ISSN 2385-1376Provvedimento segnalato dall’avv. Dino Russo del foro di Sciacca
In tema di domicilio digitale, l’indirizzo risultante dal registro INI-PEC, che sia stato attivato dal destinatario con riferimento ad una specifica attività professionale, può essere utilizzato anche per la notificazione di atti a essa estranei, poiché nei confronti dei soggetti, obbligati per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, la notifica si ha per perfezionata con la ricevuta di avvenuta consegna, non essendovi un domicilio digitale diverso per ogni singolo atto.
A seguito dell’istituzione del cd. “domicilio digitale”, le notificazioni e comunicazioni degli atti giudiziari, in materia civile, sono ritualmente eseguite presso un indirizzo di posta elettronica certificata estratto indistintamente, dal registro denominato Ini- PEC e da quello denominato Re.G.ind.E.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Caltanissetta, Giudice Dario Albergo, con la sentenza n. 628 del 24 settembre 2025.
Nell’ambito di un’opposizione a decreto ingiuntivo il debitore deduceva di non avere avuto conoscenza della notifica del decreto ingiuntivo in quanto eseguita presso un indirizzo PEC riferibile a un’attività professionale estranea, assumendo quindi l’inesistenza o nullità della notificazione.
Parte opposta eccepiva l’inammissibilità dell’opposizione, trattandosi comunque di notifica eseguita nel rispetto dell’art. 3-bis L. 53/1994, a indirizzo PEC estratto dal registro INI-PEC, idoneo a raggiungere lo scopo informativo.
Inoltre, la controparte non aveva provato di essere stata oggettivamente impossibilitata a proporre opposizione tempestiva, tenuto anche conto della precedente notifica, al medesimo indirizzo, di un atto di precetto.
Il Tribunale ribadisce che non è sufficiente dedurre genericamente irregolarità della notifica, ma occorre provare che proprio a causa del vizio l’ingiunto non abbia avuto tempestiva conoscenza del provvedimento. Particolarmente significativo il rilievo circa la mancata contestazione sulla riferibilità dell’indirizzo PEC utilizzato: anche a voler ipotizzare un vizio, la notificazione sarebbe comunque sanata ex art. 156 c.p.c., non potendosi mai configurare inesistenza ai sensi delle SS.UU. n. 14916/2016.
La sentenza conferma altresì la validità delle notifiche effettuate a indirizzi INI-PEC, anche se attivati per attività professionali diverse, in conformità a Cass. civ., Sez. I, ord. 12134/2024.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
CIÒ OVE LA STESSA ABBIA CONSENTITO, COMUNQUE, AL DESTINATARIO DI SVOLGERE LE PROPRIE DIFESE SENZA ALCUNA INCERTEZZA SULLA PROVENIENZA
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Virgilio – Rel. D’Aquino | 08.01.2024 | n.564
SE LA PEC È PIENA, NON SONO NECESSARI ULTERIORI ADEMPIMENTI
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Frasca – Est. Moscarini | 23.02.2021 | n.4920
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