ISSN 2385-1376Articolo a cura dell’Avv. Giuseppe Russo, del Foro di Roma
“Nel procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari è escluso l’obbligo della notificazione del titolo contrattuale al fideiussore che abbia partecipato alla stipula del contratto di mutuo”.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Cagliari, Pres. Latti – Rel. Savona, con l’ordinanza del 2 aprile 2026, con la quale, ha rigettato il reclamo proposto dall’esecutato (fideiussore in un contratto di mutuo fondiario) avverso l’ordinanza con la quale il G.E. aveva denegato la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo nel giudizio di opposizione a precetto.
Tra i motivi di opposizione prima (e di reclamo poi), l’esecutato aveva addotto l’omessa notifica nei propri confronti del contratto di mutuo.
Il Collegio ha dato atto della esistenza di due distinti orientamenti della giurisprudenza di merito sull’esenzione prevista dall’art. 41 TUB, operante, secondo un primo indirizzo (Tribunale di Pavia n. 970 del 2025 e Tribunale di Bergamo n. 209 del 2025), nei confronti del debitore principale, dei suoi eredi e del terzo datore di ipoteca (per quest’ipotesi, Corte di cassazione n. 27848 del 2022) e, secondo altro orientamento (Tribunale di Cremona n. 371 del 2025 e Tribunale di Vallo della Lucania n. 912 del 2024), applicabile anche al fideiussore che abbia prestato la garanzia all’interno dell’atto di mutuo fondiario.
Il Collegio ha aderito al secondo indirizzo, sia sulla base della “particolare ampiezza della formulazione della norma di cui all’art. 41, comma I, T.U.B. (Nel procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari è escluso l’obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo)” sia sulla base della ratio dell’art. 41, T.U.B., che risponde all’esigenza di speditezza dell’esecuzione senza compromettere il diritto di difesa del debitore, parte contrattuale già a conoscenza e nel possesso del titolo. Logica, questa, invocabile anche all’esecuzione contro il fideiussore, che ha preso parte alla stipula del mutuo.
La pronuncia del Collegio è condivisibile anche per il richiamo alla nozione ampia di credito fondiario che, nell’ambito di una diversa procedura pendente avanti altro Foro, è stata addotta per autorizzare l’anticipazione, ex art. 41 T.U.B., in favore del creditore istante munito di un decreto ingiuntivo fondato su apertura di credito fondiaria (si veda Tribunale di Roma, Sezione IV, G.E. Dott. G. Lauropoli, ordinanza del 24/04/2025).
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
IL TERZO PROPRIETARIO, SOGGETTO DIVERSO DAL DEBITORE CONTRATTUALE, NON HA DIRITTO ALLA NOTIFICA EX ART. 41 TUB
Sentenza | Civile Sent. Sez. 3 Pres. DE STEFANO Rel. FANTICINI | 22.09.2022 | n.27848
ALLA SUPREMA CORTE IL QUESITO SE IL CREDITORE FONDIARIO POSSA PROSEGUIRE L’ESECUZIONE IMMOBILIARE IN COSTANZA DI UNA PROCEDURA DI SOVRAINDEBITAMENTO
Sentenza | Corte di Cassazione, Pre. Cristiano – Rel. Crolla | 19.08.2024 | n.22914
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