NOTIFICA PEC: l’indirizzo INI-PEC, attivato dal destinatario con riferimento ad una specifica attività professionale, può essere utilizzato anche per la notificazione di atti a essa estranei

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NOTIFICA PEC: l’indirizzo INI-PEC, attivato dal destinatario con riferimento ad una specifica attività professionale, può essere utilizzato anche per la notificazione di atti a essa estranei

Provvedimento segnalato dall’avv. Dino Russo del foro di Sciacca

 

In tema di domicilio digitale, l’indirizzo risultante dal registro INI-PEC, che sia stato attivato dal destinatario con riferimento ad una specifica attività professionale, può essere utilizzato anche per la notificazione di atti a essa estranei, poiché nei confronti dei soggetti, obbligati per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, la notifica si ha per perfezionata con la ricevuta di avvenuta consegna, non essendovi un domicilio digitale diverso per ogni singolo atto.

 A seguito dell’istituzione del cd. “domicilio digitale”, le notificazioni e comunicazioni degli atti giudiziari, in materia civile, sono ritualmente eseguite presso un indirizzo di posta elettronica certificata estratto indistintamente, dal registro denominato Ini- PEC e da quello denominato Re.G.ind.E.

Questo è il principio espresso dal Tribunale di Caltanissetta, Giudice Dario Albergo, con la sentenza n. 628 del 24 settembre 2025.

Nell’ambito di un’opposizione a decreto ingiuntivo il debitore deduceva di non avere avuto conoscenza della notifica del decreto ingiuntivo in quanto eseguita presso un indirizzo PEC riferibile a un’attività professionale estranea, assumendo quindi l’inesistenza o nullità della notificazione.

Parte opposta eccepiva l’inammissibilità dell’opposizione, trattandosi comunque di notifica eseguita nel rispetto dell’art. 3-bis L. 53/1994, a indirizzo PEC estratto dal registro INI-PEC, idoneo a raggiungere lo scopo informativo.

Inoltre, la controparte non aveva provato di essere stata oggettivamente impossibilitata a proporre opposizione tempestiva, tenuto anche conto della precedente notifica, al medesimo indirizzo, di un atto di precetto.

Il Tribunale ribadisce che non è sufficiente dedurre genericamente irregolarità della notifica, ma occorre provare che proprio a causa del vizio l’ingiunto non abbia avuto tempestiva conoscenza del provvedimento. Particolarmente significativo il rilievo circa la mancata contestazione sulla riferibilità dell’indirizzo PEC utilizzato: anche a voler ipotizzare un vizio, la notificazione sarebbe comunque sanata ex art. 156 c.p.c., non potendosi mai configurare inesistenza ai sensi delle SS.UU. n. 14916/2016.

La sentenza conferma altresì la validità delle notifiche effettuate a indirizzi INI-PEC, anche se attivati per attività professionali diverse, in conformità a Cass. civ., Sez. I, ord. 12134/2024.

Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:

NOTIFICA A MEZZO PEC: VALIDA QUELLA EFFETTUATA DA UN INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA ISTITUZIONALE NON RISULTANTE DAI PUBBLICI ELENCHI

CIÒ OVE LA STESSA ABBIA CONSENTITO, COMUNQUE, AL DESTINATARIO DI SVOLGERE LE PROPRIE DIFESE SENZA ALCUNA INCERTEZZA SULLA PROVENIENZA

Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Virgilio – Rel. D’Aquino | 08.01.2024 | n.564

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/notifica-a-mezzo-pec-valida-quella-effettuata-da-un-indirizzo-di-posta-elettronica-istituzionale-non-risultante-dai-pubblici-elenchi

MANCATA INDICAZIONE PEC: IN CASO DI ASSENZA NEL RICORSO, SUSSISTE L’AUTOMATICA DOMICILIAZIONE ALL’INDIRIZZO FIGURANTE DAL “REGINDE”

SE LA PEC È PIENA, NON SONO NECESSARI ULTERIORI ADEMPIMENTI

Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Frasca – Est. Moscarini | 23.02.2021 | n.4920

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mancata-indicazione-pec-in-caso-di-assenza-nel-ricorso-sussiste-lautomatica-domiciliazione-allindirizzo-figurante-dal-reginde?swcfpc=1

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