FIDEIUSSIONI SPECIFICHE: la clausola di deroga agli effetti della scadenza dell’obbligazione principale (art. 1957 c.c.) non è vessatoria
Pubblicato il da Redazione
La clausola di deroga agli effetti della scadenza dell’obbligazione principale (art. 1957 c.c.), quando inserita in fideiussioni specifiche, non perde di per sé la sua validità né può essere ritenuta intrinsecamente vessatoria, diversamente da quanto avverrebbe nel contesto delle fideiussioni omnibus sanzionate.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Scotti – Rel. Marulli, con la sentenza n. 21841 del 2 agosto 2024.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
NON È NECESSARIA LA SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA EX ART. 1341, COMMA 2, C.C.
Ordinanza | Corte di Cassazione, Rel. Valentino | 04.02.2025 | n.2683
LA GARANZIA NON HA UN TERMINE DI DECADENZA
Sentenza | Corte di Appello di Ancona, Pres. Gianfelice – Rel. Damiani | 03.07.2024 | n.1039
FIDEIUSSIONI-ANTITRUST: VALIDA LA DEROGA ALLE DISPOSIZIONI EX ART. 1957 CC
TALE CLAUSOLA È DA SEMPRE CONSIDERATA UN VEICOLO PER IL MIGLIORE FUNZIONAMENTO DEL CREDITO IN QUANTO CONSENTE UNA MAGGIORE TOLLERANZA
Sentenza | Tribunale di Napoli, Pres. Graziano – Rel. Fucito | 17.10.2023 | n.9489