FIDEIUSSIONE: il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo è idoneo ex art. 1957 cc ad evitare la decadenza
Pubblicato il da Avv. Angela Ruocco
Il tempestivo deposito del ricorso per decreto ingiuntivo è elemento idoneo ad integrare l’ “istanza” di cui all’art. 1957 cod. civ. che non è atto necessariamente recettizio considerando che la ratio della norma è quella di limitare una situazione di possibile incertezza in merito alla sussistenza della garanzia e permettere al garante di poter reintegrare il patrimonio nei confronti del debitore principale.
La successiva notificazione del decreto non è elemento che integra “l’istanza” e deve essere valutata solo al fine di verificare il rispetto dell’ultima parte del primo comma dell’art. 1957 cod. civ. che richiede che le istanze siano “con diligenza continuate”.
Così si è pronunziato il Tribunale di Brescia, Giudice Alessia Busato nella sentenza n. 413 del 21/02/2022 relativa ad una opposizione a decreto ingiuntivo.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
FIDEIUSSIONI-MUTUO: I LIMITI ALLA DEROGA ALL’ECCEZIONE DI DECADENZA EX ART. 1957 C.C.
IL DEBITORE VA ESCUSSO NEI SEI MESI DALLA SCADENZA DELLA OBBLIGAZIONE
Ordinanza | Corte di Cassazione, III sez. civ., Pres. Amendola – Rel. Positano | 26.05.2020 | n.9862
FIDEIUSSIONE-ANTITRUST SCHEMA ABI: I TRE PRESUPPOSTI PROBATORI DA ALLEGARE
E’ TENUTO A PROVARE 1. CONFORMITÀ 2. ESISTENZA 3. LESIONE
Sentenza | Tribunale di Roma, Pres. Pedrelli-Rel.Postiglione | 27.10.2021 | n.16776
UNA DEDUZIONE GENERICA NON PUÒ ESSERE APPREZZATA DAL GIUDICE DELL’OPPOSIZIONE E NE DETERMINA IL RIGETTO
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Stefania Garrisi | 12.08.2021 | n.13534