FIDEIUSSIONI-MUTUO: i limiti alla deroga all’eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c.
Pubblicato il da Redazione - aggiornato il
In materia di fideiussioni, la deroga alla disciplina dell’eccezione di decadenza prevista dall’articolo 1957 c.c. non può ritenersi implicitamente prevista per il semplice inserimento, nella garanzia, di una clausola che esprima il carattere solidale della obbligazione di garanzia, non essendo la clausola incompatibile con l’applicazione dell’articolo 1957 c.c. La possibilità di escludere il beneficium excussionis non interferisce invero con la previsione di cui all’articolo 1957 c.c., in base alla quale il fideiussore è liberato quando il creditore non abbia agito contro il debitore principale nel termine di sei mesi dalla scadenza della obbligazione.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, III sez. civ., Pres. Amendola – Rel. Positano, con l’ordinanza n. 9862 del 26 maggio 2020.