ISSN 2385-1376Il procedimento è stato patrocinato dall’Avv. Paolo Calabretta, del Foro di Catania, con la collaborazione della dott.ssa Francesca Piccolo, coautrice anche dell’articolo giuridico.
In caso di pegno irregolare costituito su somme di denaro depositate su conto corrente, il trasferimento della proprietà delle somme alla Banca pignoratizia, ai sensi dell’art. 1851 c.c., preclude l’assegnazione diretta delle stesse al creditore procedente in sede di espropriazione presso terzi; nondimeno è pignorabile ed assegnabile il credito eventuale e condizionato del debitore nei confronti dell’istituto di credito avente ad oggetto la restituzione delle somme che dovessero residuare all’esito dell’escussione, totale o parziale, della garanzia, trattandosi di posizione giuridica attiva riconducibile ad un rapporto già esistente, identificabile nei suoi elementi oggettivi e soggettivi ed astrattamente idonea a svolgere funzione satisfattiva, ancorché subordinata al verificarsi di un evento futuro ed incerto.
Questi sono i principi espressi dal Tribunale di Busto Arsizio, Giudice Marco Lualdi, con l’ordinanza del 12.2.2026.
IL FATTO
Con Ordinanza resa in data 12 febbraio 2026 (che si allega), il Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Busto Arsizio ha affrontato una questione che si verifica con una certa frequenza in materia di espropriazione presso terzi su c/c bancari e cioè se – in presenza di un conto corrente garantito da pegno irregolare – sia ammissibile o meno disporre l’assegnazione, seppure condizionata, delle somme oggetto di pegno. Il provvedimento si segnala per l’equilibrata composizione degli interessi coinvolti e per la valorizzazione della posizione del creditore procedente, nel rispetto della disciplina civilistica del pegno e dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di crediti futuri o condizionati.
Nell’ambito di una procedura esecutiva presso terzi, il terzo pignorato rendeva dichiarazione qualificata come “negativa”, pur dando atto dell’esistenza di un conto corrente intestato al debitore esecutato con saldo attivo, precisando che le somme ivi giacenti risultavano costituite in pegno a garanzia di linee di credito, tuttora in essere.
Il creditore procedente contestava tempestivamente la dichiarazione ai sensi dell’art. 549 c.p.c. – senza mettere in discussione la validità né l’opponibilità del pegno – ma chiedendo al Giudice di disporre l’assegnazione condizionata, al venir meno del vincolo pignoratizio.
Il Giudice dell’esecuzione ha qualificato il vincolo come pegno irregolare ai sensi dell’art. 1851 c.c., rilevando come, in tale ipotesi, la somma di denaro data in garanzia venga trasferita in proprietà al creditore pignoratizio, con obbligo di restituzione dell’eventuale residuo una volta soddisfatte le obbligazioni garantite.
Ciò premesso, accogliendo integralmente la tesi del creditore procedente, il giudice ha riconosciuto che l’obbligo della banca di restituire le somme eventualmente residue a seguito dell’escussione (o mancata escussione) del pegno integra una posizione attiva del debitore, seppure eventuale e condizionata.
Invero, i presupposti e le caratteristiche dei crediti futuri o condizionati, individuati dalla giurisprudenza di legittimità quali posizioni attive dell’esecutato suscettibili di assegnazione, risultano ormai chiaramente delineati. Tali crediti devono essere valutati in ragione della loro attitudine a svolgere una funzione satisfattiva, devono integrare una posizione giuridica dell’esecutato dotata di una capacità satisfattiva futura concretamente prospettabile al momento dell’assegnazione e possono essere anche meramente eventuali, purché riconducibili a un rapporto giuridico identificato e già esistente (Cfr. Cass. 28.6.1994 n. 6206; Cass. 15.3.2004 n. 5235; Cass. 27.10.2022 n. 31884).
Dalla lettura dell’Ordinanza, quindi, si evince che il G. E., avendo disposto l’assegnazione condizionata del credito, in favore del creditore pignorante, ha contemperato gli interessi del creditore pignorante e quelli del terzo pignorato e, segnatamente:
- ha preservato integralmente i diritti della banca pignoratizia;
- ha evitato, nel contempo, che il vincolo reale si traduca in una sostanziale sottrazione sine die delle somme all’azione esecutiva;
- ha garantito, così, al creditore procedente una tutela effettiva, ancorché differita e subordinata.
In tal modo, il giudice ha realizzato un equilibrato bilanciamento tra la funzione di garanzia del pegno irregolare e il principio di responsabilità patrimoniale del debitore ex art. 2740 c.c., impedendo che la mera esistenza del vincolo si traduca in una paralisi dell’esecuzione.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
PEGNO: È REGOLARE QUELLO POSTO SU SALDO DI CONTO CORRENTE BANCARIO IN FAVORE DELLA BANCA DEPOSITARIA
TALE GARANZIA DIVENTA IRREGOLARE SOLO QUANDO VIENE CONFERITA ALLA BANCA LA FACOLTÀ DI DISPORRE DELLA RELATIVA SOMMA
Sentenza | Tribunale di Genova, Giudice Patrizia Cazzato | 03.11.2023 | n.2687
RILEVA LA VOLONTÀ DELLE PARTI DI CONFERIRE AL CREDITORE LA FACOLTÀ DI DISPORRE DEL BENE PER SODDISFARE I PROPRI CREDITI
Sentenza | Cass. civ., Pres. Graziosi – Rel. Scrima | 04.04.2022 | n.12229
DIMOSTRA L’AVVENUTO PASSAGGIO DELLA DISPONIBILITÀ GIURIDICA DELLA SOMMA IN CAPO AL CLIENTE
Sentenza | Tribunale di Sulmona, Giudice Marta Sarnelli | 16.11.2020 | n.219
PEGNO ROTATIVO: OPPONIBILE AI TERZI DAL MOMENTO DELLA REGISTRAZIONE DEL VINCOLO
LA CLAUSOLA DI ROTATIVITÀ NON HA CARATTERE NOVATIVO ED È IDONEO A SALVAGUARDARE LA CONTINUITÀ DEL RAPPORTO
Sentenza | Tribunale di Brescia, Giudice Vincenza Agnese | 01.04.2019 | n.920
PEGNO IRREGOLARE: NON È REVOCABILE EX ART. 67 L.F.
NON COSTITUISCE UN PAGAMENTO DI DEBITI LIQUIDI ED ESIGIBILI
Sentenza | Tribunale di Bari, Giudice Antonio Ruffino | 22.05.2018 | n.2209
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