FIDEIUSSIONI SPECIFICHE: la clausola di deroga agli effetti della scadenza dell’obbligazione principale (art. 1957 c.c.) non è vessatoria

Pubblicato il da Redazione

FIDEIUSSIONI SPECIFICHE: la clausola di deroga agli effetti della scadenza dell’obbligazione principale (art. 1957 c.c.) non è vessatoria

La clausola di deroga agli effetti della scadenza dell’obbligazione principale (art. 1957 c.c.), quando inserita in fideiussioni specifiche, non perde di per sé la sua validità né può essere ritenuta intrinsecamente vessatoria, diversamente da quanto avverrebbe nel contesto delle fideiussioni omnibus sanzionate.

Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Scotti – Rel. Marulli, con la sentenza n. 21841 del 2 agosto 2024.

Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:

FIDEIUSSIONI ART. 1957 C.C.: LA CLAUSOLA DI RINUNCIA PREVENTIVA ALLA DECADENZA NON È CONSIDERATA VESSATORIA

NON È NECESSARIA LA SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA EX ART. 1341, COMMA 2, C.C.

Ordinanza | Corte di Cassazione, Rel. Valentino | 04.02.2025 | n.2683

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/fideiussioni-art-1957-c-c-la-clausola-di-rinuncia-preventiva-alla-decadenza-non-e-considerata-vessatoria

FIDEIUSSIONI: L’ART. 1957 CC NON OPERA IN CASO DI GARANZIA CORRELATA ALL’INTEGRALE SODDISFACIMENTO DELL’OBBLIGAZIONE PRINCIPALE

LA GARANZIA NON HA UN TERMINE DI DECADENZA

Sentenza | Corte di Appello di Ancona, Pres. Gianfelice – Rel. Damiani | 03.07.2024 | n.1039

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/fideiussioni-lart-1957-cc-non-opera-in-caso-di-garanzia-correlata-allintegrale-soddisfacimento-dellobbligazione-principale

FIDEIUSSIONI-ANTITRUST: VALIDA LA DEROGA ALLE DISPOSIZIONI EX ART. 1957 CC

TALE CLAUSOLA È DA SEMPRE CONSIDERATA UN VEICOLO PER IL MIGLIORE FUNZIONAMENTO DEL CREDITO IN QUANTO CONSENTE UNA MAGGIORE TOLLERANZA

Sentenza | Tribunale di Napoli, Pres. Graziano – Rel. Fucito | 17.10.2023 | n.9489

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/fideiussioni-antitrust-valida-la-deroga-alle-disposizioni-ex-art-1957-cc

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