA PER INTERROMPERE LA DECADENZA
Sentenza | Tribunale di Milano, Giudice Guido Macripò | 16.11.2023 | n.9147
NON È NECESSARIA L’AZIONE GIUDIZIALE DELLA BANCA
Sentenza | Corte d’Appello di Milano, Pres. Bonaretti – Rel. Aragno | 24.01.2023 | n.220
CIÒ VALE IN CASO DI IMPEGNO DEL FIDEIUSSORE A PAGARE “A SEMPLICE RICHIESTA SCRITTA” E FA VENIR MENO L’ONERE DI AGIRE GIUDIZIALMENTE
Sentenza | Tribunale di Cremona, Giudice Daniele Moro | 18.10.2022 | n.502
FIDEIUSSIONI OMNIBUS – ANTITRUST: LO IATO TEMPORALE RENDE LEGITTIMA LA DEROGA DEL 1957 CC
IL GARANTE DEVE DIMOSTRARE L’ESISTENZA DI UNA NUOVA INTESA ANTICONCORRENZIALE NEL 2018
Sentenza | Tribunale di Bari, Pres. Simone – Rel De Palma | 05.12.2022 | n.4501
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