ISSN 2385-1376Nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisce per ottenere la restituzione di somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha l’onere di provare l’inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole oltre che degli estratti conto (Cass. 2021, n. 6480; 2024, n. 26867); ulteriormente precisando che, quanto alla forma scritta, se il contratto è negato, nel senso che è negata l’esistenza di un testo scritto, la contraria prova della sua esistenza è a carico della Banca. Quando si nega l’esistenza stessa del contatto, giammai potrà onerarsi di produrre un contatto in tesi inesistente. In tale ipotesi è la banca tenuta a tale produzione, al fine di legittimare il proprio operato (Cass. 2023, n. n. 3565; 2024 n. 3310).
Solo quando non si fa questione di inesistenza del contratto in forma scritta –ma solo di illegittimità di talune clausole, ritenuta pacifica la esistenza del documento pattizio formale –, resta integro l’onere della prova a carico del correntista anche quanto alla produzione del contratto per consentire al giudice l’esame dei patti contestati.
Recente giurisprudenza ha chiarito che il contratto non rientra nei documenti dei quali può essere chiesta la consegna ex art. 119, comma 4 TUB; solo se il cliente assuma di non aver mai ricevuto consegna di copia dello scritto o se lo abbia in ipotesi smarrito (questioni mai dedotte in questo giudizio dall’attore né in citazione e neppure nelle successive memorie), al più potrà far valere il proprio diritto, sancito dal comma 1 dell’art. 117 TUB, di ricevere una copia o formulare istanza ex art. 210 c.p.c. di esibizione del documento mai ricevuto o in ipotesi smarrito (Cass. 2026, ordinanza n. 251). Con l’ulteriore chiarimento che solo se il cliente contesta la originaria mancata ricezione la banca deve dimostrare la consegna (ma si tratta di questioni, come accennato, mai dedotte dal correntista).
Questi sono i principi espressi dalla Corte di Appello di Napoli, Pres. Cataldi – Rel.Rizzi, con la sentenza n. 3213 del 28 aprile 2026.
Il caso origina dal giudizio promosso da una società nei confronti di una Banca, nel quale proponeva domanda di accertamento negativo, rettifica del saldo e ripetizione di indebito, in riferimento ad un conto corrente sul quale era regolato un conto anticipi, conti già estinti, previo accertamento della nullità dei contratti, privi dei requisiti di sostanza e di forma, della illegittimità della clausola anatocistica, della c.m.s., del calcolo delle valute, dei tassi ultra – legali non pattuiti per iscritto e, comunque, usurari, della variazione unilaterale dei tassi in senso sfavorevole al cliente, vinte le spese di lite.
A sostegno della pretesa la società non ha prodotto i contratti ma solo gli estratti conto riferibili al conto ordinario (dal terzo trimestre 2012 al 31 agosto 2010) ed al conto anticipi (dal terzo trimestre 2002 al 31 luglio 2010), oltre che riassunti a scalare; non dedusse l’inesistenza di un testo scritto e neppure ha approfondito l’argomento della omessa consegna dei necessari documenti, ma soltato eccepito che tutti i contratti bancari necessitano di forma scritta, requisito nella specie non rispettato, in ragione della sottoscrizione della scheda negoziale unicamente dal cliente, aggiungendo tra l’altro di aver revocato il consenso a suo tempo rilasciato per la sottoscrizione dei contratti, con conseguente determinazione di nullità e/o inesistenza degli stessi; chiedendo al Giudice di ordinare alla Banca, ex art. 210 c.p.c. ed art. 119 t.u.b., l’esibizione dei contratti; e di disporsi c.t.u. contabile.
Costituitasi la Banca che contestava l’avversa difesa eccependo la prescrizione delle rimesse e la natura esplorativa della chiesta c.t.u., per non avere l’attore dimostrato la nullità delle clausole e la natura indebita delle poste, la stessa chiariva che i contratti erano pacificamente esistenti ma che il correntista, che ne era onerato, non li aveva prodotti, non aveva indicato la data di stipula e neppure aveva prodotto l’intera sequenza degli estratti, di talché la domanda di accertamento negativo e ripetizione di indebito non erano provate; espose di non essere in grado di produrre le schede contrattuali, datate e non più presenti negli archivi, e che il contratto “monofirma” era pacificamente valido.
Il Tribunale in parziale accoglimento della domanda, ha rideterminato il saldo dei conti alla data del 9.8.2010, a credito per il cliente nell’importo di € 268.175,01, ed ha condannato la Banca al pagamento dell’indicato importo, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, oltre che al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 21.000,00 per compensi ed € 1.092,00 per esborsi, oltre accessori (con attribuzione alle difese) ed alla rifusione in favore dell’attrice delle spese di c.t.u., già versate; ha rigettato la domanda di danno.
Nel decidere, il Tribunale ha ritenuto il difetto di pattuizione per iscritto delle contestate clausole posto che la Banca, che ne era onerata, non aveva prodotto i contratti, con la conseguenza che ogni addebito era da considerarsi illegittimo.
La Banca proponeva appello, basato su due motivi:
- violazione delle regole di distribuzione dell’onere della prova – art. 2697 c.c. –;
- omessa reiterazione specifica delle istanze istruttorie all’udienza di precisazione delle conclusioni ed illegittimità dell’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. disposto dal Tribunale.
Il Collegio ha ritenuto fondato il motivo affermando che, secondo ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, qualora non sia contestata l’inesistenza del contratto di conto corrente ma solo la nullità di alcune clausole in esso contenute, permane in capo al correntista l’onere di produzione del contratto, al fine di consentire al Giudice l’esame dei patti contestati.
Sol quando si nega l’esistenza stessa del contatto, sarà la Banca ad essere tenuta a tale produzione, al fine di legittimare il proprio operato.
Quanto al secondo motivo di appello, la Corte lo ha ritenuto fondato in quanto recente giurisprudenza ha chiarito che il contratto non rientra nei documenti dei quali può essere chiesta la consegna ex art. 119, comma 4 TUB.
Solo se il cliente assume di non aver mai ricevuto consegna di copia dello scritto o se lo abbia in ipotesi smarrito (questioni mai dedotte in questo giudizio dall’attore né in citazione e neppure nelle successive memorie), al più potrà far valere il proprio diritto, sancito dal comma 1 dell’art. 117 TUB, di ricevere una copia o formulare istanza ex art. 210 c.p.c. di esibizione del documento mai ricevuto o in ipotesi smarrito.
Sulla base di tali argomenti, la Corte di Appello ha accolto il gravame, con condanna della società al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
SI APPLICANO LE REGOLE GENERALI IN TEMA DI ONERE DELLA PROVA DI CUI ALL’ART. 2697 COD. CIV
Sentenza | Tribunale di Milano, Giudice Anna Giorgia Carbone | 20.11.2024 | n.10117
È TENUTO ANCHE A PRODURRE IN GIUDIZIO IL CONTRATTO SCRITTO DI CONTO CORRENTE
Sentenza | Tribunale di Avellino, Giudice Alessia Marotta | 06.02.2024 | n.256
IL MEDESIMO HA L’ONERE DI PRODURRE GLI ESTRATTI CONTO CON LE SINGOLE RIMESSE SUSCETTIBILI DI RIPETIZIONE
Sentenza | Tribunale di Lagonegro, Giudice Giuseppe Izzo | 03.10.2023 | n.42
INDEBITO: IL CORRENTISTA DEVE PRODURRE GLI ESTRATTI CONTO
L’EVENTUALE CARENZA DELLA PROVA PUÒ ESSERE INTEGRATA ANCHE CON ALTRI MEZZI DI COGNIZIONI DISPOSTI D’UFFICIO
Ordinanza | Corte di Cassazione, I sez. civ., Pres. De Chiara – Rel. Caradonna | 17.04.2020 | n.7895
È IN CAPO AL CORRENTISTA L’ONERE DI PROVARE CHE I PAGAMENTI SIANO STATI EFFETTUATI E CHE GLI STESSI SIANO PRIVI DI UNA VALIDA CAUSA DEBENDI
Ordinanza | Cassazione Civile, Sez. I, Pres. Schirò – Rel. Genovese | 28.11.2018 | n.30822
INDEBITO OGGETTIVO PARZIALE: L’ONERE DELLA PROVA INCOMBE SULLA PARTE CHE AGISCE
L’ESISTENZA DELL’INDEBITO OGGETTIVO DIPENDE DALLA MANCANZA ORIGINARIA E SOPRAVVENUTA DI QUALUNQUE CAUSA GIUSTIFICATIVA DEL PAGAMENTO
Sentenza | Cassazione civile, sezione terza | 14.05.2012 | n.7501
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