ISSN 2385-1376In tema di recupero di crediti oggetto di cartolarizzazione, “le norme contenute nel TUB “non hanno alcuna valenza civilistica, ma attengono alla regolamentazione (amministrativa) del settore bancario (e, più in generale, delle attività finanziarie), la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all’autorità di vigilanza (cioè, alla Banca d’Italia) e presidiati anche da norme penali.
Consegue che dall’omessa iscrizione nell’albo dei gestori dei crediti in sofferenza, tenuto dalla Banca d’Italia, del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non può derivare alcuna invalidità del rapporto negoziale (cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva (precetti, pignoramenti, interventi, ecc.), avendo la Corte di Cassazione specificato, nell’ordinanza sopra richiamata, che “il mero riferimento alla rilevanza economica (nazionale e generale) delle attività bancarie e finanziarie non vale, di per sé, a qualificare in termini imperativi tutta l’indefinita serie di disposizioni del c.d. “diritto dell’economia”, contenuti in interi apparati normativi (come il TUB o il TUF)”.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Cosenza, Giudice Anna Rombolà, con la sentenza n. 2 del 2 gennaio 2026.
IL FATTO
La controversia trae origine da una procedura esecutiva immobiliare promossa nei confronti della debitrice, fondata su un decreto ingiuntivo del 2011 ottenuto dall’originaria banca creditrice e successivamente azionato da una società di cartolarizzazione, quale cessionaria del credito, tramite una catena di cessioni in blocco ai sensi dell’art. 58 TUB e della l. n. 130/1999.
A seguito del rigetto dell’istanza di sospensione dell’esecuzione ex art. 624 c.p.c., la debitrice ha instaurato il giudizio di merito di opposizione all’esecuzione, deducendo, per quanto qui rileva, due principali motivi:
- la nullità della procura speciale conferita alla società incaricata del recupero del credito, per violazione dell’art. 2, comma 6, l. n. 130/1999, in quanto tale soggetto non sarebbe stato iscritto all’albo degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB;
- in via subordinata, la carenza di titolarità attiva della creditrice procedente, per mancata prova dell’inclusione del credito tra quelli oggetto delle cessioni in blocco.
Con riferimento al primo profilo, l’opponente ha sostenuto che l’attività di recupero giudiziale ed esecutivo del credito, svolta da un soggetto privo dell’iscrizione ex art. 106 TUB, determinasse la nullità degli atti di riscossione e, in particolare, della procura speciale rilasciata dalla società di cartolarizzazione, con conseguente illegittimità dell’azione esecutiva.
Le parti opposte hanno invece evidenziato che la società di cartolarizzazione era regolarmente iscritta nell’elenco delle SPV presso la Banca d’Italia e che l’attività di servicing era stata affidata, secondo il modello tipico della cartolarizzazione, a un master servicer iscritto ex art. 106 TUB, il quale aveva a sua volta incaricato uno special servicer autorizzato allo svolgimento dell’attività di recupero crediti ai sensi dell’art. 115 TULPS. In ogni caso, è stato sostenuto che l’eventuale mancanza di iscrizione ex art. 106 TUB del soggetto materialmente incaricato della riscossione non fosse idonea a incidere sulla validità dei rapporti negoziali né sulla legittimità degli atti processuali posti in essere.
Il Tribunale di Cosenza ha rigettato l’opposizione, ritenendo infondata l’eccezione relativa all’art. 106 TUB. Richiamando espressamente la recente ordinanza della Corte di cassazione n. 7243 del 18 marzo 2024, il giudice ha affermato che le disposizioni del TUB in materia di iscrizione agli albi degli intermediari finanziari hanno natura pubblicistica e funzione di vigilanza, non già valenza civilistica immediatamente invalidante. Ne consegue che dall’omessa iscrizione all’albo ex art. 106 TUB del soggetto incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna nullità delle cessioni, dei mandati né degli atti di esercizio della tutela giudiziale ed esecutiva del credito.
Il Tribunale ha inoltre rilevato che, nel corso del giudizio, l’attività di servicing era stata comunque conferita a un soggetto iscritto all’albo delle banche ex art. 13 TUB, circostanza idonea a escludere in radice qualsiasi profilo di illegittimità dell’azione esecutiva.
In conclusione, l’opposizione è stata integralmente rigettata, con conferma della legittimità della procedura esecutiva e condanna dell’opponente alle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
OMESSA ISCRIZIONE ALBO EX ART 106 TUB SERVICER: NON SI VERIFICA ALCUNA INVALIDITÀ CIVILISTICA
TALE MANCANZA PUÒ ASSUMERE RILIEVO SUL DIVERSO PIANO DEL RAPPORTO CON L’AUTORITÀ DI VIGILANZA
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Travaglino – Rel. Fanticini | 18.03.2024 | n.7243
OMESSA ISCRIZIONE EX ART. 106 TUB: NON COMPORTA L’INVALIDITÀ DEL CONFERIMENTO DELL’INCARICO ALLA SOCIETÀ NON VIGILATA E DEI CONSEGUENTI ATTI DI RISCOSSIONE
PUÒ ASSUMERE RILIEVO SUL DIVERSO PIANO DEL RAPPORTO CON L’AUTORITÀ DI VIGILANZA O PER EVENTUALI PROFILI PENALISTICI
Sentenza | Tribunale di Palermo, Giudice Daniela Galazzi | 03.01.2026 | n.21
ART 106 TUB: NON SONO AFFETTI DA INVALIDITÀ GLI ATTI DI RISCOSSIONE COMPIUTI DALLO SPECIAL SERVICER NON ISCRITTO
L’ART. 2, COMMA 6, DELLA L. N. 130 DEL 1999 NON HA IMMEDIATA VALENZA CIVILISTICA
Sentenza | Tribunale di Caltanissetta, Giudice Vincenza Virone | 02.01.2026 | n.2
CESSIONI EX ART 58 TUB: LA MANCATA ISCRIZIONE EX ART. 106 TUB DELLO SPECIAL SERVICER NON FA VENIR MENO LA SUA LEGITTIMAZIONE AD AGIRE PER IL RECUPERO DEI CREDITI CARTOLARIZZATI
NON SI CONFIGURA ALCUNA INVALIDITÀ CIVILISTICA
Tribunale di Bergamo, Giudice Giuseppe Liotta | 01.01.2026 | n.2
ALBO EX ART 106 TUB: LA MANCATA ISCRIZIONE DELLO SPECIAL SERVICER NON FA VENIR MENO LA LEGITTIMAZIONE AD AGIRE PER IL RECUPERO DEI CREDITI CEDUTI
LE PREVISIONI DELL’ART. 106 T.U.B. NON HANNO ALCUNA VALENZA CIVILISTICA, MA ATTENGONO ALLA REGOLAMENTAZIONE (AMMINISTRATIVA) DEL SETTORE BANCARIO
Sentenza | Corte di Appello di Palermo, Pres. Porracciolo – Rel. Maisano | 07.01.2026 | n.30
ALBO EX ART. 106 TUB: IL RECUPERO DEI CREDITI OGGETTO DI CARTOLARIZZAZIONE PUÒ ESSERE SVOLTO ANCHE DALLO SPECIAL SERVICER NON ISCRITTO
LA MANCATA ISCRIZIONE RILEVA SOLO SUL PIANO DEL RAPPORTO CON L’AUTORITÀ E NON INCIDE SULLA VALIDITÀ DELLA PROCURA RILASCIATA DALLA SPV
Sentenza | Tribunale di Varese, Giudice Ida Carnevale | 10.02.2025 | n.103
CESSIONI EX ART. 58 TUB: DALL’OMESSA ISCRIZIONE NELL’ALBO EX ART. 106 T.U.B. DEL SOGGETTO CONCRETAMENTE INCARICATO DELLA RISCOSSIONE DEI CREDITI NON DERIVA ALCUNA INVALIDITÀ
L’ART. 2 C. 6 DELLA L. N. 130/99 SUL PIANO CIVILISTICO NON HA NATURA DI NORMA IMPERATIVA INDEROGABILE
Sentenza | Tribunale di Mantova, Giudice Alessandra Venturini | 30.05.2025 | n.33
SOCIETÀ VEICOLO – MASTER SERVICER – SPECIAL SERVICER: ALCUNA RILEVANZA SUL PIANO CIVILE PER LA MANCATA ISCRIZIONE ALBO EX ART. 106 TUB
NON ESISTE ALCUNA DISPOSIZIONE DI CARATTERE IMPERATIVO RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RECUPERO DEL CREDITO
Sentenza | Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Giudice Linda Catagna | 16.12.2025 | n.4062
ALBO EX ART. 106 TUB: LO SPECIAL SERVICER INCARICATO ALL’ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE DEI CREDITI CARTOLARIZZATI È PIENAMENTE LEGITTIMATO ANCORCHÉ NON ISCRITTO
NON ESISTE ALCUNA NORMA IMPERATIVA PER LE CONCRETE ATTIVITÀ DI RECUPERO
Sentenza | Corte Di Appello Di Milano, Pres. Aponte – Rel. Barberis | 23.12.2025 | N.3577
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