ISSN 2385-1376In tema di fideiussione e tutela del consumatore, la qualità di consumatore della persona fisica che presti garanzia a favore di una società costituisce un fatto costitutivo dell’eccezione di vessatorietà delle clausole contrattuali ai sensi degli artt. 33 e ss. del Codice del consumo e deve essere allegata e provata dalla parte che intende avvalersene. Ne consegue che, in difetto di allegazione tempestiva e di prova dello scopo personale della garanzia, non può trovare applicazione la disciplina sulle clausole vessatorie, né può gravare sulla controparte professionale l’onere di dimostrare la natura professionale del garante.
Il fideiussore, in particolare, ha l’onere di fornire la prova dell’elemento costitutivo dell’asserita qualità di consumatore, vale a dire di aver prestato la garanzia per ragioni meramente personali e non per finalità o interessi relativi all’attività imprenditoriale della società debitrice dimostrando, in particolare, di non possedere partecipazioni al suo capitale sociale e di non ricoprirne ruoli amministrativi e gestionali.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Scoditti – Rel. Di Marzio, con l’ordinanza n. 4051 del 23 febbraio 2026.
La pronuncia trae origine da una controversia promossa da una fideiussore persona fisica nei confronti di un istituto bancario e dei soggetti succeduti nella titolarità del credito, volta a ottenere la declaratoria di nullità della fideiussione prestata a garanzia delle obbligazioni di una società debitrice. L’attrice aveva dedotto, tra l’altro, che la garanzia fosse invalida perché riferita a rapporti bancari affetti da nullità e, in via subordinata, che la banca fosse decaduta dalla garanzia ai sensi degli artt. 1956 e 1957 c.c.; inoltre aveva prospettato la nullità di alcune clausole contrattuali assumendo la propria qualità di consumatrice e invocando l’applicazione della disciplina di tutela prevista dal Codice del consumo.
Il Tribunale aveva respinto la domanda e la decisione era stata confermata dalla Corte d’appello di Salerno, la quale aveva escluso che la garante avesse adeguatamente allegato e provato la propria qualità di consumatrice, rilevando altresì la tardività della relativa deduzione, formulata solo in una fase avanzata del giudizio. La fideiussore ha quindi proposto ricorso per cassazione, sostenendo, da un lato, che sulla qualifica di consumatore si fosse formato giudicato interno, poiché la banca non aveva proposto appello incidentale sul punto, e, dall’altro, che la corte territoriale avesse erroneamente posto a suo carico l’onere di dimostrare tale qualità, in violazione della normativa europea e nazionale in materia di tutela del consumatore.
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato, confermando l’impostazione della corte territoriale e chiarendo alcuni principi rilevanti in materia di applicazione della disciplina consumeristica alle fideiussioni. In primo luogo, la Suprema Corte ha escluso la formazione di un giudicato interno sulla qualifica di consumatore della ricorrente, osservando che tale questione non aveva costituito oggetto di una specifica domanda o eccezione decisa in senso sfavorevole alla Banca nel giudizio di primo grado. In assenza di una statuizione autonoma su tale punto, non poteva configurarsi alcuna soccombenza della parte vittoriosa né, conseguentemente, alcun onere di proporre appello incidentale.
La Corte ha inoltre precisato che la qualità di consumatore non integra una questione pregiudiziale o preliminare di merito idonea a definire il giudizio, ma costituisce piuttosto un fatto costitutivo dell’eccezione di abusività della clausola contrattuale ai sensi degli artt. 33 e ss. del Codice del consumo. In quanto tale, essa deve essere allegata e provata dalla parte che intende avvalersi della relativa disciplina protettiva.
Quanto al riparto dell’onere della prova, la Cassazione ha ribadito che, in coerenza con i principi generali dettati dall’art. 2697 c.c., spetta al soggetto che invochi la tutela consumeristica dimostrare la propria qualità di consumatore, ossia che il contratto sia stato concluso per finalità estranee alla propria eventuale attività imprenditoriale o professionale. Tale principio vale anche nel caso della fideiussione prestata da una persona fisica a favore di una società, poiché la qualifica soggettiva del garante deve essere accertata con riferimento alle sue condizioni personali e allo scopo perseguito con la prestazione della garanzia.
Richiamando la giurisprudenza della Corte di giustizia e quella di legittimità formatasi sul punto, la Corte ha ribadito che il fideiussore non può essere qualificato automaticamente come professionista in ragione della natura imprenditoriale del debitore garantito; tuttavia, ciò non comporta alcuna deroga alle ordinarie regole sull’onere della prova. Spetta quindi al garante dimostrare che la fideiussione sia stata prestata per ragioni meramente personali e non per interessi connessi all’attività della società garantita, circostanza che, nel caso concreto, non risultava né allegata tempestivamente né dimostrata.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha ritenuto corretta la decisione della corte territoriale che aveva escluso l’applicabilità della disciplina sulle clausole vessatorie, confermando il rigetto delle domande della fideiussore e dichiarando inammissibile il ricorso, con condanna della ricorrente alle spese e all’applicazione delle ulteriori sanzioni previste dall’art. 96 c.p.c.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
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