ISSN 2385-1376Provvedimento segnalato dall’Avv. Alberto Prati del Foro di Reggio Emilia
In materia di interessi legali sul deposito cauzionale versato dall’inquilino di un contratto di affitto è indiscusso che il termine di prescrizione degli interessi sia di cinque anni ai sensi dell’art. 2948 n.4) cc, e che il momento di decorrenza di tale termine deve essere invece individuato, per ogni annualità di interessi, alla fine di ciascun anno del rapporto di locazione.
Se è vero che il deposito cauzionale versato dal conduttore ha carattere di pegno irregolare, in quanto la somma di denaro che lo costituisce passa in proprietà del locatore, mentre il conduttore ha in relazione ad essa un diritto di credito solo dal momento in cui, venuta meno alla funzione del deposito, può chiederne la restituzione, alla regola generale per la quale gli interessi sulla cauzione vanno versati quando va restituito il deposito irregolare, deroga espressamente l’art. 11 legge 27.07.1978 n. 392 (come anche, in precedenza, l’art. 9 L.833/69: così Cass. 1564/76) stabilendo invece il diritto del conduttore di ricevere, e dunque di vedersi “corrisposti” alla fine di ogni anno gli interessi sul deposito cauzionale.
Poiché alla fine di ogni anno del rapporto di locazione il conduttore ha dunque diritto a ricevere interessi, è dalla fine di ogni anno che può essere fatto da lui valere il diritto alla loro corresponsione, e, in mancanza di esercizio, ai sensi dell’art. 2935 cc inizia a decorrere il relativo termine di prescrizione.
Questi sono i principi espressi dalla Corte di Appello di Bologna, Pres. Salvadori – Rel. Giuliano, con la sentenza n. 1664 del 3 ottobre 2025.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
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Sentenza | Cass. civ. Sez. Unite, Pres. Vivaldi – Rel. Scarano | 08.03.2019 | n.6882
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